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Argomento: Da BCNC(scala) ad F1, come ripartire le quote di proprieta

Autore Risposta

marcusweit

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 01:15

E se non vi fossero Tabelle millesimali??

Un bene comune, può esserlo anche fra due sole unità, che come logico non fanno condominio,quindi non hanno tabelle millesimali.

Allora il valore del bene comune è in rapporto millesimi del valore catastale dei due beni??

A mio giudizio quando si effettua un atto di compravendita dove viene specificato l'acquisto in comproprietà delle parti condominiali, questo declina ogni responsabilità dalle tabelle millesimali, ma si viene solo a effettuare l'acquisto di una parte in base alle unità che hanno comunione.

Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 07:40

"Marcusweit" ha scritto:
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.


A questa tua considerazione, antepongo:
[quote] ... se la comunione ci indica un concorso di più soggetti nella titolarità di un diritto, e il contenuto di questo diritto, come sancisce l'ars. 1101 del c.c., è rappresentato da quote uguali, la stessa norma non può essere valida nel condominio degli edifici, perché in esso la cosa comune è indissolubilmente connessa alla proprietà esclusiva ad essa destinata. Questo concetto e chiaramente sottolineato dall'art. 1118 del c.c.[/quote]
"Marcusweit" ha scritto:
E se non vi fossero Tabelle millesimali??
Un bene comune, può esserlo anche fra due sole unità


In questo caso, prima di affrontare la vendita della scala comune (perchè di questo si tratta in questo Post) io cercherei di far applicare ai condomini:
"per approvare i valori millesimali ci deve essere la volontà di tutti i condomini che si incontrano nel senso di accettarli, facendo così un contratto fra loro"

Rammento ancora che la discussione cerca di chiarire quanto è ritenuto conforme alle Norme, poichè quanto non è conforme è molto più esteso e, probabilmente, ogni caso può essere "un caso a sè"
Ciao, buon lavoro a tutti.

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geoermann

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 08:27

In un caso analogo ho attribuito le quote di proprietà suddividendole semplicemente tra tutti i proprietari in modo che gli aventi diritto fossero titolati a partecipare all'atto di compravendita.
E' poi con con l'atto traslativo che vengono assegnate le quote definitive a chi acquista.
Per quanto attiene invece il Docfa non ho fatto un F1 (AREA urbana) ma un F4 (unità in corso di definizione) trattandosi di fatto nella consistenza di un corpo di fabbrica.
Successivamente all'atto di compravendita ho prodotto un nuovo Docfa con la soppressione dell'F4 e conglobamento nell'unità immobiliare abitativa.

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ale81

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 08:59

"gaetano59" ha scritto:
"dado48" ha scritto:
[quote]Nel nostro Codice, la "proprietà è un diritto reale ed assoluto che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico.



Buongiorno.
La proprietà può essere acquisita in due soli modi:
- a titolo originario (es. usucapione, ritrovamento di cosa di nessuno -res nullius- come pesca, caccia etc.)
- a titolo derivativo, (atti traslativi tra vivi -compravendite, donaz. etc- atti traslativi -successioni intestate o testate-).
Non vi sono altri modi di acquisto della proprietà , quindi men che meno con delle tabelle millesimali, che a quanto dici verrebbero elevate a titolo idoneo all'asseganzione di quote di proprietà.

Le tabelle millesimali assolvono ad altri scopi, con l'effetto principale di regolamentare la percentuale di partecipazione alle spese per l'uso e manutenzione delle cose comuni.

Per cui , più ci penso e più mi convinco, la proprietà delle parti comuni di un edificio, di cui all'art. 1117 c.c., è in parti uguali tra tutti i proprietari.
Che poi esistano delle tabelle millesimali che distinguono diverse quote di partecipazione alle spese, perchè e giusto che sia cosi, in quanto pur essendo un bene in comproprietà, c'è chi lo usa di piu e chi lo usa di meno.

Ma questo, ripeto, non può dare potere di attribuzione di quote di proprietà alle tabelle millesimali, nè puo dare potere di notaio - pubblico ufficiale- all'assemblea che le approva, (e che spesso le aggiorna e le modifica).

Però, per il momento, siamo solo in tre a ragionarci sopra.

Saluti, Gaetano



Buongiorno a tutti, io concordo con gaetano59.
Anche secondo me, preliminarmente, occorre rendere autonoma dal punto di vistsa catastale la porzione di immobile oggetto di compravendita; intestandola a tutti gli aventi diritto e usando come riferimento l'art. 1117 del c.c.

Poi in sede di stipula si dovranno attribuire le quote legittime e sarà in quella sede che si deciderà il criterio da utilizzare (con tabelle o altro
sistema).
Ciao

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 09:16

L'Articolo 1117 del Codice Civile elenca semplicemente quali sono le parti comuni di un edificio:
"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari ..... "
mentre l'Articolo 1118 recita:
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Secondo me, l'intestazione della scala comune non può che essere determinata secondo quest'ultimo articolo.

Ciao, buon lavoro a tutti.

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ale81

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Bulåggna (Bologna)

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 09:34

"dado48" ha scritto:
L'Articolo 1117 del Codice Civile elenca semplicemente quali sono le parti comuni di un edificio:
"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari ..... "
mentre l'Articolo 1118 recita:
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Secondo me, l'intestazione della scala comune non può che essere determinata secondo quest'ultimo articolo.

Ciao, buon lavoro a tutti.



