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Argomento: Docfa per variazione e precedente condono veranda
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rubino
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Non è più comoda, è vera. Scrivi di evasione mentre, con due variazioni, la commetti insieme all'elusione fiscale perchè con la prima variazione introduci in atti una planimetria, una consistenza, un classamento e una rendita catastale diversi dallo stato di fatto che CHE TU HAI RISCONTRATO quando sei entrato nell'U.I., se hai eseguito il tuo compito come prescrive lo standard di qualità del CNG che ti ho riportato ormai molti messaggi fa, e NEL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE del singolo atto d'aggiornamento, non esiste che il secondo sana il primo solo perchè registrati uno dopo l'altro. Di quello che mandi all'ufficio e che viene registrato in atti catastali sei tu l'unico responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell'eventuale Notaio e di tutto l'universo creato, chi resta col cerino in mano sei tu e non il Catasto, sempre ammesso che esista un Ufficio provinciale che "costringa" i tecnici esterni a redigere ed asseverare il falso.
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bioffa69
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"rubino" ha scritto: Non è più comoda, è vera. Scrivi di evasione mentre, con due variazioni, la commetti insieme all'elusione fiscale perchè con la prima variazione introduci in atti una planimetria, una consistenza, un classamento e una rendita catastale diversi dallo stato di fatto che CHE TU HAI RISCONTRATO quando sei entrato nell'U.I., se hai eseguito il tuo compito come prescrive lo standard di qualità del CNG che ti ho riportato ormai molti messaggi fa, e NEL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE dell'atto d'aggiornamento, te lo faccio dire dall'AI cos'è: elusione fiscale Di quello che mandi all'ufficio e che viene registrato in atti catastali sei tu l'unico responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell'eventuale Notaio e di tutto l'universo creato, chi resta col cerino in mano sei tu e non il Catasto, sempre ammesso che esista un Ufficio provinciale che "costringa" i tecnici esterni a redigere ed asseverare il falso. Il DOCFA richeide la data di esecuzione dei lavori che stai dichiaranto, fine Per cui la tua denucia è di comodità, non può essere vera visto che la veranda è stata fatta anni fa (e se entro i 5 avresti dovuto pagare anche sanzione o ravvedimento, vedi te chi fa le cose corrette) E come da causali, previste dalla normativa, la procedura è come la faccio io, devi fare i passaggi, non tutto in uno, ma facciamo i furbi e viva la vita
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Pippocad
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Sentenza Corte di Cassazione penale del 16/12/2022 n. 47666 www.collegiogeometribiella.it/corte-di-c... Il professionista, che abbia presentato all’Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi, risponde del delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 del codice penale. Secondo la Corte infatti non vi è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all’ufficio del catasto da un professionista iscritto all’Albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell’ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l’aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti. stato di fatto : situazione reale, attuale e concreta di un bene, immobile o contesto Ps: E con questa la chiudo qui. Se mi cadono anche quelle ultime due certezze che ho butto il timbro dalla finestra.
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rubino
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Le cose corrette avrebbe dovuto farle il Comune chiudendo la pratica di condono, acquisendo preliminarmente l'aggiornamento catastale dell'abuso/veranda di cui era perfettamente a conoscenza. Il tuo compito, quando lavori per il Catasto redigendo un atto d'aggiornamento catastale, è di sostituirsi al funzionario erariale per in compiti d'istituto che non sono di certo il mantenimento dell'ordine cronologico degli interventi edilizi eseguiti nell'u.i. ma di riportare in atti catastali la verità ai fini della rappresentazione in planimetria, del calcolo della consistenza, del classamento e della determinazione della rendita catastale. Con una variazione con causali ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni si arriva a tutto questo indicando la data di ultimazione dei lavori dell'ultimo intervento edilzio rilevante ai fini catastali con cui si arriva al compimento dell'aggiornamento catastale cioè la chiusura della cila, indicando in relazione che l'ampliamente è dovuto alla chiusura di un balcone con veranda eseguita il XX/XX/XX, come da pratica di condono edilizio. Riporto l'intervento precedente di Pippocad che ringrazio vivamente perchè, andando oltre le opinioni e discutibili prassi di uffici, è degno di chiudere la discussione: Sentenza Corte di Cassazione penale del 16/12/2022 n. 47666 www.collegiogeometribiella.it/corte-di-c... Il professionista, che abbia presentato all’Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi, risponde del delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 del codice penale. Secondo la Corte infatti non vi è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all’ufficio del catasto da un professionista iscritto all’Albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell’ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l’aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti. stato di fatto : situazione reale, attuale e concreta di un bene, immobile o contesto
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CESKO
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"rubino" ha scritto: Le cose corrette avrebbe dovuto farle il Comune chiudendo la pratica di condono, acquisendo preliminarmente l'aggiornamento catastale dell'abuso/veranda di cui era perfettamente a conoscenza. Infatti mi chiedo come l'Ufficio Tecnico Comunale, abbia rilasciato la Concessione Edilizia in Sanatoria senza aver prima esaminato la documentazione agli atti della pratica, in questo caso se vi era allegata o meno la pratica di accatastamento della veranda aggiunta, oggetto di sanatoria.
