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Argomento: Docfa con 2 Elaborati Planimetrici?

Autore Risposta

geocape

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Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 11:11

Per me la birrozza se la fa jema..eh..eh..

Vedo che non ci capiamo e quindi partiamo dall'inizio con un estratto della circolare 15/85 a provare se tutto funziona meglio:-

ELABORATO PLANIMETRICO (ORIGINALE) L'elaborato va compilato
solo per le dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione
totale e costituisce la chiave di lettura della subalternazione delle (plurale - nota di geocape) u.i.u. eseguita dal professionista.
Esso non è necessario e quindi non richiesto, quando l'immobile è
costituito da una sola unità immobiliare, anche se articolata in più
corpi di fabbrica.
La regola da osservare nella subalternazione è quella di utilizzare sequenzialmente i numeri, coprendo con detti indicativi sia la parte edificata che le aree scoperte e, nel caso di più fabbricati, di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbrica, facendo procedere o seguire quella delle aree scoperte.
Pertanto l'elaborato deve contenere: a) l'indicazione del Comune ed
eventualmente della sezione censuaria e del foglio di mappa; b) la
rappresentazione della mappa di Catasto terreni da lucidarsi direttamente
dal tipo mappale; c) l'orientamento e la scala prescelta per la
rappresentazione dell'elaborato, che comunque non può essere inferiore a
1:500; d) le strade ed i confinanti; e) di ogni piano, la
rappresentazione delle parti coperte e di quelle scoperte, con
l'avvertenza di rappresentare integralmente la delimitazione delle aree
scoperte, solo il contorno dell'edificato e l'indicazione dell'accesso
delle u.i.u.
Non sono richieste misure per la definizione delle pertinenze esclusive o
comuni, ma, qualora il professionista per sua scelta lo ritenga
opportuno, possono essere indicate; f) per ogni porzione rappresentata,
il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di posizione (interno).
Per le porzioni di pertinenze esclusive (in generale i giardini) può
essere, a scelta del professionista, utilizzato lo stesso indicativo
dell' appartamento, come già stabilito per cantine e simili; per le parti
comuni non censibili (vedi _ 1.3.3.2 della circolare n. 2/1984), godute
da uno stesso insieme di unità immobiliari (scale, androne, viale di
accesso, ecc.) è opportuno utilizzare un solo subalterno; g) una legenda
che, per ogni subalterno assegnato, indichi la destinazione e i
riferimenti di posizione (interno, piano, numero del box, ecc.); h) firma
e timbro del professionista.
Per facilitare le riproduzioni con mezzi ottico-meccanici è consigliabile
utilizzare i formati A/3 o A/4 e, quando occorre, fogli disgiunti di
essi.

E qui abbiamo una definizione di quello che deve essere l'ep e come vedi è esplicato il caso in cui non deve essere utilizzato.

Riguardo alla 9/2001 l'obbligatorietà della presentazione dell'ep è rimandata esclusivamente solo a queste 3 casistiche:-

Inoltre, si precisa quanto segue:
o l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.

Non si accenna minimamente all'obbligo di presentazione di ep per gli f1 e sinceramente non so dove è stato letto; perchè è vero quello che dice amostorto che la circolare fa distinzione tra planimetria ed ep ma parla di obbligo di presentazione solo nel caso in cui l'area urbana stessa nasca come sub di una particella urbana come di seguito riportato:-
Si forniscono le seguenti indicazioni:
o aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area stessa è già definita da una nuova particella; (pertanto essendo costituita da una sola u.i.u. ai sensi della 15/85 non è necessario ep - nota di geocape) qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere - in questo caso - anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna.

Meglio di così non posso fare per verificare le mie teorie.

Buon lavoro a tutti...

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geocape

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Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 11:22

Ah..mi ero dimenticato.

Al di là delle circolari la mia concezione mentale è sempre quella di fare lo stretto necessario per fare si che il lavoro sia fatto bene.

Pertanto è vero che fare l'ep è un surplus che può anche essere utile e di certo non è vietato presentarlo ma tieniamo bene a mente che poi sorgono delle problematiche come quelle descritte da matero.

Sinceramente quindi ritengo che le cose è meglio farle semplici anche per aiutare chi dovrà lavorare dopo di me.

Buon lavoro a tutti...

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 11:43

"geocape" ha scritto:
Per me la birrozza se la fa jema..eh..eh..

Riguardo alla 9/2001 l'obbligatorietà della presentazione dell'ep è rimandata esclusivamente solo a queste 3 casistiche:-

Inoltre, si precisa quanto segue:
o l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.

[size=24]Non si accenna minimamente all'obbligo di presentazione di ep per gli f1 [/size]e sinceramente non so dove è stato letto; perchè è vero quello che dice amostorto che la circolare fa distinzione tra planimetria ed ep ma parla di obbligo di presentazione solo nel caso in cui l'area urbana stessa nasca come sub di una particella urbana come di seguito riportato:-

Meglio di così non posso fare per verificare le mie teorie.

