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Argomento: divisione appartamento

Autore Risposta

totonno
(GURU)
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8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:03

"dado48" ha scritto:

"Totonno" ha scritto:
L'attività edilizia libera è composta di una dichiarazione di professionista, da allegare ad una pratica edilizia in cui viene comunicata al Comune l'inizio dell'attività edilizia, e non è l'unica che non necessita di alcun tipo di richiesta, essendoci anche la SCIA che non necessita di alcuna richiesta al Comune


Devo, purtroppo, ancora dissentire, poichè l'Attività edilizia libera è solo quella descritta nel Capo I, Titolo II, D.Lgs nº 380/2001, mentre, secondo il mio parere (restrittivo), la DIA e la SCIA seguono le disposizioni normative del Permesso di Costruire, a nulla rilevando che l'Amministrazione non emana alcun Titolo abilitativo e che sia possibile iniziare i lavori, rispettivamente, dopo trenta giorni oppure subito.
Ciao, buon lavoro.



Claudio, se dissenti mi fa piacere perchè possiamo approfondire la questione.
Andiamo al dunque.
Te hai riportato la normativa del D.P.R. 380/01 che però manca di aggiornamenti fondamentali, previsti dal Decreto sullo sviluppo 2011, che cambiano sostanzialmente la disciplina dell'attività edilizia con diverse Leggi, una delle quali, la L. 22 maggio 2010, n. 73 che ha ampliato le fattispecie di “attività edilizia libera” già previste dall’art. 6 del T.U. D.P.R. 380/2001 distinguendo peraltro tra attività “totalmente libere” ed attività soggette a preventiva “comunicazione di inizio lavori”. Ne sono seguiti dalla data di entrata in vigore del DPR 380/01 diverse leggi che hanno modificato tale disciplina.

In sostanza il T.U. D.P.R. 380/2001, nel suo testo originario (entrato in vigore il 30 giugno 2003) prevedeva due soli titoli edilizi abilitativi (per gli interventi diversi da quelli dell’attività edilizia libera):
- il permesso di costruire, prescritto per gli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 102
- la denuncia di inizio attività (di seguito anche indicata con l’acronimo “D.I.A.”), fattispecie residuale prevista, invece, per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera né nell’elencazione di cui all’art. 10 (inoltre, per effetto della disposizione dell’art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001 introdotta con il D.lgs. n. 27 dicembre 2002, n. 301, potevano essere assoggettati a D.I.A., in alternativa al permesso di costruire, a scelta quindi dell’interessato, anche alcuni degli specifici interventi indicati dall’art. 10, come, ad esempio, la ristrutturazione edilizia).
Il T.U. D.P.R. 380/2001 successivamente alla sua entrata in vigore ha subito ricorrenti modifiche. Particolarmente rilevanti sono state le modifiche apportate, da ultimo, con i seguenti provvedimenti legislativi:
-con la L. 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, che ha ampliato le fattispecie di “attività edilizia libera” già previste dall’art. 6 del T.U. D.P.R. 380/2001 distinguendo peraltro tra attività “totalmente libere” ed attività soggette a preventiva
comunicazione di inizio lavori”;
-con la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha modificato la disposizione dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, portante la disciplina in via generale della D.I.A., prevedendo in luogo della D.I.A. suddetta un nuovo istituto: la “Segnalazione certificata di inizio attività” (di seguito anche indicata con l’acronimo “S.C.I.A.”).


Ora, quando, Dado48, scrive che dissente sulla mia interpretazione di "inizio attività edilizia libera", che necessita obbligatoriamente di comunicazione di inizio lavori, affermando che "l'Attività edilizia libera è solo quella descritta nel Capo I, Titolo II, D.Lgs nº 380/2001",non tiene conto di alcuni degli aggiornamenti susseguiti nel tempo al D.P.R. 380/01 originario. Mi sono sentito in dovere di precisare e approfondire la questione, avendo io scritto una cosa che mi è stata considerata non conforme alla normativa, in particolare all'originario testo del D.P.R. 380/01.

Ci sarebbe da scrivere un testo, ma riconosco essere noioso e serve solo a chi svolge attività di progettazione, che a me sinceramente non compete perchè non opero continuativamente in quasto campo, e probabilmente non interessa questo Forum perchè l'argomento è un pò fuori dall'ambito catastale. Mi piace però essere informato, non si sa mai.

Si potrebbe fare anche una ricerca sul frazionamento edilizio e quando può essere realizzato senza la "ristrutturazione edilizia", mi prometto, con la gioia di tutti Voi di reintervenire quando ho trovato congrui riferimenti normativi (a mio favore, ovviamente.. :lol: ).

Concludo con una doverosa precisazione.
Tutto quello che è evidenziato in blu, non è frutto della mia mente (magari...) ma l'ho ripreso, un pò adattando ed abbreviando da uno Studio Civilistico n. 325-2011/C del Consiglio Notarile, molto interessante tanto che invito a leggere completamente su link:

www.cnpi.it/file/file/Strumenti/Ladiscip...

Saluti interessati. :wink:

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