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Autore Dichiarazione ultimazione lavori e responsabilità tecnico

pappalo
pappalo

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09 Marzo 2017 alle ore 16:26

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 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2017 alle ore 11:16

Buongiorno a tutti. Come da titolo mi trovo spesso nella condizione di dovere presentare un docfa, ma di non conoscere al reale data di ultimazione lavori. Nello specifico, mi riferisco, a quelle unità immobiliari già abitate. Normalmente gli intestatari, istruiti sulla possibilità di essere sanzionati ( quando sono trascorsi più di 30 gg. o meno di cinque anni dalla ultimazione lavori) riferiscono che i lavori sono finiti da una settimana!!! Cosa bisogna fare in questi casi. Come tecnico non ho la possibilità di stabilire la data certa, ma comunque dichiaro e firmo. In caso di accertamenti (bollette utenze, tassa rifiuti, etc) che stabiliscano la non veridicità della data comunicata ci sono delle conseguenze per me o solo per il proprietario?Grazie

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Autore Risposta

geom.ciattino

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26 Settembre 2012 alle ore 12:02

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 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 11:55

Io per avere una data certa andrei all'ufficio tecnico del comune e verificherei la data di fine lavori se è stata comunicata con apposito modulo. Dopodichè procedi di conseguenza.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2017 alle ore 23:46

Un tecnico che opera correttamente deve sempre esaminare la documentazione urbanistica prima di procedere ad una pratica catastale. Se il cliente non la possiede la si può richiedere in carta semplice al Comune. Il cliente non deve dire che la data di ultimazione lavori risale a "tale giorno" ma deve esibire la pratica edilizia. Sarà il tecnico a capire se almeno vi siano le condizioni per poter rientrare nei 30 giorni di Legge. Esempio nel caso di titolo abilitativo ancora nei termini di scadenza per l'esecuzione dei lavori. Quello che non capisco per detti lavori chi è/chi è stato Direttore dei Lavori? Che fine ha fatto?

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macius

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18 Giugno 2004

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 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2017 alle ore 08:43

Non confondiamoci tra fine lavori urbanistico e il momento in cui l'immobile è diventato servibile all'uso (docfa). Potrebbero mancare i battiscopa o qualche finitura ma la seconda situazione potrebbe essere verificata.

Poi tutto è opinabile in questo mondo e soprattutto in questo mestiere.

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pappalo
pappalo

Iscritto il:
09 Marzo 2017 alle ore 16:26

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 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2017 alle ore 11:25

grazie a tutti per gli interventi. La mia necessità, come colto da macius, è conoscere il momento in cui i locali sono diventati servibili, quindi senza una comunicazione ufficiale dal punto di vista urbanistico.

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DUCHESSA

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09 Settembre 2013 alle ore 12:13

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 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2017 alle ore 12:05

Se trattasi di una "Variazione" docfa ...il quadro B (e le istruzioni docfa correlate) chiede solamente di inserire la data di "Variazione" (catastale!)

Se trattasi di nuova costruzione ...il quadro A chiede specificatamente una data di fine lavori

Quindi in caso di Variazione, ad avviso di DUCHESSA, andrebbe inserita la data di "variazione catastale"

così si legge sui riquadri così parlano le istruzioni docfa ... tutto il resto è fantasia

buona giornata

DUCHESSA

PS. le norme di riferimento stabiliscono sanzioni solo in caso di ritardo o mancato aggiornamento ( 30 gg.) delle nuove costruzioni. Non ho mai letto di sanzioni per le "variazioni catastali" postume. Il fatto che due quadri A e B docfa sono dirrerenti è proprio per questo.

“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.

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DUCHESSA

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09 Settembre 2013 alle ore 12:13

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 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2017 alle ore 12:34

"DUCHESSA" ha scritto:
Se trattasi di una "Variazione" docfa ...il quadro B (e le istruzioni docfa correlate) chiede solamente di inserire la data di "Variazione" (catastale!)

Se trattasi di nuova costruzione ...il quadro A chiede specificatamente una data di fine lavori

Quindi in caso di Variazione, ad avviso di DUCHESSA, andrebbe inserita la data di "variazione catastale"

così si legge sui riquadri così parlano le istruzioni docfa ... tutto il resto è fantasia

buona giornata

DUCHESSA

PS. le norme di riferimento stabiliscono sanzioni solo in caso di ritardo o mancato aggiornamento ( 30 gg.) delle nuove costruzioni. Non ho mai letto di sanzioni per le "variazioni catastali" postume. Il fatto che due quadri A e B docfa sono dirrerenti è proprio per questo.

“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.



Salvo variazioni di "consistenza" (es.:-ampliamento) o di destinazione (es.: da una cat. A a una C)

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2017 alle ore 14:51

Molto interessante, nel senso, che la circolare 3/2006, ponga il nuovo limite dei 30, rispetto al 31 gennaio dell'anno successivo, questo era chiaro, ma personalmete, ho sempre pensato che la cosa valesse per nc e variazioni.



Tu mi confermi che la tua Agenzia applica le sanzioni solo alle nuove costruzioni?

Non ci sono mai state sanzioni per le variazioni?



