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Autore Fabbricato rurale

MAIO

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 15:25

Buongiorno, devo fare una variazione per la demolizione del porticato di una unità abitativa avente già il requistito di ruralità. Dovendo sopprimere il subalterno e costituire un'altro, devo di nuovo allegare le dichiarazioni per dimostare che è rurale o questa viene automaticamente mantenuta?

Il fabbricato resta la residenza di coltivatore diretto.

Grazie

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Autore Risposta

pan

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 21:49

Direi di no.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2020 alle ore 22:25

Invece l'autocertificazione va allegata ogni volta perché ogni volta bisogna utilizzare la causale Docfa che permette l'iscrizione automatica in atti della seguente annotazione "richiesta ruralità - classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)".

Se invece metti la causale Docfa "Ordinaria" detta annotazione scomparirà.

A parte il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi avere un'unità abitativa con l'annotazione dei requisiti di ruralità non serve a nulla dal 2012 in poi.

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pan

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07 Novembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2020 alle ore 21:22

"EALFIN" ha scritto:
Invece l'autocertificazione va allegata ogni volta perché ogni volta bisogna utilizzare la causale Docfa che permette l'iscrizione automatica in atti della seguente annotazione "richiesta ruralità - classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)".

Se invece metti la causale Docfa "Ordinaria" detta annotazione scomparirà.

A parte il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi avere un'unità abitativa con l'annotazione dei requisiti di ruralità non serve a nulla dal 2012 in poi.





La richiesta ruralità già è stata fatta. Comunque io in variazione non ho allegato nulla e l'ufficio non ha obiettato. La categoria è, ed era, D10 che è quello che conta, in primo luogo ai fini fiscali

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2020 alle ore 21:43

"pan" ha scritto:
La categoria è, ed era, D10 che è quello che conta, in primo luogo ai fini fiscali



non mi risulta che deve essere per forza censita in D/10

forse non hai letto la Circolare 2/2012 (dice altro)

saluti

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pan

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07 Novembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 09:30

"CESKO" ha scritto:
"pan" ha scritto:
La categoria è, ed era, D10 che è quello che conta, in primo luogo ai fini fiscali



non mi risulta che deve essere per forza censita in D/10

forse non hai letto la Circolare 2/2012 (dice altro)

saluti





Peccato che non tutti gli uffici IMU sono in grado (o non vogliono) recepire



Ri saluti

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2020 alle ore 11:56

"pan" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"pan" ha scritto:
La categoria è, ed era, D10 che è quello che conta, in primo luogo ai fini fiscali



non mi risulta che deve essere per forza censita in D/10

forse non hai letto la Circolare 2/2012 (dice altro)

saluti





Peccato che non tutti gli uffici IMU sono in grado (o non vogliono) recepire



Ri saluti



Peccato cosa?

I comuni non possono fare quello che vogliono a loro piacimento!

Nel caso specifico, la problematica è stata chiarita con la Circolare n.ro 3/DF del 18-05-2012.

Risaluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2020 alle ore 22:46

Voglio chiarire la materia in merito alla categoria attribuita D/10 unità strumentale all'attività agricola rispetto alle categorie attibuite C/2, C/6 e C/7 con ivi apposta l'annotazione di sussistenza requisiti di ruralità.

Le categorie D, sia D/10 che D/1, D/7, D/8 ecc. , sono categorie speciali in quanto trattasi di unità non ordinarie la cui rendita va calcolata non a mq. ma sulla base di una stima, come prevista dalla normativa.

Ne ho fatti tantissimi di accatastamenti di unità strumentali dal 2012 in poi e tantissime sono state le istanze predisposte a mia cura di richiesta annotazione sussistenza di requisiti di ruralità per le categorie già in atti catastali C/2, C/6 e C/7 (l'ultima spedita dal mio cliente ai primi di marzo 2020).

Prima di tutto spesso si parla impropriamente di conduttore coltivatore diretto in merito ai requisiti necessari per ottenere la ruralità dei fabbricati strumentali non abitativi.

