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Autore EPPUR QUALCOSA FORSE CAMBIA ??? (OLTRE LE POLTRONE)

beretta

Iscritto il:
23 Marzo 2005

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75

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 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 17:49

OGGI HANNO SPECIFICATO GLI ASPETTI DEL NUOVO DL SVILUPPO:

...SANATORIA CATASTALE
Scatteranno dal primo luglio anziché dal primo maggio le sanzioni quadruplicate, previste dal decreto sul federalismo fiscale, a carico di quanti non hanno dichiarato all’Agenzia del Territorio gli immobili sconosciuti al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità....


ANDATE AL LINK E RIDETE
www.edilportale.com/news/2011/05/normati... :lol: :lol:

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Autore Risposta

bertone

Iscritto il:
15 Novembre 2004

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757

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45°51'45.4"N 12°27'19.2"E

 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 19:36

Siamo proprio alla frutta, o meglio, alle banane....

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stexons

Iscritto il:
28 Ottobre 2005

Messaggi:
39

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 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 20:30

Allora prima trovo scritto: "SANATORIA CATASTALE
Scatteranno dal primo luglio anziché dal primo maggio le sanzioni quadruplicate, previste dal decreto sul federalismo fiscale, a carico di quanti non hanno dichiarato all’Agenzia del Territorio gli immobili sconosciuti al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità."
Poi si trova scritto questo: "Cosa accade dopo il 30 aprile
Nelle categorie A, B e C, cioè abitazioni, scuole e ospedali, negozi e box, a destinazione ordinaria, la rendita presunta è individuata moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe.

Per le categorie D – capannoni e alberghi ed E - immobili speciali, la rendita presunta si calcola con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E.

Il valore dell’immobile deve essere riferito al biennio 1988-1989 e può essere determinato con una stima censuaria in base ai manufatti e agli impianti presenti.

Nell’attribuzione della rendita presunta, che viene retrodatata al 2007, oltre al pagamento degli arretrati e alle sanzioni previste, sugli interessati graveranno anche le spese per l’istruttoria, i sopralluoghi e il classamento degli immobili, così come indicato nell’Allegato al provvedimento.

ed infine:
Sanzioni maggiorate
Il D.lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale ha quadruplicato le sanzioni a partire dal primo maggio. L’importo minimo della sanzione amministrativa, prevista in caso di inadempimento, passa quindi da 258 a 1032 euro. Quello massimo da 2066 a 8264 euro.

Con la Circolare 4/2011, l’Agenzia del Territorio ha chiarito che nell’applicazione delle sanzioni bisogna tenere presente la data in cui l’immobile è diventato abitabile o servibile agli altri usi a cui è destinato. Ai sensi del Regio decreto 652/1939, infatti, i fabbricati nuovi e gli stabili che possono essere considerati immobili urbani, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui diventano abitabili o servibili.
Dal momento che le norme non possono avere effetti retroattivi, le sanzioni maggiorate si applicano quindi alle violazioni commesse dopo il primo maggio. Indipendentemente dalla data in cui vengono accertate, per le irregolarità precedenti valgono le tariffe iniziali.

Ricordiamo che il riordino della materia si ripercuote anche nelle compravendite e nelle locazioni degli immobili. Per stipulare contratti di compravendita e affitto di edifici iscritti al catasto edilizio urbano, i dati catastali devono infatti essere allineati a quelli dei registri immobiliari.

io dico un pò più chiari in modo da capirci qualcosa no eh....???? :evil:

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