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rubino
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"CESKO" ha scritto: "rubino" ha scritto: Le cose corrette avrebbe dovuto farle il Comune chiudendo la pratica di condono, acquisendo preliminarmente l'aggiornamento catastale dell'abuso/veranda di cui era perfettamente a conoscenza. Infatti mi chiedo come l'Ufficio Tecnico Comunale, abbia rilasciato la Concessione Edilizia in Sanatoria senza aver prima esaminato la documentazione agli atti della pratica, in questo caso se vi era o meno l'accatastamento della veranda oggetto di sanatoria. Si, però ricordiamoci che il Forumista autore del post ha scritto dall'inizio che era in dubbio su questo e che avrebbe approfondito se la pratica è chiusa o no. Il dubbio che non sia così è l'unica certezza che abbiamo tutti proprio per il motivo che scrivi. Grazie per il contributo a tutti e alla prossima.
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bioffa69
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E' scontato che le mie dichiarazioni corrispondano sempre alla realtà dichiarata con quella data, non mi sono mai sognato di dichiarare cose diverse, e lo sconsiglio sempre ai ai tecnici miei clienti, per i quali lavoro. Chiaro che 99 volte su 100, la dichiarazione è anmche lo stato finale, ma in altri casi, non è così. Allego velocissima ricerca , A.I., purtroppo, per caso di ampliamento veranda 2022, e variazione attuale E qui , esausto, chiudo anch'io In base alla normativa vigente, le variazioni catastali devono essere presentate entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Nel suo caso, essendoci stati due interventi distinti (ampliamento nel 2022 e modifiche interne attuali), la procedura richiede la regolarizzazione in successione, con sanzioni dovute per il ritardo sul primo intervento. Ecco la procedura corretta per regolarizzare la situazione: 1. Quante dichiarazioni fare (DOCFA) È necessario presentare due distinte pratiche DOCFA in successione per garantire la continuità storica degli atti (il catasto deve vedere l'immobile com'era prima, com'è diventato con l'ampliamento, e come è ora): DOCFA 1 (Variazione 2022): Causale "Ampliamento" (o "Altre" se non modifica la sagoma esterna ma aumenta la superficie) con riferimento alla data di fine lavori del 2022. DOCFA 2 (Variazione Attuale): Causale "Diversa distribuzione spazi interni" e/o "Altre" (se influisce sulla superficie), con riferimento alla data di fine lavori attuale. Nota: Se la seconda variazione interna è avvenuta molto tempo dopo la prima, è fondamentale che la prima arrivi a fine lavori per permettere la seconda. 2. Diritti e Sanzioni Diritti (Tributi): Si pagano 70€ di tributi per ogni pratica DOCFA (quindi 70€ + 70€ = 140€ totali). Sanzioni per ritardo (2022): Il DOCFA del 2022 è in ritardo e soggetto a sanzione. Si applica il "Ravvedimento Operoso". Sanzione ridotta (oltre 1 anno dalla fine lavori): 147,43€ (aumento a 172€ se oltre i 2 anni). Sanzioni attuali: Se il DOCFA attuale è presentato entro 30 giorni dalla fine dei lavori recenti, non si pagano sanzioni. 4 Sintesi costi: 140€ (Diritti) + 147,43€/172€ (Sanzione 2022) + parcella tecnico. 3. Come procedere Affidarsi a un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) per la redazione delle pratiche DOCFA. Verificare le date di fine lavori (CILA/SCIA/Permesso di costruire) per calcolare esattamente i giorni di ritardo del 2022. Il tecnico presenterà prima la pratica 2022, attenderà l'approvazione, e poi presenterà la pratica attuale. Attenzione: Non presentare le variazioni comporta sanzioni più elevate e problemi nella commerciabilità dell'immobile, con sanzioni amministrative che vanno da 1.032€ a 8.264€. Disclaimer: Le informazioni fornite si basano sui risultati di ricerca attuali e non sostituiscono il parere di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che deve valutare il caso specifico.
