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Argomento: Dichiarazione ultimazione lavori e responsabilità tecnico
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John_Pippero
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20 Novembre 2014 alle ore 18:17
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"robertopi" ha scritto:
Questa affermazione mi sembra un tantinello precipitosa, ma comunque, occorra o non occorra presentare la variazione, se la parte decide di farlo per un qualsiasi motivo, la sanzione non è dovuta e quindi pur indicando una data superiore ai 30 gg, l'ufficio invece di guardare solo la data, deve vedere se è una variazione sanzionabile o meno anzichè sparare nel mucchio ed inviare sanzioni ad capocchiam...per l'ADE, in ogni settore, quindi non solo in ambito catastale, vale il principio del colpire indiscriminatamente.....tanto poi sarà alla parte che dovrà dimostrare il contrario, con la conseguenza che molti, per paura o per mancanza di volontà, pagano e basta. Saluti Sarà anche precipitosa, ma evita brutte sorprese all'utente. Prova a farlo se sei così sicuro e vai poi a fare ricorso. Ti piace vincere facile eh ? Al contribuente te gli dici: Non sarebbe obbligatoria ma tanto vince sempre il catasto e tocca pagare. Ti fai bello con il c... degli altri. se sei convinto che non devi pagare devi pure dimostrarlo e non solo a parole. Saluti.
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robertopi
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"John_Pippero" ha scritto:
Sarà anche precipitosa, ma evita brutte sorprese all'utente. Prova a farlo se sei così sicuro e vai poi a fare ricorso. Ti piace vincere facile eh ? Al contribuente te gli dici: Non sarebbe obbligatoria ma tanto vince sempre il catasto e tocca pagare. Ti fai bello con il c... degli altri. se sei convinto che non devi pagare devi pure dimostrarlo e non solo a parole. Saluti. Fai delle affermazioni davvero fuori luogo. ma quali brutte sorprese? vincere facile cosa? Ma cosa stai dicendo? Ti fai bello con il culo degli altri? Parla per te! Non è mio costume lavorare in questo modo, anzi..... a differenza di tanti colleghi pecoroni, abituati ad abbassare la testa sempre ed fare le pratiche solo come "mi ha detto il tecnico del catasto", personalmente, approfondisco le norme e ragiono con la mia testa e se un tributo, una sanzione o una richiesta pretenziosa del catasto, non è dovuta, arrivo in cassazione se necessario e stanne certo che lo dimostro...non a chiacchiere. .....e qui chiudo l'argomento altrimenti scadiamo nella polemica sterile saluti
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John_Pippero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Novembre 2014 alle ore 18:17
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"robertopi" ha scritto:
a differenza di tanti colleghi pecoroni, abituati ad abbassare la testa sempre ed fare le pratiche solo come "mi ha detto il tecnico del catasto", personalmente, approfondisco le norme e ragiono con la mia testa e se un tributo, una sanzione o una richiesta pretenziosa del catasto, non è dovuta, arrivo in cassazione se necessario e stanne certo che lo dimostro...non a chiacchiere. .....e qui chiudo l'argomento altrimenti scadiamo nella polemica sterile saluti Bravo così mi piaci. Non hai fatto pagare la sanzione al tuo cliente nonostante abbia dichiarato i lavori in catasto terminati oltre il termine dei trenta giorni per opere interne che non modifichino la rendita. Facci vedere come hai fatto. Se no son chiacchiere. Sei tu che sostieni che non si debbano pagare i tributi e quindi facci capire a tutti come fai. L'hai fatta l'istanza ? Sei andato in cassazione ? immagino tu abbia vinto. La tua informazione serve a chi ha posto la domanda in questa discussione. ...e poi ce ne usciamo dalla discussione. Non è la prima volta che lo fai. Saluti.
