PER LA CRONACA
IO HO SCRITTO VIA MAIL :
“Spet.le
Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di xxxx)
28/06/2009
Ca
Geom. xx
Oggetto : avviso di sopralluogo relativo all’immobile nel Comune di XX Foglio XX particella ex 538
Vs. Prot. n° xx del 26/05/2009
Pratica Docfa Foglio xx particella xx prot. 2009/xxxx del 24/08/2009
In relazione al Vostro avviso sopracitato e al rifiuto della pratica docfa in oggetto, avendo eseguito alcune ricerche in merito ai motivi del rifiuto e non avendo riscontrato nessun riferimento normativo che avvalori il rigetto (tale tesi mi è stata confermata anche da numerosi colleghi molto più esperti e competenti di me, nonché dagli uffici dell’Agenzia del Territorio di yy), vi chiedo cortesemente di censire l’immobile come un unica unità immobiliare .
A sostegno di quanto richiesto vi faccio notare la definizione di u.i. di cui all'art. 40 dpr 1142/49, ovvero nella sua versione più recente ed aggiornata l'art. 2 comma 1 del dm 28/98 secondo cui: L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale. Inoltre, rovistando più indietro nel tempo, troviamo la circ. 134/1941 che, alla massima n. 34 recita: Dipendenze di uso esclusivo. Le dipendenze di uso esclusivo, che integrano cioè la funzione di una sola unità immobiliare, vanno sempre rappresentate nella planimetria della unità immobiliare, anche se non materialmente congiunte ad essa. ed inoltre la massima n. 95: Magazzini annessi ad abitazioni e con ingresso diretto da strada. I magazzini che non hanno comunicazione interna con le abitazioni cui sono annessi possono costituire accessori a servizio complementare delle abitazioni stesse, anche se hanno accesso esclusivamente da strada, quando, per la insufficiente o quasi nulla richiesta sul mercato locale, non offrono la possibilità di produrre un reddito proprio indipendente e quindi mancano del requisito fondamentale prescritto dall'art. 5 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652.
Per la tipologia della costruzione del come è fatta di come è eseguita nei suoi particolari costruttivi non trovo sia possibile che i locali siano singolarmente capaci di produrre un reddito se non con una trasformazione urbanistica e/o una ristrutturazione totale. I vari locali tra loro costituiscono completamento efficiente a determinarne l’uso e il reddito.
Sperando in un favorevole accoglimento della mia nota porgo
Distinti Saluti.
Geometra SB”
LORO DOPO UNA CORDIALE TELEFONATA HANNO RISPOSTO
“Come esplicitato all'interessato telefonicamente, sentito anche il parere del Direttore, l'Ufficio ritiene che la pratica oggetto di presentazione debba essere presentata scindendo l'immobile in 4 distinte unità immobiliari, avendo queste capacità funzionali e reddituali autonome.
Fermo restando che, visti i tempi ristretti per la presentazione della pratica, a causa dell'attività surrogatoria dell'Ufficio,l'interessato ha facoltà di redigere la pratica come ritiene più opportuno, il professionista dovrà tenere in considerazione sia della eventuale evasione dei tributi catastali, in caso di redazione di unica planimetria, che della facoltà di eseguire verifica in sopralluogo, qualora l'Ufficio ritenesse che il documento redatto non sia conforme alle disposizioni e normative vigenti. Si resta in attesa di nuovo invio della documentazione da parte del sunnominato e con l'occasione si porgono cordiali saluti.”.
SUCCESSIVAMENTE HO PRESENTATO LA PRATICA DIVIDENDO L’IMMOBILE IN DUE UNITÀ. TELEFONICAMENTE MI HANNO DETTO CHE CERTAMENTE LA PRATICA SARÀ OGGETTO DI VERIFICA CON SOPRALUOGO, E SE NON LA RITERRANNO IDONEA (COME DICONO) SARÀ POSTA L’ANNOTAZIONE DI NON CONFORMITÀ SULLE PLANIMETRIE.