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rubino
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(GURU)
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La Sentenza della Corte di Cassazione, che non è una nota softwarehouse brava (?) a compilare programmi per computi metrici, successioni ecc. ma notoriamente non abilitata alla redazione di atti d'aggiornamento catastale, è molto chiara. Sicuramente la interpreteranno altrettanto bene i Consigli di Disciplina e il CNG. Saluti.
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Topgun
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"bioffa69" ha scritto: "rubino" ha scritto: Non è più comoda, è vera. Scrivi di evasione mentre, con due variazioni, la commetti insieme all'elusione fiscale perchè con la prima variazione introduci in atti una planimetria, una consistenza, un classamento e una rendita catastale diversi dallo stato di fatto che CHE TU HAI RISCONTRATO quando sei entrato nell'U.I., se hai eseguito il tuo compito come prescrive lo standard di qualità del CNG che ti ho riportato ormai molti messaggi fa, e NEL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE dell'atto d'aggiornamento, te lo faccio dire dall'AI cos'è: elusione fiscale Di quello che mandi all'ufficio e che viene registrato in atti catastali sei tu l'unico responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell'eventuale Notaio e di tutto l'universo creato, chi resta col cerino in mano sei tu e non il Catasto, sempre ammesso che esista un Ufficio provinciale che "costringa" i tecnici esterni a redigere ed asseverare il falso. Il DOCFA richeide la data di esecuzione dei lavori che stai dichiaranto, fine Per cui la tua denucia è di comodità, non può essere vera visto che la veranda è stata fatta anni fa (e se entro i 5 avresti dovuto pagare anche sanzione o ravvedimento, vedi te chi fa le cose corrette) E come da causali, previste dalla normativa, la procedura è come la faccio io, devi fare i passaggi, non tutto in uno, ma facciamo i furbi e viva la vita Fabio, concordo su tutto quello che sostieni, anche e soprattutto sotto l'aspetto deontologico della nostra attività. La sentenza della cassazione riportata, non c'entra niente con questo caso, poichè la variazione catastale della veranda non è stata presentata e non c'è nessun tecnico catastale dichiarante all'epoca della realizzazione della veranda. Semmai ci fosse una contestazione sull opera abusiva della veranda di certo non verrebbe chiamato il tecnico che non ha redatto e dichiarato la variazione catastale che non è stata presentata.