Buon lavoro a tutti...



caro geocape allora la birrozza me la offrirai anche tu. :lol:
forse ti manca una pagina della circ 9/2001.
o forse non hai letto la pagina 8 nei primi capoversi.
se vedi il mio post precedente, l'ho riportata per intero.
lì vedrai evidenziato che l'ep è obbligatorio per tutte le categorie F.
potrai notare inoltre che ho cercato di far capire la differenza in tale circolare tra l'ep e la planimetria catastale.
sicuramente ti accorgerai che l'indicazione data dallo scrivente è un suggerimento (errato).
ti ripeto perchè :
se al terreni frazioni un'ente urbano e si generano due aree urbane, e come dice jema,e tu ne rafforzi il ragionamento, si presenta l'ep della sola area urbana derivata sai che succede?
che ai fabbricati è presente in banca dati un'area diciamo dei soliti 700 mq (ex 1000) corrispondenti con il terreni ma con la geometria di 1000 mq.
può essere corretto anche dal punto di vista del buon senso comune?
direi di no.
l'ep deve rappresentare le due aree urbane derivate in un unico ep.
come diceva già qualcuno all'inizio "cumulativo".
ps.
aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area stessa è già definita da una nuova particella; (pertanto essendo costituita da una sola u.i.u. ai sensi della 15/85 non è necessario ep - nota di geocape
forse te ne farai una ragione
se devi presentare anche solo una categoria F ci vuole eccome!
ma se costituisci un piano terra di una uiu in corso di costruzione nemmeno?
cordialità-
ps mettiti d'accordo con jema così steccate sul costo della birrozza.

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 11:51

nello scusarmi, forse per l' eccessivo fastidio del post (la discussione era stata continuata in privato per non dare noia agli altri utenti) per ripondere all'autore della domanda che nemmeno ricordo bene, insomma come si fa un docfa con 2 ep (di due p.lle)
come detto nel campo fg e p.lla nell'acquisizione dell'ep scriverai dopo il fg.. p.lla x (seguita da " / " ) p.lla y .
cordialità

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geocape

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 12:51

La birrozza te la offro più che volentieri indipendentemente da tutto..stai tranquillo.. .

Comunque questo è il mio ultimo intervento altrimenti finiamo per occupare tutta la rete.

Riporto per intero il comma 7 della circolare 9/2001 in mio possesso:

7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE
Elaborato planimetrico
Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione (nota di geocape) eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue:
(qui si inizia a parlare dei casi di obbligatorietà dell'ep - nota di geocape)o l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
(qui si finisce di parlare dei casi di obbligatorietà di presentazione dell'ep come si evince dal pallino al successivo punto che sta ad indicare il passaggio ad altre specificazioni - nota di geocape)
o l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
o le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
o le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
o le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
o qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
o i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
o l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;


Suppongo sia uguale a tutti gli altri.

Come faccio notare ho evidenziato i casi di obbligatorietà di presentazione dell'ep, e qui spero che tutti converranno con me; i punti successivi evidenziati dai pallini sono ulteriori specificazioni (come se fossero dei commi insomma, ma non riferiti al comma precedente).

Nei sopracitati casi di obbligatorietà, e qui converrete con me uguale, si parla di nuove costruzioni, di unità in corso di costruzione (f3), di beni comuni non censibili e di beni comuni censibili (sono quelli in corsivo nella circolare originale) ma sinceramente non vedo un riferimento a tutte le categorie del gruppo f!

Da qui se ne deduce che l'elaborato planimetrico di una unica area urbana correttamente definita nelle mappe del Catasto dei Terreni e senza subalternazione non è obbligatoria e pertanto non necessaria.

Buon lavoro a tutti...

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 13:49

guarda che hai confuso il simbolo "o" con - all'inizio del capoverso.
..lì cambia pagina la circolare...
e più probabile che che l'ha scritta non abbia usato lo stesso simbolo dela pagina superiore, ma direi che è un dettaglio.
altrimenti non ha senso in italiano.
oppure tu hai nozioni di scrittura talmente approfondite, di cui ti prego volermi erudire.
cordialità.