Riassumendo, si è in sanzione in caso di denuncia tardiva, oltre i trenta giorni dall'utilizzabiltà del bene, o dalla dichiarazione di fine lavori in comune, solo per:

nuove costruzioni,

e variazioni per ampliamento, per cambio destinazione ed aggiungerei, come specificato sulla circolare 3/2006, per quelle uiu che da categoria esente passano a quelle soggette ad imposta (che probbabilmente possono rientrare nel cambio di destinazione).

Mi dici cortesemente dove trovo che le uiu in variazione sanzionabili, sono solo quelle sopra citate?



grazie

Fabio

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DUCHESSA

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09 Settembre 2013 alle ore 12:13

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2017 alle ore 11:17

circolare n. 4/2011

comunque caro Bioffa69 ... tu dimmi in quale circolare o legge è scritto che le varizioni catastali sono soggette a sanzione

buona giornata

DUCHESSA

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2017 alle ore 23:41

Le variazioni sono soggette a sanzione, tranne alcuni casi marginali quali: la variazione di toponomastica o la presentazione di planimietria mancante.



Saluti

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2017 alle ore 07:01

Ciao John

Mettiamoci pure come anche variazioni del tipo costituzioni di soli bcnc, cambio identificativo catastale, semplici soppressioni.

Saluti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2017 alle ore 11:41

Io trovo nella circolare 3/2006, paragrafo 6, che le dichiarazioni di cat.F e x esatta rappresentazione grafica , non sono soggette a sanzione x tardiva denuncia.



Direi che se viene specificato cosa è esente, penso che tutto il resto non lo sia (chiaramente , come detto da Stefano, le costituzioni di bcnc, var toponomastiche , sopp. non sono soggette a sanzione), mi sembra che anche i colleghi intervenuti, la pensino come me e come applica le sanzioni il mio ufficio, cioè le denuncie di variazione oltre i 30 giorni dalla fine lavori o utilizzabiltà, sono in sanzione, personalmente nella circolare 4/2011, non trovo dove è specificato che le variazioni non sono soggette a sanzioni, però DUCHESSA, se mi indichi dove è specificato, potrei rivedere le mie convinzioni.

Rimango comunque curioso di sapere se il tuo ufficio provinciale, non le applica....che provincia è?



Saluti

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2017 alle ore 14:18

Nel docfa quando si compila il quadro B in variazione tutte le causali dove non viene applicata la sanzione hanno il riquadro della ultimazione dei lavori inibito- La causale "altre" che si usa per la costituzione di BCNC non ha il riquadro del dato di ultimazione dei lavori inibito e qui va a discrezione del professionista che deve capire che tipo di BCNC si sta andando a registrare, se già a suo tempo denunciato ma mai registrato oppure costituito al momento ma sempre esistito, rappresentato nelle planimetrie catastali e mai denunciato. Comunque a mio modo di vedere quando si costituisce un BCNC è sempre da sanzionare quando si denuncia oltre i 30 gg con docfa, altrimenti, per evitarla, va fatta una istanza di richiesta che l'ufficio inserisca il BCNC già denunciato.

Clicca sull'immagine per vederla intera


Saluti

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 10:47

Caro Jhon,

dove leggi su riquadro B del docfa "data ultimazione lavori" ?

Caro Bioffa,

le sanzioni previste dalla legge riguardano solo le nuove costruzioni.

Cari Tutti,

in quale codice o enciclopedia è scritto che "tutte" le variazioni catastali oltre i 30 giorni sono soggette a sanzioni ??!

Siccome alla base di tutto esiste la legge n. 1249/1939, che attesta:

“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.

Il termine del “31 gennaio dell’anno successivo” è stato modificato dall’art-34-quinquies comma 2° del DL 4/2006 (legge n. 80/2006) che ha portato il precedente termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso.

Va da se che le sanzioni sono riferite al mancato adempimento delle norme su indicate ...quindi le "variazioni catastali" non rientrerebbero nel calderone delle nuove costruzioni ...che poi a volte le tante circolari girano la frittata sovvertendo anche le leggi ...questa è tutta un'altra storia "catastale"

amabili saluti

DUCHESSA

PS.per esempio, una FUSIONE di due u.i.u. attigue (due vani A4 + 3 vani A.3) quindi già agli atti catastali ...per quale ragione dovrebbe pagare la sanzione se realizzata in ritardo ?

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 10:56

Per quanto riguarda il quadro B, si chiede la data in cui è stata completata la variazione rispetto ai punti 1-3-4-5,....per cui a tuo avviso ti chiede cosa?

Ti sta chiedendo quando è stata completata, cioè portata a termine quella variazione.....e che data mai dovresti inserire se non quella dell'utilizabiltà o della fine lavori?? questo ti chiede.



Dovresti indicare dove si dichiara che sono escluse le variazioni dalle sanzioni per ritardata denuncia.

Sopra, circolari alla mano, ti abbiamo indicato cosa espressamente è escluso, le variazioni logicamente non lo sono, visto che lo scopo è quello di denunciare una diversa redditività dell'uiu.



Mi sembra ti stia arrampicando sui vetri.



Rifaccio la domanda, in che provincia operi? non lo vuoi dire cara Duchessa?



Saluti

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