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rubino
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Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
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bioffa69
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"Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "rubino" ha scritto: Non è più comoda, è vera. Scrivi di evasione mentre, con due variazioni, la commetti insieme all'elusione fiscale perchè con la prima variazione introduci in atti una planimetria, una consistenza, un classamento e una rendita catastale diversi dallo stato di fatto che CHE TU HAI RISCONTRATO quando sei entrato nell'U.I., se hai eseguito il tuo compito come prescrive lo standard di qualità del CNG che ti ho riportato ormai molti messaggi fa, e NEL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE dell'atto d'aggiornamento, te lo faccio dire dall'AI cos'è: elusione fiscale Di quello che mandi all'ufficio e che viene registrato in atti catastali sei tu l'unico responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell'eventuale Notaio e di tutto l'universo creato, chi resta col cerino in mano sei tu e non il Catasto, sempre ammesso che esista un Ufficio provinciale che "costringa" i tecnici esterni a redigere ed asseverare il falso. Il DOCFA richeide la data di esecuzione dei lavori che stai dichiaranto, fine Per cui la tua denucia è di comodità, non può essere vera visto che la veranda è stata fatta anni fa (e se entro i 5 avresti dovuto pagare anche sanzione o ravvedimento, vedi te chi fa le cose corrette) E come da causali, previste dalla normativa, la procedura è come la faccio io, devi fare i passaggi, non tutto in uno, ma facciamo i furbi e viva la vita Fabio, concordo su tutto quello che sostieni, anche e soprattutto sotto l'aspetto deontologico della nostra attività. La sentenza della cassazione riportata, non c'entra niente con questo caso, poichè la variazione catastale della veranda non è stata presentata e non c'è nessun tecnico catastale dichiarante all'epoca della realizzazione della veranda. Semmai ci fosse una contestazione sull opera abusiva della veranda di certo non verrebbe chiamato il tecnico che non ha redatto e dichiarato la variazione catastale che non è stata presentata. Anto, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Di certo non smetterò di lavorare , correttamente come sempre fatto, le dichiarazioni fatte in questo modo, rispecchiano la realtà, riparano ad omissioni della proprietà, non evadono diritti o sanzioni dovute all'Agenzia, e non evadono eventuali differenze di IMU dovute. Per cui dire che questa procedura è un FALSO, significa non averla capita, la sentenza non sta parlando di questo, è chiarissimo che le due dichiarazioni sono corrispondenti alla realtà, per la data dichiarata.
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rubino
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(GURU)
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La data dichiarata serve al catasto per quello che è, se non è veritiera è un problema tuo e del dichiarante ma la Cassazione (non la nota softwarehouse, da cui hai preso la tua ipotesi di procedura d'aggiornamento catastale) ha sentenzianto su quello che presenti all'ufficio e che asseveri: Il professionista, che abbia presentato all’Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi, risponde del delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 del codice penale.
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bioffa69
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"rubino" ha scritto: La data dichiarata serve al catasto per quello che è, se non è veritiera è un problema tuo e del dichiarante ma la Cassazione (non la nota softwarehouse, da cui hai preso la tua ipotesi di procedura d'aggiornamento catastale) ha sentenzianto su quello che presenti all'ufficio e che asseveri: Il professionista, che abbia presentato all’Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi, risponde del delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 del codice penale. Senti, ti è stato spiegato e rispiegato, le causali da vademecum Nazionale, che ti ho riportato, si applicano nello stesso modo, e non si dichiara il falso, è al rpocedura, per fare le cose corrette, tu continua pure a dichiarare date per eventi avvenute in tempi diversi, tu dichiari il falso, apri gli occhi. Io non dichiaro niente di falso, seguo procedura, è obbligatorio dichiarare le variazioni, non facoltativo, tutte le variazioni, non l'ultima, a comodo evadaendo i diritti, furbetto.
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bioffa69
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"rubino" ha scritto: La data dichiarata serve al catasto per quello che è, se non è veritiera è un problema tuo e del dichiarante ma la Cassazione (non la nota softwarehouse, da cui hai preso la tua ipotesi di procedura d'aggiornamento catastale) ha sentenzianto su quello che presenti all'ufficio e che asseveri: Il professionista, che abbia presentato all’Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi, risponde del delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 del codice penale. E poi la ricerca fatta con data del 2022, rispecchia, chiaramente le mie procedure, e ti evidenzia che devi paghare le sanziuoni, che tu con il tuo metodo non fai, ma ci arrivi? Sembra di parlare con uno sbruffone, io non ho preso nesuna ipotesi dalla ricerca con AI, ci mancherebbe, lavoro solo da 37 anni, facendo catasto per vari studi tecnici, pensa te se devo cercare in rete le procedure. Piantala di sentirti superirore non lo sei, fai risparmiare ai tuoi clienti soldi, perchè fai il furbetto, forse saresti da deniunciare tu al consiglio di disciplina del collegio, visto che chiaramente facendo le cose così, vinci sul preventivo del collega che fa i due passaggi e fa pagare i diritti dovuti.
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Pippocad
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@bioffa69 In spirito puramente collaborativo, mi permetto di osservare che la tua personale interpretazione della “data dichiarata” del DOCFA non risulta trovare riscontro nelle indicazioni operative. I sopralluoghi e le richieste di documentazione fotografica da parte del catasto sono sempre volte a verificare una situazione odierna ed attuale e non quella che fu alla “data dichiarata” (tra l’altro impossibile da verificare).
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