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Argomento: Fotovoltaico su abitazione - calcolo del 15%....
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st-topos
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Pure nel caso di impianto fotovoltaico: se supera il 15% e/o supera la produzione avendo autonomia funzionale e reddituale si accatasta (invece) in categoria D/1. Se non supera tali soglie non avendo quindi autonimia funzionale e reddituale resta accorpata all'unità residenziale. Non credo ci siano dubbi Scusami ma per quanto mi riguarda l'argomento è definitivamente chiuso buona giornata
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bioffa69
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"st-topos" ha scritto: Pure nel caso di impianto fotovoltaico: se supera il 15% e/o supera la produzione avendo autonomia funzionale e reddituale si accatasta (invece) in categoria D/1. Se non supera tali soglie non avendo quindi autonimia funzionale e reddituale resta accorpata all'unità residenziale. Non credo ci siano dubbi Scusami ma per quanto mi riguarda l'argomento è definitivamente chiuso buona giornata Il FTV su uiu abitative, deve essere denunciato, come da normativa se aumenta il valore o la rendita catastale del 15%, aumentandone così la rendita, salvo scopi personali, non va denunciato in D/1. Saluti
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robertopi
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A beneficio dei neofiti e anche di qualche vecchio trombone. Tratto dalla nota della DC prot. 31892 del 22/6/2012 2. Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento. Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, l'Agenzia del territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali. Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, in coerenza con quanto specificato nel successivo paragrafo 3. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: — la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt; — la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; — per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. L'obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull'immobile. All'uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall'ordinamento, può incaricare dell'adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge3 ; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.
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st-topos
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Nel post di ieri mi sono definito anche io un vecchio trombone e quindi ti rispondo perchè chiamato in causa. Prima constato che appena ti senti (immotivatamente) colpito reagisci, pur rimarcando che gli altri sono aggressivi (tuo post delle 16.54) Nel merito della questione: "....... alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale...." Spiegami nel concreto come "ridetermini" (aumenti) la rendita catastale di un' appartamento diciamo di cat A/2 di 6 vani a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 4 KW sul tetto di copertura. Il docfa lo redigi con causale ampliamento, per installazione impianto fotovoltaico cambi il sub, confermi la ctg e aumenti di mezzo vano????? o cambi la classe????? La mia interpetrazione è: devi costituire un nuovo sualterno sul tetto di ctg D/1 se è abitazione civile deposito, garage ecc o D/10 se a destinazione rurale. La circolare richiamata risponde anche ad effegi nell'ultimo capoverso del suo post delle 11.14. Scusate ma adesso mi sono rotto i cog........
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bioffa69
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"st-topos" ha scritto: Nel post di ieri mi sono definito anche io un vecchio trombone e quindi ti rispondo perchè chiamato in causa. Prima constato che appena ti senti (immotivatamente) colpito reagisci, pur rimarcando che gli altri sono aggressivi (tuo post delle 16.54) Nel merito della questione: ".......alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale...." Spiegami nel concreto come "ridetermini" (aumenti) la rendita catastale di un' appartamento diciamo di cat A/2 di 6 vani a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 4 KW sul tetto di copertura. Il docfa lo redigi con causale ampliamento, per installazione impianto fotovoltaico cambi il sub, confermi la ctg e aumenti di mezzo vano????? o cambi la classe????? La mia interpetrazione è: devi costituire un nuovo sualterno sul tetto di ctg D/1 se è abitazione civile deposito, garage ecc o D/10 se a destinazione rurale. La circolare richiamata risponde anche ad effegi nell'ultimo capoverso del suo post delle 11.14. Scusate ma adesso mi sono rotto i cog........ Dalle domande che fai, sembra tu non abbia mai fatto una pratica del genere, per quelle che ho fatto io, non essitendo la causale codificata ho messo VAR, causale 5, ed ho motivato in relazione che non essite causale apposita, per cui fra le causali codificate ho usato VAR, che vale per tutte quelle variazioni non codificate. Come da normativa, di cui robertopi ha riportato lo stralcio, in qualche caso ho aumentato una classe, in altri mezzo vano, perchè una classe era sproporzianata, il tutto sempre giustificato in relazione. e non si cambia subalterno. La nota cita : Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali Per cui, come ti avevo già scritto prima, se per bisogni personali, si deve denunciare sparatamente l'abitazione dal FTV, allora costituisci la D/1, in tutti gli alrri casi, no. Di fatto se l'aumento è al di sotto del 15%, non si deve far niente, parliamo sempre di fotvoltaico integrato, se superi il 15% fai la variazione, aumentando la rendita, la cat. D/1, per il FTV salvo casi personali, non è da tenere in considrazione. Saluti
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robertopi
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@st-topos Appunto perchè ti sei autodefinito, mi sono permesso di citare i vecchi tromboni, se non l'hai capito, era ironico. Ciò detto a me non sembra che la circoalre sia scritta in altra lingua, per me è molto chiara. Se hai necessità particolari, allora il FTV lo censisci in D/1 o D/10, nei casi in cui invece soddisfi una delle tre caratteristiche citata non si procede alla variazione, se invece incrementa la rendita del 15% o più, allora si procede alla variazione dell'unità di cui è pertinenza. Mi sembra tutto molto chiaro e tu ti ostini a voler sostenere che se supera il valore del 15% allora si debba definirlo in D/1. Qui l'unico dubbio e solo ed esclusivamente su come calcolare il valore del 15%. Punto e basta. Per il tempo che ho perso a rispndere, avrei fatto prima a inoltrare un quesito alla DC. Ora ho davvero detto tutto, se vuoi avere l'ultima parola te lascio, non tornerò più sull'argomento, anche perchè se mi dovesse capitare un caso del genere, consiglierei al cliente di non fare proprio niente poichè come giustamente afferma Rubino, in questo momento, ma anche in tempi più felici, non mi sembra affatto corretto tassare un'autoproduzione. saluti
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geoalfa
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Certamente, Tassare e contribuire a far tassare un bene che, in più parti, si stabilisce che non debba essere tassato, come risulta anche ampiamente dalla raccolta in argomento, che trovate qui: Forum - Accatastamento impianto fotovolt... è qualcosa che non si può assolutamente giustificare. Cordialità
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rubino
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Oltretutto mi consta che l'Enel o chi per lei non scucia un euro per l'eventuale surplus di energia immessa in rete e tanto meno risarcisce i periodi di mancata produzione. Se la prospettiva è questo livello di tassazione (e ri burocrazia. a partire dall'accatastamento) e si parla chiaro prima, in sede di progetto, non meravigliamoci se il cittadino se ne scappa.
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Lambo
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"robertopi" ha scritto: @st-topos Appunto perchè ti sei autodefinito, mi sono permesso di citare i vecchi tromboni, se non l'hai capito, era ironico. Ciò detto a me non sembra che la circoalre sia scritta in altra lingua, per me è molto chiara. Se hai necessità particolari, allora il FTV lo censisci in D/1 o D/10, nei casi in cui invece soddisfi una delle tre caratteristiche citata non si procede alla variazione, se invece incrementa la rendita del 15% o più, allora si procede alla variazione dell'unità di cui è pertinenza. Mi sembra tutto molto chiaro e tu ti ostini a voler sostenere che se supera il valore del 15% allora si debba definirlo in D/1. Qui l'unico dubbio e solo ed esclusivamente su come calcolare il valore del 15%. Punto e basta. Per il tempo che ho perso a rispndere, avrei fatto prima a inoltrare un quesito alla DC. Ora ho davvero detto tutto, se vuoi avere l'ultima parola te lascio, non tornerò più sull'argomento, anche perchè se mi dovesse capitare un caso del genere, consiglierei al cliente di non fare proprio niente poichè come giustamente afferma Rubino, in questo momento, ma anche in tempi più felici, non mi sembra affatto corretto tassare un'autoproduzione. saluti Concordo su tutto. Ed a quanto pare, la normativa non ha stabilito una procedura o fornito linee guida per determinare questo oramai famoso incremento del 15%. In questa lacuna normativa, il problema a mio avviso grosso rimane quello legato alle dichiarazioni di fine lavori dei 110, dove il tecnico deve dichiarare se ci vuole / non ci vuole la variazione catastale. Non sapremo negli anni a venire chi controllerà queste pratiche, non avendo la certezza che un impianto da 7-8 kw, provvisto di batterie, non incrementi di tale percentuale la rendita dell'immobile, io procederò con un semplice aggiornamento della scheda, andando a disegnare la pianta del tetto e specificando in relazione di mantenere l'attuale rendita in atti.
