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Autore Docfa respinto

coxximo

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2026 alle ore 16:47

Buongiorno a tutti, ho presentato un docfa per nuova distribuzione spazi interni e per separare la cantina.

E' una categoria A10, uno studio associato di ingegneria dove sono presenti ambienti con postazioni, una piccola sala break, un loc. tecnico per il server e i bagni.

Mi è stato respinto con la seguente motivazione:

errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10.

Non ho ben capito se vogliono:

1) che in planimetria inserisca la destinazione di tutti i vani, io avevo specificato solo i bagni;

2) che nel modello 1N, alla voce destinazione d'uso, specifichi se si tratta di "UFFICIO" o di "STUDIO PRIVATO". Io avevo inserito la terza dicitura "UFFICIO O STUDIO PRIVATO".

Penso si tratti della prima opzione, voi cosa ne pensate?

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Autore Risposta

Topgun

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17 Settembre 2022 alle ore 22:43

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2026 alle ore 17:28

"coxximo" ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho presentato un docfa per nuova distribuzione spazi interni e per separare la cantina.

E' una categoria A10, uno studio associato di ingegneria dove sono presenti ambienti con postazioni, una piccola sala break, un loc. tecnico per il server e i bagni.

Mi è stato respinto con la seguente motivazione:

errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10.

Non ho ben capito se vogliono:

1) che in planimetria inserisca la destinazione di tutti i vani, io avevo specificato solo i bagni;

2) che nel modello 1N, alla voce destinazione d'uso, specifichi se si tratta di "UFFICIO" o di "STUDIO PRIVATO". Io avevo inserito la terza dicitura "UFFICIO O STUDIO PRIVATO".

Penso si tratti della prima opzione, voi cosa ne pensate?



Considerando il fatto che non c'è obbligo di indicare la destinazione dei vani principali e che è invece obbligatorio piuttosto indicare una sola delle due diciture UFFICIO o STUDIO PRIVATO, opterei per l'opzione 2.

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coxximo

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28 Marzo 2019 alle ore 13:14

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2026 alle ore 17:42

"Topgun" ha scritto:
"coxximo" ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho presentato un docfa per nuova distribuzione spazi interni e per separare la cantina.

E' una categoria A10, uno studio associato di ingegneria dove sono presenti ambienti con postazioni, una piccola sala break, un loc. tecnico per il server e i bagni.

Mi è stato respinto con la seguente motivazione:

errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10.

Non ho ben capito se vogliono:

1) che in planimetria inserisca la destinazione di tutti i vani, io avevo specificato solo i bagni;

2) che nel modello 1N, alla voce destinazione d'uso, specifichi se si tratta di "UFFICIO" o di "STUDIO PRIVATO". Io avevo inserito la terza dicitura "UFFICIO O STUDIO PRIVATO".

Penso si tratti della prima opzione, voi cosa ne pensate?



Considerando il fatto che non c'è obbligo di indicare la destinazione dei vani principali e che è invece obbligatorio piuttosto indicare una sola delle due diciture UFFICIO o STUDIO PRIVATO, opterei per l'opzione 2.





Inizialmente lo pensavo anche io dato che non c'è obbligo di indicare la destinazione dei vani, ma perchè decidono loro se si tratta di UFFICIO o di STUDIO PRIVATO? La dicitura che ho scelto era comunque tra le tre possibili che mi dava il docfa.



Inoltre la causale completa diceva:

"errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10 - inoltre non indicare ALTRA PROPRIETA' come coerenza ma cortile, particella..., etc... ma non riferimenti alla titolarità dei confinanti."

Sembra si riferiscano solo ad errori grafici in planimetria ma potrei aver capito male io.

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2026 alle ore 18:38

"coxximo" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"coxximo" ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho presentato un docfa per nuova distribuzione spazi interni e per separare la cantina.

E' una categoria A10, uno studio associato di ingegneria dove sono presenti ambienti con postazioni, una piccola sala break, un loc. tecnico per il server e i bagni.

Mi è stato respinto con la seguente motivazione:

errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10.

Non ho ben capito se vogliono:

1) che in planimetria inserisca la destinazione di tutti i vani, io avevo specificato solo i bagni;

2) che nel modello 1N, alla voce destinazione d'uso, specifichi se si tratta di "UFFICIO" o di "STUDIO PRIVATO". Io avevo inserito la terza dicitura "UFFICIO O STUDIO PRIVATO".

Penso si tratti della prima opzione, voi cosa ne pensate?



Considerando il fatto che non c'è obbligo di indicare la destinazione dei vani principali e che è invece obbligatorio piuttosto indicare una sola delle due diciture UFFICIO o STUDIO PRIVATO, opterei per l'opzione 2.





Inizialmente lo pensavo anche io dato che non c'è obbligo di indicare la destinazione dei vani, ma perchè decidono loro se si tratta di UFFICIO o di STUDIO PRIVATO? La dicitura che ho scelto era comunque tra le tre possibili che mi dava il docfa.



Inoltre la causale completa diceva:

"errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10 - inoltre non indicare ALTRA PROPRIETA' come coerenza ma cortile, particella..., etc... ma non riferimenti alla titolarità dei confinanti."

Sembra si riferiscano solo ad errori grafici in planimetria ma potrei aver capito male io.



Se hai dei legittimi dubbi fai entrambe le opzioni.

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bioffa69

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BRESCIA

 1 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2026 alle ore 08:54

"coxximo" ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho presentato un docfa per nuova distribuzione spazi interni e per separare la cantina.