La qualifica di coltivatore diretto non incide sul riconoscimento o meno dei requisiti di ruralità come richiesti da parte di soggetti privati conduttori del fondo, sempre naturalmente parlando di unità strumentali alla conduzione del fondo.

Ho parlato di soggetti privati perché ho trattato anche accatastamenti di D/10 appartenenti a cooperative agricole ed in tali casi vanno dimostrati anche altri requisiti che non sto qui ad elencare.

In tali casi di soggetti privati, possessori a qualsiasi titolo del fabbricato, basta il possesso di una partita Iva per attività agricola ed il possesso di terreni adibiti alla coltivazione agricola ed ai quali il fabbricato è asservito (per intenderci il fabbricato deve essere utilizzato per gli usi necessari alla suddetta coltivazione agricola, esempio deposito di concimi, rimessa attrezzi, deposito di prodotti derivati dalla coltivazione, ecc.).

Quindi il requisito non viene riconosciuto al coltivatore materiale del terreno ma all'imprenditore agricolo, anche semplice (non necessariamente professionale), il quale non necessariamente deve lavorare direttamente ovvero materialmente la terra ma può avvalersi anche di dipendenti dell'azienda agricola oppure pagare imprenditori che lavorano detta terra al quale il fabbricato strumentale è a servizio (o meglio asservito).

Vedo spesso che impropriamente accatastano, ad esempio, una rimessa agricola in muratura di soli 50 mq. , alta internamente solo 3,00 m., come D/10.

Il Catasto, forse perché ci guadagna 50,00 Euro in più, accetta detta categoria catastale per piccoli manufatti rurali.

Le varie Circolari hanno chiarito la materia per cui tutte le unità strumentali con requisiti di ruralità che hanno caratteristiche ordinarie vanno censite come C/2, C/6 o C/7 richiedendo l'apposizione dell'annotazione di ruralità, tutte le altre unità rurali strumentali non ordinarie vanno censite come D/10.

In merito alle interpretazioni comunali, prima del 2012 un mio cliente ha pure vinto un ricorso in commissione tributaria da me curato, contro il Comune che, nonostante la produzione di tutte le prove per dimostrare che l'unità urbana aveva i requisiti di ruralità, non aveva voluto annullare l'avviso di accertamento.

Nel caso di cui sopra, un fabbricato già riconosciuto rurale al C.T. aveva subito un ampliamento e quindi, per poter richiedere il certificato di agibilità e non potendo fare altrimenti, è stato necessario censire tutto al C.F.

Vi è da dire che in casi simili non tutte le Commissioni Tributarie hanno dato ragione ai ricorrenti ed ecco perché, nel 2011, per porre fine alla diatriba fra Comuni e privati, erano uscite le disposizioni per poter richiedere, con effetto retroattivo, i requisiti di ruralità ad unità urbane già censite prima di tale data.

Vi posso anche dire che tutti i ricorsi in autotutela (a mia cura) presentati ai Comuni dal 2013 in poi, avverso avvisi di accertamento ICI - IMU indirizzati a miei clienti, anche in merito ad unità diverse da D/10 e dotati di annotazioni di ruralità, anche inerenti unità non accatastate da me, sono stati accolti.

Forse perché i miei ricorsi in autotutela, lunghi molto più dei miei interventi in Geolive, spaventano i funzionati riceventi i quali non trovano di certo motivo per controbattere a tutto quanto la norma, prassi, ecc. ha ampiamente definito.

Siccome siamo in Italia, il primo che si alza la mattina ed ha un certo potere, anche come semplice dipendente della pubblica amministrazione, pensa che gli è permesso fare quello che gli viene in mente, senza rispettare le disposizioni previste dalla norma.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2020 alle ore 00:22

"pan" ha scritto:
Peccato che non tutti gli uffici IMU sono in grado (o non vogliono) recepire



Effettivamente come dice Cesko i comuni nulla possono sindacare se si trovano di fronte ad un D/10 oppure a categorie ordinarie con l'annotazione di ruralità.

Non hanno strumenti efficaci e legittimi per costringere ad un cambio di categoria.

In parole povere "si attaccano".

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