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Autore F2 I.C.I.

regigiola

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:21

Buona sera,

il comune di Arezzo mi contesta l'I.C.I. non versata x delle unità collabenti dal 2008 situati in una zona montana ,erano prima classificati come A6,è un totale con zanzioni e tasse di circa 10000 €.

Esistono delle leggi a riguardo?

Lo studio commerciale dice che devo pagare, al massimo chiedere un dilazionamento.

Distinti Saluti

Luigi Petruccioli

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Autore Risposta

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:42

Non ti so dare leggi, forse qualcun'altro lo farà, ma ti posso confermare che sei tenuto a pagare l'ICI anche sugli F/2.

Il fatto che non abbia rendita comporta solo che tu gli debba attribuire un valore di mercato e su questo pagare l'imposta. Come avviene per Fabbricati Rurali, per le aree fabbricabili, o per i terreni agricoli che per effetto di una progettazione approvata sono diventati edificabili.

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anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:53

Mi sembra che se l'immobile in F2 ricade comunque in zona agricola, ed era fabbricato rurale,... d'altronde difficilmente in centro urbano si può trovare fabbricato inagibile, dovrebbe essere totalmente esente dall'ici,..imu,...tasi,...tosi,..pesi,..uffaaa !!!!



www.fisco7.it/2013/03/terreni-incolti-fa...

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:54

Fo notare con la dovuta delicatezza che il caso richiede che:

l' ICI è morta e defunta!

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samsung

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29 Ottobre 2005

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2923

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:57

Nel 2008 era viva e vegeta

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 20:53

Se puo' essere di aiuto:

Per i fabbricati inagibili o inabitabili la base imponibile IMU è ridotta del 50% (comma 3 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011). Per l’applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano, tuttavia, congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile.
Inagibilità - Il concetto di inagibilità deve intendersi legato a un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
E’ necessario ricordare che i comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione.
I diversi casi di inagibilità - Ci possono essere, tuttavia, vari casi di inagibilità che si possono prospettare ai fini dell’applicazione dell’IMU, con risvolti completamente diversi ai fini del pagamento del tributo:
1) Fabbricato inagibile in corso di costruzione, ma come nuova costruzione (categoria catastale F3): la “F3” è una categoria catastale fittizia, che caratterizza un’unità in corso di costruzione ovvero fabbricato nuovo, o una parte di esso, ancora in costruzione che, per necessità di parte (compravendita, successione, ecc.) viene dichiarato al Catasto, alla quale non viene associata alcuna rendita catastale.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 il fabbricato di nuova costruzione non è soggetto fino all’ultimazione dei lavori all’imposta IMU, ma ai sensi del comma 2 rientra nella definizione di area fabbricabile, in quanto l’area di sedime è utilizzata a scopo edificatorio.
2) Fabbricato inagibile avente carattere permanente definito unità collabente (categoria catastale F2): la categoria catastale “F2” è anch’essa una categoria fittizia che identifica costruzioni inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado; si tratta di fabbricati già ultimati che inizialmente avevano una rendita, ma, per degrado dell’immobile tale da compromettere permanentemente la sua utilizzazione, quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (art. 35 del Tuir) e su istanza e/o segnalazione dell’ufficio imposte, del comune o su domanda del contribuente viene variata la rendita catastale.
Se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale. Agli atti sarà conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria fittizia F/2 e rendita zero. Non è quindi assoggettato a IMU.
3) Fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultano inagibili poiché oggetto di interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 commi c), d), f) del D.P.R. 380/2001, di ristrutturazione.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Pertanto per tutti gli edifici oggetto di interventi di recupero ai sensi dell’articolo precedente l’istituto dell’IMU si applica con base imponibile costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992).
4) Fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultano inagibili poiché oggetto di interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 commi a), b) del D.P.R. 380/2001, di manutenzione. Pur essendo tali immobili in situazioni di inagibilità, l’istituto dell’IMU si applica in via ordinaria, ovvero alla stregua dei fabbricati agibili.
5) Fabbricati inagibili a carattere temporaneo, ossia immobili che seppur dotati di rendita catastale risultano inagibili e tale inagibilità non rientra in nessuna casistica precedentemente descritta, ossia non nuovo in corso di costruzione, non collabente, non inagibile perché oggetto di interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 commi a), b), c), d), f) del D.P.R. 380/2001. I fabbricati con inagibilità temporanea non rientranti in nessuna casistica precedentemente descritta, rientrano per esplicita classificazione nel comma 3, dell’art. 13 della D.L. 201/2011, quindi sono soggetti a IMU ma con base imponibile ridotta del 50%.
Dichiarazione IMU – I contribuenti titolari di tali immobili sono tenuti a dichiarate eventuali variazioni solo nel caso in cui si perda il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.

Fonte: CAF/Unsic

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 23:56

Se nel 2008 le unità già erano in F2 al massimo si deve pagare sul valore dell'area e non l'ICI sulla base di una rendita catastale non presente nel 2008 ma presente prima di tale anno. Fai ricorso. vincerai di sicuro. A questo prezzo conviene. A proposito se l'accertamento è stato spedito dal Comune nel 2014 allora l'Ici per il 2008 è prescritta (conta la data del deposito alla Posta e non quella di ricezione).

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 08:23

Quoto Amastria ed EALFIN

quando impropriamente dicevo che l'ICI era morta e defunta intendevo dire che ogni sanzione riferita a quell'anno non era applicabile!

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 09:20

Intervengo solo per rammentare quali Norme si applicano nel casi della prescrizione dei tributi minori, ma anche e soprattutto per farvi leggere la definizione di "Tributo minore", riportata in calce.
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).

L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010.

I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono “elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso” (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Ciao, buon lavoro a tutti.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 10:45

Tanto per comprendere appieno il vero significato della parola sinallagmatico, ( perchè confesso non la conoscevo!,) ho fatto questa ricerca:

sinallagmatico : aggettivo

In ambito giuridico si parla di contratto sinallagmatico per indicare un contratto a prestazioni corrispettive, ovvero che comporta l'adempimento di una o più obbligazioni per entrambe le parti. Sono sinallagmatici, ad esempio, il contratto di compravendita, il contratto di locazione, il contratto di lavoro.

Le norme sinallagmatiche si applicano nei rapporti reciproci fra gli Stati.

Un esempio è la norma della sovranità territoriale.



Quando i giudici impareranno che la loro casta non è grazia divina, ci parleranno con termini comprensivi?

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 11:23

Ci vuole un bel corraggio andare a dire ad un vecchietto di 80 anni che si è dimenticato di pagare l'ici perchè c'è un contratto sinallagmatico fra lo stato e il Comune che obbligava al pagamento di tale tributo.

Penso che prende la fionda, se ce l'ha ancora, e ti tira una fiondata adosso.



Gianni anch'io sono andato a ricercare su internet perchè ero curioso di capire il vero significato di quel termine.



Buona giornata a tutti

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