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 14:08

"geocape" ha scritto:
;
Nei sopracitati casi di obbligatorietà, e qui converrete con me uguale, si parla di nuove costruzioni, di unità in corso di costruzione (f3), di beni comuni non censibili e di beni comuni censibili (sono quelli in corsivo nella circolare originale) ma sinceramente non vedo un riferimento a tutte le categorie del gruppo f!
Da qui se ne deduce che l'elaborato planimetrico di una unica area urbana correttamente definita nelle mappe del Catasto dei Terreni e senza subalternazione non è obbligatoria e pertanto non necessaria.



caro buon geocape, non volermene.
ho cercato,ripeto, di non appesantire il post,ma credo che sia opportuno che ognuno di noi abbia un pensiero univoco sulla questione non più originaria, ma della presentazione anche di una sola area urbana.
qui si mette in dubbio l'obbligatorietà della presentazione per le categorie F dell'ep.
ti ripeto l'ep è sempre obbligatorio per le categorie F.
siccome non sono riuscito a convicerti, jema si dà latitante ( mi dispiace per lui) credo che sia interessante che intervenga anche qualche altro guru oltre a geoalfa,che ha già contribuito al chairimento della interessante ma sfiancante discussione.
mi sento in dovere di porre un paletto fisso sulle categorie F e l'obbligatorietà dell'Ep, mi dispiacerebbe che un collega possa avere anche un sol minimo dubbio su tale argomento.
cordialità.

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geocape

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 19:40

Tranquillo che non te ne voglio ma ribadisco che nella circolare 9/2001 non si parla affatto di obbligatorietà di ep per le categorie f.

Se ci sono poi normative ulteriori che non conosco allora sarebbe bene postare i riferimenti.

Concordo che sarebbe bene sentire anche il parere di altri..ma tanto sono più che convinto che la birrozza me la faccio io..

Buon lavoro a tutti...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 21:19

Se può chiarire le idee:
presentato DOCFA per demolizione totale su lotto urbano unica particella, soppresso le U.I. già in atti e costituito intera area urbana F1, senza EP, poichè la grafica della particella intera è indicata esattamente per forma e consistenza nella mappa.

Saluti.

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geocape

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2009 alle ore 01:29

Immaginiamo che la circolare 9/2001 sia una legge:-

7 (articolo)

° (comma)

- (lettera)

Quando si studia una legge si guardano gli articoli composti da commi che a loro volta sono composti da lettere.

Finito il comma si passa al comma successivo che non necessariamente è inerente al comma precedente.

Questo è l'italiano altrimenti non si capirebbe niente.

Quindi gli articoli che parlano dell'obbligatorietà dell'ep non parlano affatto di tutte le categorie f come si legge e tutti i commi all'articolo 7 non parlano dell'obbligatorietà dell'ep!

E se ci riferiamo a questo:
"le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;"
va di per se che devono essere individuate nell'ep se l'ep è necessario come disposto dalla circolare 15/85 come ho prima citato!

Barista una birra chiara per favore..

Buon lavoro a tutti..

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2009 alle ore 10:33

salve!

mi piacerebbe riportare tutto all'origine di questo post:
"FenirGreen " ha scritto:


Tramite tipo frazionamento ho frazionato una particelle (Ente Urbano) in due particelle.
A seguito del frazionamento l'originaria area urbana si trova divisa tra le due nuove particelle.
Ho cominciato dunque a preparare la Docfa per dividere l'area urbana, ho soppresso e creato i due nuovi sub appartenenti alle due diverse particelle.
Il problema è sorto al momento d'inserire l'elaborato planimetrico, non sono proprio riuscito a capire come inserire 2 elaborati (visto che ci sono due particelle) in una sola pratica DOCFA, sbaglio qualcosa?



"numero " ha scritto:

devi predisporre un solo epl cumulativo e allegarlo al primo docfa che presenti.



"jema" ha scritto:

La Soluzione è solamente una:
l'EP dovrà rappresentare esclusivamente il lotto urbano derivato dallo scorporo dell'area urbana, che è identificata con la nuova particella del CT.
......
La particella principale (quella indicata come madre) è costituita da più subalterni e quindi è logico pensare che sia il Lotto Urbano che rimane agli atti.
La particella che è stata staccata, mediante apposito Tipo Frazionamento al Catasto Terreni, non ha ovviamente subalterni in quanto coincide per corrispondenza.
Quindi l'EP sarà ripresentato in forma ridotta, ( NO !) poiché deve rappresentare l'attuale perimetro del Lotto Urbano.



"numero" ha scritto:

Nel quesito originale si dice che viene frazionato un ente urbano in due derivate.
Quindi la variazione al catasto fabbricati deve riguardare l'intera consistenza. ( SI !)



"geoalfa" ha scritto:

ritengo che la circolare 9/2001 citata correttamente da amostorto sia da seguire integralmente ed in questo caso va a rafforzare la tesi che:
- per frazionare le corti urbane a scopo di cessione di diritti è prescritto il tipo di frazionamento al CT, e poi fare le pratiche DocFa con i relativi EP!
dopodichè, una volta stipulato l'atto di compravendita, se del caso, si potrà trasferire al catasto terreni.