E' una categoria A10, uno studio associato di ingegneria dove sono presenti ambienti con postazioni, una piccola sala break, un loc. tecnico per il server e i bagni.

Mi è stato respinto con la seguente motivazione:

errata rappresentazione dell'esposizione grafica: per il sub 713 indicare la destinazione principale dei locali (UFFICIO) coerente con la categoria catastale A10.

Non ho ben capito se vogliono:

1) che in planimetria inserisca la destinazione di tutti i vani, io avevo specificato solo i bagni;

2) che nel modello 1N, alla voce destinazione d'uso, specifichi se si tratta di "UFFICIO" o di "STUDIO PRIVATO". Io avevo inserito la terza dicitura "UFFICIO O STUDIO PRIVATO".

Penso si tratti della prima opzione, voi cosa ne pensate?





E' un ufficio, devi scriverlo anche nella planimetria , non solo nella destinazione nel DOCFA, ti stanno solo dicendo questo.

Per i confini, non devi mai scrivere altra prop, ma il n. di mappale, se il confine è quello della tua particella, o AUI, se è il confine della tua unità.



Aggiungerei, che trattandosi d'ufficioo, lo stralcio della cantina non è obbligatorio, la normativa riguarda le unità abitative.



Saluti

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CESKO

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Topgun

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CESKO

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2026 alle ore 18:40

"bioffa69" ha scritto:



Aggiungerei, che trattandosi d'ufficioo, lo stralcio della cantina non è obbligatorio, la normativa riguarda le unità abitative.



Non ne sono così sicuro. La norma riguarda il censimento delle cantine da considerarsi autonome non l'unità immobiliare cui sono associate. Di seguito riporto la prima circolare che riguardava solo le nuove costruzioni, poi ne sono susseguite altre in cui hanno compreso anche le unità già censite ed oggetto di variazione catastale.

CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare

Roma, 01 Febbraio 2016

3.3.2. Individuazione delle autorimesse e delle cantine

Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2026 alle ore 08:54

"bioffa69" ha scritto:

E' un ufficio, devi scriverlo anche nella planimetria , non solo nella destinazione nel DOCFA, ti stanno solo dicendo questo.

Per i confini, non devi mai scrivere altra prop, ma il n. di mappale, se il confine è quello della tua particella, o AUI, se è il confine della tua unità.

Aggiungerei, che trattandosi d'ufficioo, lo stralcio della cantina non è obbligatorio, la normativa riguarda le unità abitative.



Condivido Fabio e ritengo che, per opportuna conoscenza, vanno tenute in considerazione le seguenti GUIDE :

1 -> www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

2 -> https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/causali-per-la-presentazione-delle-pratiche-docfa-28495/

3 -> https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/docfa16-scorporo-della-cantina-o-il-solaio-dalla-uiu-ammissibile-la-diminuzione-di-vano-28370/

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2026 alle ore 10:35

"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:

Aggiungerei, che trattandosi d'ufficioo, lo stralcio della cantina non è obbligatorio, la normativa riguarda le unità abitative.


Non ne sono così sicuro. La norma riguarda il censimento delle cantine da considerarsi autonome non l'unità immobiliare cui sono associate. Di seguito riporto la prima circolare che riguardava solo le nuove costruzioni, poi ne sono susseguite altre in cui hanno compreso anche le unità già censite ed oggetto di variazione catastale.

CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare

Roma, 01 Febbraio 2016

3.3.2. Individuazione delle autorimesse e delle cantine

Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.



Il mio parere sull'obbligo dello scorporo della cantina dall'unità immobiliare che non sia necessariamente una abitazione proviene dalla lettura della nota AdE emessa il 20/10/2020, RU 30383, allegato A, nella quale si riportavano gli schemi esemplificativi e precisazioni in merito all'argomento della separazione delle cantine. Riprendo lo schema esemplificativo che riguarda questa discussione.

OGGETTO: Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. Schemi esemplificativi e precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa

Clicca sull'immagine per vederla intera
Dallo schema sopra riportato, si evidenzia che se il contesto di ubicazione della cantina è un fabbricato residenziale plurifamiliare o promiscuo, per promiscuo si intende che ci sono nell'edificio, anche altre unità a diversa destinazione di abitazione (per esempio ufficio, negozio), la cantina, se ha i requisiti per essere unità autonoma, con accesso da bene comune o da strada, va censita obbligatoriamente come unità autonoma indipendentemente dalla destinazione dell'unità principale cui è stata inizialmente accorpata.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 07:58

Se guardi sotto lo schema trovi

(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 08:27

"bioffa69" ha scritto:
Se guardi sotto lo schema trovi

(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti





Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale.

Anche se la circolare tratta nello specifico solo le abitazioni non possiamo ignorare le tabelle diffuse dall'agenzia e che anche gli uffici locali devono applicare.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 08:33

"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Se guardi sotto lo schema trovi

(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti





Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale.





Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così.



Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative.



Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa.



Saluti

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Topgun

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"bioffa69" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
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(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti





Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale.





Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così.



Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative.



Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa.



Saluti



Il primo a divagare sei stato tu riportando nel primo messaggio un tuo suggerimento che non riguardava il quesito.

Nella circolare sulla separazione delle cantine hanno inserito le autorimesse per equiparare le cantine alle autorimesse le quali erano già oggetto di censimento autonomo e lo stesso deve valere per le cantine d'ora in avanti all'entrata in vigore della circolare sulle cantine e sottotetti pure.

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