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bioffa69
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"Lambo" ha scritto: "robertopi" ha scritto: @st-topos Appunto perchè ti sei autodefinito, mi sono permesso di citare i vecchi tromboni, se non l'hai capito, era ironico. Ciò detto a me non sembra che la circoalre sia scritta in altra lingua, per me è molto chiara. Se hai necessità particolari, allora il FTV lo censisci in D/1 o D/10, nei casi in cui invece soddisfi una delle tre caratteristiche citata non si procede alla variazione, se invece incrementa la rendita del 15% o più, allora si procede alla variazione dell'unità di cui è pertinenza. Mi sembra tutto molto chiaro e tu ti ostini a voler sostenere che se supera il valore del 15% allora si debba definirlo in D/1. Qui l'unico dubbio e solo ed esclusivamente su come calcolare il valore del 15%. Punto e basta. Per il tempo che ho perso a rispndere, avrei fatto prima a inoltrare un quesito alla DC. Ora ho davvero detto tutto, se vuoi avere l'ultima parola te lascio, non tornerò più sull'argomento, anche perchè se mi dovesse capitare un caso del genere, consiglierei al cliente di non fare proprio niente poichè come giustamente afferma Rubino, in questo momento, ma anche in tempi più felici, non mi sembra affatto corretto tassare un'autoproduzione. saluti Concordo su tutto. Ed a quanto pare, la normativa non ha stabilito una procedura o fornito linee guida per determinare questo oramai famoso incremento del 15%. In questa lacuna normativa, il problema a mio avviso grosso rimane quello legato alle dichiarazioni di fine lavori dei 110, dove il tecnico deve dichiarare se ci vuole / non ci vuole la variazione catastale. Non sapremo negli anni a venire chi controllerà queste pratiche, non avendo la certezza che un impianto da 7-8 kw, provvisto di batterie, non incrementi di tale percentuale la rendita dell'immobile, io procederò con un semplice aggiornamento della scheda, andando a disegnare la pianta del tetto e specificando in relazione di mantenere l'attuale rendita in atti. L'unico motivo per cui alcuni clienti hanno deciso di procedere alla denuncia del FTV, è perchè la pratica riguardava il superbonus, ho spiegato e girato la normativa, onde evitare problemi futuri, hanno deciso di procedre alla denuncia del FTV, devo dire che in qualche caso, dove l'impianto era di poco superiore ai 3 Kw, non ho modificato la rendita. Saluti
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alesferu
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"bertone" ha scritto: Buongiorno, abbiamo tutti oramai capito tutti che, in base alla circolare 36E / 2013, "" che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale." Il problema... ...tto applicare? Fughiamo questo nodo in modo da chiarire una volta per tutte la modalità corretta per stabilire assieme quale sia il metodo giusto. Grazie a tutti e Buone Feste. Premetto che ho letto tutta la discussione e mi trovo in un caso simile, di impianto FV su edificio residenziale censito nel gruppo A. Io trovo che l'ultima normativa che parla specificatamente di impianti FV su edifici abitativi ed obblighi di accatastamento sia la circolare 36/E del 19/12/2013. Le altre riguardanti gli "imbullonati" fanno specifico riferimento ad unità immobiliari censite dei gruppi D ed E. Al punto 2.1 della circ.36/E leggo testualmente "... In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (ola relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. " Sono andato a leggere la circolare 10 del 2005 ed al punto 4.1 trovo " ...Le tipologie di cui ai punti g4), g5), g7) e g8) hanno rilevanza nel solo caso in cui l’effettuazione degli interventi abbia comportato un incremento del valore di mercato immobiliare e della relativa redditività superiore al 15 % (cfr. comma 1, lettera a dell’articolo 2 del Provvedimento direttoriale in esame) rispetto a quelli posseduti dalla medesima uiu nelle condizioni originarie, precedenti l’intervento edilizio." Preciso che poco prima g5) g7) e g8) sono indicati come una serie di