"amostorto" ha scritto:

cito dalla circ.9/2001
..omissis..
Pag. 7

7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE
Elaborato planimetrico
Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione.
La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue:
l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;

Pag. 8

- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
-l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
-le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
-le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
-le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
-qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
-i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
-l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente.
In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;


..omissis..
Unità da ascrivere a categorie fittizie

Come è noto, sono indicate come categorie fittizie
(F1 = area urbana,
F2 = unità collabenti,
F3 = unità in corso di costruzione,
F4 = unità in corso di definizione ed
F5 = lastrico solare)
quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc.....) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.
La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie.
Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni censibili (BCC, ex partita speciale 0).
Si forniscono le seguenti indicazioni:
-aree urbane (F1):
--> non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area stessa è già definita da una nuova particella;
--> qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere - in questo caso - anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna;
..omissis ..



visto la lunghezza del thread si è un poco ecceduto, ma rimane il fatto che
la risposta di numero è conforme alle circolari.

però vorrei anche ricordare che frazionare un'area urbana significa anche tenere presente questa FAQ:
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

cordialità

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 10:37

bene, c'è qualcuno che dovrebbe onorare una scommessa. 8)
www.mondobirra.org/
non servire ghiacciata.
grazie.
scusate l'o.t. ma ci sta tutto.

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geocape

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 11:02

Tranquillo che la birra te l'avrei offerta in tutti i casi..peccato che non so dove trovarti.. !
E quindi tocca farla patta.

Buon lavoro a tutti...

PS: andate a vedere sulla faq indicata da geoalfa..perche nella nota dell'Adt si parla di ep ridotto!? Mah..sta a vedere che invece ho ragione io..

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 14:54

"geoalfa" ha scritto:
... vorrei anche ricordare che frazionare un'area urbana significa anche tenere presente questa FAQ:
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...


Il tutto oramai ruota attorno al definizione di Lotto Urbano, nel senso che se la particella costituita mediante Tipo frazionamento continua (per qualche motivo) a far parte di esso, l'EP comprenderà le 2 o più particelle; mentre al contrario, se la nuova particella, come appare dal quesito (ma la conferma potrebbe fornirla solamente FenirGreen), costituisce un’entità del tutto autonoma allora le bionde da offrire saranno 2 una per Me ed una per il compagno di avventura geocape.


Questo significa che entrambe le Soluzioni possono essere corrette, anche se ai meno attenti devo per forza di cose ricordare ciò che fin dall'inizio ho precisato:

[quote]L’elaborato planimetrico consente, in linea di principio, la rappresentazione organica dei beni che formano il Lotto Urbano così come definito dalla Circolare n. 2/84.

Tuttavia concordo nell'affermare che esistono particolari situazioni, mi riferisco per esempio a fabbricati che ricadono su più particelle, nelle quali è necessario produrre EP che rappresentino più Lotti Urbani contemporaneamente.

Può accadere infine, ed è il caso in questione,
[quote]Per una particella (quella madre) si tratta di un sub (visto che sono presenti anche altri sub), per la particella frazionata invece non vi è divisione in sub.[/quote]
che il nuovo bene da identificare non faccia più parte (o non lo farà successivamente) di quel Lotto Urbano nel senso che non può più esservi logicamente connesso poiché “indipendente” dal contesto degli altri subalterni.
La causa di questa cosiddetta indipendenza del bene potrebbe essere dovuta a svariati motivi come, ad esempio, la sua futura destinazione (strada), oppure perché diventato pertinenza scoperta di fabbricato di altro lotto (area urbana) o ancora perché dotato di autonomia funzionale e quindi atto a costituire un lotto indipendente e subalternabile a sua volta (porzione di bifamiliare costituita da abitazione, autorimessa e area cortilizia).
In ogni caso, non avrebbe alcun senso ripresentare il nuovo EP comprensivo della particella appena staccata con regolare Tipo Frazionamento al Catasto Terreni: in tal caso col passare del tempo ci troveremo di fronte a EP dalla lettura assai complicata e, cosa fondamentale, non conforme alla normativa citata.[/quote]
Quindi nel caso in cui la nuova particella costituisca un’entità del tutto autonoma:
[quote]1) bisogna fare un TF al Catasto Terreni con il famoso Pregeo e, successivamente all'approvazione, una Denuncia di Variazione con il Docfa;

2) l'Elaborato Planimetrico, andrà a rappresentare nel caso in questione solo e ripeto solo il Lotto Urbano nel quale esistono più subalterni;

3) la nuova area urbana (quella appena costituita) identificata mediante apposita particella al Catasto Terreni, essendo individuata al Catasto Fabbricati per corrispondenza, NON sarà rappresentata con alcun elaborato o scheda catastale. [/quote]

Saluti 8)

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 17:34

caro jema peccato che hai voluto "glissare" fino ad ora sul post.
intervieni un pò in ritardo nella discussione.
saluti.

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