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CONFORMITA PLANIMETRIA |

Roby64
Roberto
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09 Febbraio 2005
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Buongiorno a tutti, espongo il seguente caso. Dopo una lunga causa di separazione, i coniugi raggiungono il seguente accordo: uno dei coniugi (proprietario della quota di metà) cede senza corrispettivo all’altro coniuge l’usufrutto di un immobile e la nuda proprietà ai figli. Il Giudice (tribunale di Foggia) emette sentenza disponendo che le tutte le spese sia notarili che tecniche sono a carico del coniuge che riceve l’usufrutto e che il trasferimento dei diritti dovrà avvenire con atto notarile e che le parti saranno assistite dai propri notai di fiducia. Il Notaio che stipulerà l’atto sarà il Notaio del coniuge che riceve l’usufrutto. Ora il coniuge che cede l’immobile rileva la non corrispondenza della planimetria catastale con lo stato di fatto ed esattamente: realizzazione di balcone, unificazione di due accessori diretti (bagno e ripostiglio) in unico accessorio diretto (bagno), demolizione e ricostruzione di tavolato interno per ampliamento di una camera, demolizione di un tavolato dividente cucina dal soggiorno per realizzazione muretto basso (tali opere sono state eseguite nel 1989). Inoltre risulta un errore di rappresentazione grafica della planimetria catastale sin dall’originaria stesura della stessa poiché il muro perimetrale di una camera di fatto è rientrante di circa 80 cm. rispetto alla grafica riportata in planimetria. Il coniuge cedente si rifiuta di dichiarare in atto notarile la conformità della planimetria catastale. I due notai sono d’accordo sulla necessità di un aggiornamento della planimetria con lo stato di fatto, ma il coniuge che acquisirà l’usufrutto sostiene, dopo aver consultato a suo dire eminenti esperti in materia catastale, ex Agenzia del Territorio, nonché insigni docenti universitari, che la planimetria deve essere dichiarata non corrispondente allo stato di fatto, e quindi rifatta, solo nel caso in cui si sia verificata una variazione di consistenza, un ampliamento oppure una variazione di destinazione d’uso, invocando il comma 9 dell’art. 19 DL 78/2010 e minacciando di adire alle vie legali per ottenere l’attuazione della sentenza, se il coniuge cedente persevererà nella sua tesi di non conformità della planimetria. Secondo me in questo caso si configura una non conformità della planimetria poiché la realizzazione di balcone (pertinenza) e le opere interne descritte esulano dai casi descritti nella circolare 2/2010 A.T. e una dichiarazione di conformità in atto notarile esporrebbe il coniuge cedente al rischio di dichiarazione falsa in atto pubblico, nonché al rischio di nullità dell’atto stesso. Cosa ne pensate? Grazie a tutti in anticipo per i preziosi consigli.
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