interventi e che: g5): uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a manutenzione straordinaria; g7) uiu variate nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche; Interventi che potrebbero confifgurarsi con l'installazione di impianti FV. Aggiungo che il riferimento a "... comma 1, lettera a dell’articolo 2 del Provvedimento direttoriale in esame" richiama la Determinazione del 16/02/2005 dell'Ag.del Territorio che dice: ".... i nterventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditivita' ordinaria derivante, di norma" Tutto questo per dire che non si trovano formule matematiche per determinare la rendita del FV e che la norma parla di aumento del valore di mercato dell'unità immobiliare non della rendita catastale (redditività non è la stessa cosa di rendita catastale). Inoltre la circolare 36/E del 2005 riporta dei principi di stima sull'impianto FV che successivamente con la normativa sugli imbullonati viene completamente stravolta; ma ripeto che la normativa sugli imbullonati fa riferimento solamente alle u.i.u. del gruppo D ed E, non A. Sarebbe auspicabile che per coerenza l'Agenzia delle Entrate appliccasse uniformità nei principi estimativi a tutte le categorie catastali ma al momento, leggendo alla lettera, questa uniformità non viene chiarita. Anche perchè, se così fosse, la parte fissa di un un impianto FV di 4-5-6 kW avrebbe un valore davvero irrisorio rispetto al valore di mercato dell'edifificio. Io ritengo che un edificio residenziale come nel mio caso, dove l'impianto FV, tutto compreso, ha un coso di € 10.000, a fronte del valore di mercato dell'u.i.u. pari a € 140.000 non comporto un aumento del valore del 15%. Grazie in anticipo per le eventuali osservazioni che farete.
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geomerc
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"rubino" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: Rappresento la copertura con tratteggiato il fotovoltaico, non lo poligono. Il valore aumento o una classe, se la cosa non risulta esagerata, o mezzo vano, e spiego nel DOCFA. Ti ho mandato un esempio alla tua mail. Saluti Grazie mille Bioffa. Era proprio questo il mio dubbio... di quanti vani (0.5, 1, 1.5) aumentare la consistenza?. Sinceramente è una cosa alquanto anomala e che non condivido per nulla purtroppo. Se proprio vogliono che si accatastino anche i FTV allora che modifichino il Docfa. Grazie ancora. Infatti questo aggiornamento era previsto nella nuova versione di DOCFA che avrebbe dovuto essere attivata a luglio, insieme alla pubblicazione di una circolare "rivoluzionaria".
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geomerc
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Veramente con il Docfa così come è concepito, non riesce minimamente a capire e considerare le migliorie che sono stae fatte , a mio avviso l'unica cosa seria è solo un aumento di classe e basta. E che comunque dovrebbe essere fatta in automatico dall'ufficio prendendo i dati presso il comuni di coloro che hanno usufruito dell'intevento
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geomerc
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Veramente dovrebbero fare una riforma seria eliminando una volta per tutte i vani catastali e trattare tutto in base ai mq. utili , dove dovrebbe poi contare il luogo , i servizi, l'esposizione e tutte quelle notizie che oggi non sono neanche contemplate altro che la pavimentazione e gli infissi, ci sono abitazioni che affacciano su cavalcavie , cave, strade a grande percorrenza, ferrovie ecc. altre in luoghi ameni con affaciio sui laghi , montagne , mare in posti tranquilli ecc. questo è quello che veramente fà la differenza , ora facciamo un pò alla carlona do coio coio , come d'altronde succede per altre tasse che paghiamo a prescindere vedi Tari ecc.
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Manero
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Non è vero ci sono le zone censuarie che fissano le tariffe.
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