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Comma 1 dell' Art. 3 del D.P.R. 22 aprile n. 425 |

CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Carissimi colleghi vorrei porre alla Vs. attenzione un quesito molto interessante...... Premettendo che sono stato incaricato come direttore dei lavori per lavori inerenti un recupero abitativo di un sottotetto termico esistente(giusto Permesso di Costruire..........) volevo sapere ai sensi del Comma 1 dell' art. 3 del D.P.R. 425/94 nella qualità di diretore dei lavori posso presentare l'iscrizione e/o la variazione in catasto dell'immobile prima della fine dei lavori? Leggendo attentamente il D.P.R. 425/94 ho letto che è stato abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e incluso nello stesso D.P.R. dall' Art. 24 all' Art. 26 (ma questi articoli parlano solo del certificato di Agibilità e non parlano di chi deve procedere o meno all'accatastamento, cioè altro TECNICO o lo stesso direttore dei lavori) Ho fatto questo giro di parole e/o di articoli......perchè il Committente che mi ha incaricato, vuole far rediger la pratica di accatastamento(prima della comunicazione di fine lavori con la trasmissione dell'avvenuta denuncia in catasto dell'immobile ai fini delle disposizioni di cui all’ art. 1 comma 336 della legge 311/04 e art. 34-quinquies legge 80/06) ad altro TECNICO...... Secondo voi lo può fare? Io in qualità di direttore dei lavori posso avvalermi del citato Art. 3 del D.P.R. 425/94 e dire al commitente che l'accatastamento deve essere redatto da me e non da altro Tecnico? Chiedo un vostro intervento perchè sinceramente non ho capito se l'Art. 3 del D.P.R. 425/94 è stato abrogato o meno dal D.P.R. 380/01(non mi è chiara la cosa) Grazie a chi puo' aiutarmi e/o darmi delucidazioni in merito
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Il Testo Unico (D.P.R. 6/06/2001 nº 380) ha raccolto tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: gli articoli da te citati regolano la richiesta del Certificato di Agibiltà, ma nulla hanno a che fare con chi dovrà sottoscrivere e presentare la denuncia catastale. Mentre l'art. 3. " Iscrizione al catasto dell'immobile"del D.P.R. 425/94, abrogato interamente dal D.P.R. nº 380/2001 recitava: " 1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi." ora invece, l'art. 25 del D.P.R. 6/06/2001 nº 380 impone che la richiesta del Certificato di Agibilità sia presentata da " il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio dell'attività o i loro successori o aventi causa" Ne consegue che se le procedure catastali non sono contemplate nella lettera d'incarico per la Direzione Lavori, ritengo che il committente possa scegliere qualsiasi altro tecnico per la loro redazione. In attesa di qualsiasi altro commento, ciao e buon lavoro a tutti.
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uli
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09 Luglio 2006
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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
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Confermo. L'accettazione di DL non contempla "l'esclusiva" per l'accatastamento, il cui incarico può essere conferito, dal committente, ad altro tecnico, a meno che sul contratto Committente-Profesionista sia stato diversamente stabilito.
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CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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Quindi riassumendo.......... visto che nel disciplinare d'incarico non è stata inclusa questa clausola...... potenzialmente il Committente ha tutti i diritti di poter incaricare altro TECNICO per la presentazione in catasto della variazione inerente l'immobile...... già......il DPR 425 è stato abrogato.......... :roll: :roll: pero' la cosa che non mi è chiara......è che nel D.P.R. 425/94 si parla di "fine lavori" mentre nel D.P.R. 380/01 si parla di "certificato di Agibilità" qundi da un analisi vedo uno stravolgimento totale tra le due cose, nel senso che se non faccio la chiusura dei lavori(io in qualità di direttori dei lavori), come posso presentare (io e/o altro tecnico) la pratica di agibilità?
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t1000
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Paderno del Grappa (TV)
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L'agibilità è richiesta dal titolare del permesso di costruire, a questa richiesta si allegano varie certificazioni, alcune rese dal direttore dei lavori (es. certificato di regolare esecuzione), poi c'è il collaudo statico, ecc..., ed infine l'accatastamento che deve ovviamente essere redatto prima della richiesta del permesso di abitabilità e, soprattutto, entro 30 giorni dall'effettiva ultimazione dei lavori, cioè da quando di fatto sono abitabili o servibili all’uso cui sono destinati (vedi circolare dell'Agenzia del Territorio n° 3 dell'11/04/2006), tale obbligo spetta all'avente diritto sull'immobile e non al direttore dei lavori. Detto questo aggiungo che, in ogni caso, è buona norma che il tecnico segua il committente durante tutto l'iter, rammentandogli a quali obblighi è soggetto.
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