Ciao, concordo con le tue considerazioni sull'art. 1118, ma secondo me, noi tecnici non possiamo attribuire direttamente delle quote di proprietà (in casi del genere), ma solo creare le condizioni per un successivo atto notarile che legittimi i titoli di proprietà di ciascun condomino.
E' soltanto un atto pubblico che può attribuire la proprietà su un immobile.
Poi si può utilizzare benissino il criterio dell'art. 1118, ma solo in una fase successiva alla prima pratica catastale di frazionamento del BCNC...

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dado48

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 10:17

"Ale81" ha scritto:
noi tecnici non possiamo attribuire direttamente delle quote di proprietà (in casi del genere), ma solo creare le condizioni per un successivo atto notarile che legittimi i titoli di proprietà di ciascun condomino.


Poco sopra avevo evidenziato:
"Per approvare i valori millesimali ci deve essere la volontà di tutti i condomini che si incontrano nel senso di accettarli, facendo così un contratto fra loro"

Noi TECNICI dovremmo predisporre la Tabella millesimale, così come richiesto dall'Art. 1118, in modo che tutti i condomini l'accettino e la sottoscrivano quale contratto che sarà poi utilizzato nei passaggi successivi.
Non mi sembra molto plausibile inserire nella Banca dati catastale delle quote uguali di comproprietà sulle parti comuni, e successivamente modificarle in sede d'Atto.
Altre considerazioni ???
Ciao, buomn lavoro a tutti.

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ale81

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 12:48

Il senso di sopprimere il bcnc e ricostituirlo come F1 o F4 intestandolo a tutti gli aventi diritto con "quote di proprietà da definire", è quello di rendrere possibile, a livello catastale, la volturazione dell'unità immobiliare, alla quale verranno attribuite le legittime quote di proprietà solo dopo il regolare atto notarile per cessione di quote di proprietà ad un solo condomino.
E' chiaro che poi bisogna determinare effettivamente le rispettive quote, e l'utilizzo delle tabelle millesimali è corretto.
Con il frazionamento e l'intestazione dell'u.i.u. a tutti i condomini non si fa altro che rendere possibile la volturazione dell'unità immobiliare che, essendo ancora intestata a tutti i condomini senza quote di proprietà, rimane di fatto un bcnc...

Altri pareri?

Ciao

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geocape

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Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 18:22

Concordo con dado48.

Non ho esperienze personali in merito ma ritengo la sua soluzione giuridicamente più corretta.

A patto che per la ripartizione delle proprietà venga usata la tabella dei millesimi generali di proprietà e non quella delle scale (che varia in base all'uso "di fatto" e non potenziale del bene stesso oggetto di tabella).

Questo, oltre che nella legislazione proposta da dado48, dovrebbe essere ricavabile anche dall'esperienza scolastica; infatti tutto ciò potrebbe essere simile al calcolo dell'indennità di sopraelevazione. In quel caso infatti ad ogni condomino spetta un'indennizzo proporzionalmente alle quote di proprietà desunte dalla tabella generale.

Oltretutto non va dimenticato che conta poco se in parecchi atti non vengono riportate le tabelle..quegli atti a norma di legge sarebbero annullabili in quanto è fatto obbligo allegare le tabelle. Del resto è pure giusto che uno sappia di preciso cosa possiede.

Infine non trovo una logica nel creare una u.i.u. senza quote di proprietà..sinceramente non saprei proprio come fare!

Naturalmente questo è solo un parere personale.

Buon lavoro a tutti.

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2011 alle ore 09:53

Mi accodo a questo Post per suggerire questa interessante pubblicazione di "Confedilizia Edizioni" relativa a "La disciplina giuridica del Condominio":

download.acca.it/Download/BibLus-net/Ope...

tratta da "Biblus-net by Acca".

Ciao, buon lavoro a tutti.

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fm

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 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2011 alle ore 09:53

Buongiorno a tutti,
scrivo per la prima volta in questo forun cui mi sono iscritto dopo aver letto le discussioni riguardanti la compravendita di una scala comune.
Vorrei riproporre l'argomento che era stato sviscerato, ma sul quale non si era raggiunta conguità d'opinioni, chiedendo alcuni chiarimenti che possano essermi utili, non da tecnico ma da privato cittadino quale sono, per avere maggiore chiarezza circa la questione che mi riguarda e che vi espongo brevemente.
Sono proprietario di una appartamento sito al piano primo; al piano terra ci sono solo garage, di altra proprietà ed al piano secondo, terzo e quarto (mansardato) un appartamento per piano. I tre appartamento sopra il mio sono stati acquistati da un unico proprietario che ora vuole compare le mie quote di proprietà del vano scala comune (aperto e coperto) per poterlo usare come disimpegno privato fra i suoi tre piani. Il vanoi scale mom ha un suo mappale e nel mio atto di proprietà è scritto che nella vendita è compresa la parte proporzionale di comproprietà delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C.. Poiché siamo sempre stati solo due proprietari da molti anni l'edificio non si configura come condominio e posseggo solo delel vecchie tabelle millesimali del breve periodo in cui l'edificio era amministrato. Esse hanno valore? Servono per la stima economica del bene che vado a vendere? Come dobbiamo procedere?
Il vicino sta preparando una valutazione economica, ma vorrei avere gli strumenti per leggerla e capirne la congruità.
Grazie a chi vorrà dedicarmi un po' di tempo e conoscenza.

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