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DUCHESSA
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Complimenti Roberto per tutto il resto rimane il famoso detto:..."a lavare la capa al ciuccio si perde tempo e sapone" Amabili saluti DUCHESSA
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marcusweit
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Roberto, come mai dici che una sanzione per variazione tardiva non deve essere pagata senza cambio di rendita? dammi i riferimenti dove ritieni sia descritto questo che mi leggo le norme, e poi come succede in Italia, le interpreto ... Grazie
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AMOSTORTO
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20 Marzo 2008
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"DUCHESSA" ha scritto: Se l'ufficio irroga sanzioni anche quando non deve sbaglia, compie un abuso e un danno ingiusto all'utenza. Se l'Utenza non fa valere le proprie ragioni e mette la testa sotto come gli asini ... quelli del catasto ci fottono e ci marciano. Le sanzioni si pagano sole ed esclusivamente: 1- se trattasi di nuova costruzione e non sono passati 5 anni 2- se trattasi di variazione docfa per maggiore consistenza o cambio di destinazione e non sono passati 5 anni 3- non è obbligatorio accatastare una u.i. realizzata ante norme catastali (prima del 1939)...nè qualcuno al catasto può far pagare sanzioni a queste u.i. 4-per i fabricati rurali la sanzione decorre dopo il 30/11/2012 se non regolarizzati entro tale data. Per tutto il resto rimane il famoso detto:..."a lavare la capa al ciuccio si perde tempo e sapone" Amabili saluti DUCHESSA amico miooooooooo vai continua! !!! mi sto ribaltando dalla sedia. la sai quella dell'inglese il francese e l'italiano al colosseo? saluti a todos
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robertopi
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"marcusweit" ha scritto: Roberto, come mai dici che una sanzione per variazione tardiva non deve essere pagata senza cambio di rendita? dammi i riferimenti dove ritieni sia descritto questo che mi leggo le norme, e poi come succede in Italia, le interpreto ... Grazie Ciao Marcus, il riferimento è quello già citato in precdenza, ovvero L.1249/39, poi nella circ. 4/11, dalla premessa si può evincere chiaramente che:"...gli importi ....della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione"....... Che a mio avviso comprende certamente la diversa distribuzione, quando non altera il numero dei vani, toponomastica e una serie di variazioni con causale "altre". Poi magari ci fai sapere cosa pensi al riguardo. Grazie saluti
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marcusweit
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Ciao Robertopi, Ho cercato di trovare quella parte di legge o circolare che ti dia ragione, ma al momento ho un'idea diversa. La legge n.4 del 2006 prevedeva. "b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. Quindi ogni variazione con mutazione dello stato dei beni va presentata entro 30 giorni... Nella circ. 4/2011 si parla di sanzioni per: Omessa dichiarazione di variazione delle unità immobiliari urbane, entro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui la variazione è intervenuta (e questa parte rimanda proprio alla art. 34-quinquies, comma 2 lettara b riportata. Quindi a mio avviso si parla di mutazione di bene, che lascia un po' il tempo che trova, ma secondo me ogni variazione planimetrica dove effettivamente si ha modifica dell'unità (rimango stranito solo se a variare fosse per puro caso una indicazione di un vano o una altezza). Rimango in attesa del tuo confronto per evidenziare letture diverse o porzioni di leggi e circolari che non ho ritrovato. saluti
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robertopi
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Ti ho citato la circ. 4/11, proprio per evidenziare che anche la direzione centrale interpreta che le sanzioni sono dovute solo nei casi specifici. Del resto sembra anche logico poichè un omessa/ritardata dichiarazione può generare elusione fiscale, perciò la variazione planimetrica che non muta la rendita interessa poco o niente al fisco. saluti
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DUCHESSA
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circolare n. 4/2011 - Premessa: ... .sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili (nuove costruzioni !) e della "variazioni" di consistenza o di destinazione dei medesimi Saluti cari DUCHESSA PS."variazione consistenza" = ampliamento (principalmente) "variazione destinazione" = cambio (per esempio) da A abitazione a C locale commerciale A una u.i. già censita, spostare un bagno o un tramezzo non modifica la consistenza...rimane sempre la u.i. di prima...
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John_Pippero
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"DUCHESSA" ha scritto: circolare n. 4/2011 - Premessa: ....sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili (nuove costruzioni !) e della "variazioni" di consistenza o di destinazione dei medesimi Saluti cari DUCHESSA PS."variazione consistenza" = ampliamento (principalmente) "variazione destinazione" = cambio (per esempio) da A abitazione a C locale commerciale A una u.i. già censita, spostare un bagno o un tramezzo non modifica la consistenza...rimane sempre la u.i. di prima... Infatti la norma riguarda le variazioni che risultano obbligatorie che sono quelle che variano la rendita. Solo quelle possono riguardare. Le altre variazioni che non midificano la rendita non viene richiesta la denuncia. Ma se viene ritenuto dalla parte necessario presentare comunque la variazione questa è sicuramente passibile di sanzione qualora i lavori siano eseguiti oltre i trenta giorni dalla data di registrazione della denuncia. Saluti
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DUCHESSA
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caro Pippeto, nel caso, non si indica la data di ultimazione lavori ma quella della "variazione catastale" ...questo conferma il fatto che il quadro B del docfa non indica una data di fine lavori, bensì la data della variazione catastale
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bioffa69
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BRESCIA
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"DUCHESSA" ha scritto: caro Pippeto, nel caso, non si indica la data di ultimazione lavori ma quella della "variazione catastale" ...questo conferma il fatto che il quadro B del docfa non indica una data di fine lavori, bensì la data della variazione catastale proprio non ti entra in testa, ...quella che scrivi è solo una tua interpretazione, la richiesta è chiara: La variazione di cui ai punti 1,3,4 e 5 è stata completata in data? poi se tu vuoi dichirare la data di variazione, fai pure....ma stai sbagliando. non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Saluti
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marcusweit
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Duchessa, per la circ. 4/2011 continua a leggere al punto 2, perchè la premessa dice una cosa, al punto 2 si dice un'altra cosa rifacendosi alla legge del 2006
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robertopi
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"marcusweit" ha scritto: Duchessa, per la circ. 4/2011 continua a leggere al punto 2, perchè la premessa dice una cosa, al punto 2 si dice un'altra cosa rifacendosi alla legge del 2006 Rispondo solo riguardo al fatto se siano sanzionabili o meno tutte le variazioni, poi chiudo, poichè mi pare che ognuno rimanga fermo sulla sua intepretazione. Marcus, il punto 2, dice esattamente ciò che riporta la premessa e si rifà agli artt. del RD 652/39 convertito in L. 1249/39, in particolare l'art. 17 " Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe." Saluti
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