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Argomento: Circolare 4/2009 e le aree urbane per compravendita.

Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 16:20

e pensa che tu definivi demente il dirigente della mia Agenzia che gia' applicava la circolare in tali termini, forse e' piu' avanti di altri...meglio cosi' comunque, ciao.

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geobax

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Biella

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 16:48

Eh, si...la circ. 2/84, come purtroppo modificata (meglio sarebbe dire massacrata) correggeva un'errata interpretazione del tipo mappale ed un orientamento sperimentato quale insuccesso ed istituiva...indovinate quale elaborato del nuovo catasto urbano (ad oggi Catasto Fabbricati, grazie)?

§ I.2.2. della circ. 2/84:

"[...]
È opportuno anzitutto precisare lo scopo dell'elaborato: il tipo mappale, che è l'allegato del mod. 3 SPC, ha la esclusiva funzione di rappresentare i corpi di fabbrica, la cui presenza varia catastalmente il terreno che li supporta e li circoscrive da inedificato a edificato. Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull'uso di questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l'ipotesi di utilizzare il tipo mappale come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree scoperte – esclusive e non, si è rivelata non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la sua sede naturale negli atti del catasto urbano. La scrivente è venuta pertanto nella determinazione di acquisire le suindicate informazioni attraverso un elaborato di catasto urbano che consenta fra l'altro una più efficace possibilità di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte.
[...]"


ora è vero che errare è umano, ma perseverare e diabolico e la circ. 4/2009 è diabolica in tal senso visto che tende, da più punti di vista, sulla stessa strada già abbandonata un quarto di secolo fa...

il fatto che dirigenti di certi catasti non riconoscano la veridicità dell'esempio portato da TOPO GIGIO lascia parecchi dubbi sulla preparazione in materia tanto più che il concetto è stato replicato anche su una nota della Direzione Centrale del 01/09/1988 n. 3/2401 con un più diretto riferimento ai tipi frazionamento...

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TOPO_GIGIO

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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 17:06

"e pensa che tu definivi demente il dirigente della mia Agenzia che gia' applicava la circolare in tali termini, forse e' piu' avanti di altri...meglio cosi' comunque, ciao."

DEMENTE è il dirigente che PENSA DI INTERPRETARE una circolare senza avere il conforto della veridicità di quello che sta deducendo (ok dei suoi superiori) ... e SCORDANDO che non può a nessun titolo emanare alcuna interpretazione di carattere provinciale.
Che poi, nel caso specifico, quel certo dirigente abbia ragione perchè in una slide, frutto di un'altra opinione di parte, si sostiene la stessa tesi, significa solo che due (o forse più) persone la stanno pensando allo stesso modo e che forse hanno ragione.

Conosco solo un paio di persone che possono legiferare in materia, ma nessuna di queste è un direttore provinciale.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 17:09

...resta pure della tua oppinione, noi qui sappiamo con chi abbiamo a che fare.

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amedeosiciliano

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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 18:48

Ho letto alcune considerazioni in merito alla categoria F1 (area urbana). Mi soffermo principalmente a quelle riferite da Sergio_1971 dal quale trovo assurdo il fatto che Egli voglia frazionare ("dividere") un'area scoperta esclusiva per costituire tramite e. plan. un'area urbana, addirittura allo scopo di una successiva vendita o permuta. Lo scopo della circolare n° 4/2009 in merito alla causale "divisione" stà proprio nel fatto di non ricadere in quei casi così come descritti sopra. Essa così come cita, trova la sua utilizzazione ogni qualvolta l'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni ( es. unità immobil. ricadente su due particelle di ditte diverse), indipendentemente dal fatto che le stesse debbono necessariamente formare oggetto di trasferimento di diritti reali. Fatta eccezione per quei casi di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, N° 380. L'area urbana, a differenza delle porzioni immobiliari non censibili, rappresenta un bene autonomo e quindi costituisce un lotto che occorre opportunamente rappresentare nella mappa catastale, considerando l'uso improprio che si fa, quale oggetto di compravendita.

E non solo, secondo me il tipo deve essere sottoposto a deposito presso il Comune di appartenenza per verificare se per tale lotto non siano state intervenute modifiche urbanistiche o rilascio di precedenti concessioni edilizie.

A tal proposito, consentitomi di esprimere un mio pensiero.
Il sig. Tizio, proprietario della particella 10 ha presentato a suo tempo nel proprio lotto di terreno la domanda per ottenenere la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato con una volumetria assoggetata all'intero lotto. La stessa non ha mai subito alcuna variazione urbanistica.
Orbene, avendo realizzato la costruzione (in una parte del lotto a suo tempo rilasciata mediante regolare concessione edilizia), ha destinato la rimanente parte del suolo a cortile. In un bel momento da incarico al tecnico Caio di dividere il cortile, destinandolo ad area urbana mediante e. plan. per un successivo atto di trasferimento. A questo punto viene spontaneo pormi una domanda? E' fattibile tutto questo, dato che Tizio ha usufruito dell' intero lotto per la realizzazione del proprio fabbricato?. Ed il Notaio come fa a stipulare l'atto di trasferimento a favore di terzi dato che l'area da trasferire proviene mediante divisione di un lotto a suo tempo considerato nella sua interezza per la volumetria del fabbricato realizzato?. In virtù di ciò ci sono Notai che esigono l'estratto di mappa catastale e non il semplice elaborato planimetrico.

Non vi pare che tutto questo, possa in qualche maniera essere stato considerato anche ai fini dell'applicabilità della stessa circolare?...

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amedeosiciliano

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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2010 alle ore 19:13

Ho letto alcune considerazioni in merito alla categoria F1 (area urbana). Mi soffermo principalmente a quelle riferite da Sergio_1971 dal quale trovo assurdo il fatto che Egli voglia frazionare ("dividere") un'area scoperta esclusiva per costituire tramite e. plan. un'area urbana, addirittura allo scopo di una successiva vendita o permuta. Lo scopo della circolare n° 4/2009 in merito alla causale "divisione" stà proprio nel fatto di non ricadere in quei casi così come descritti sopra. Essa così come cita, trova la sua utilizzazione ogni qualvolta l'unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni ( es. unità immobil. ricadente su due particelle di ditte diverse), indipendentemente dal fatto che le stesse debbono necessariamente formare oggetto di trasferimento di diritti reali. Fatta eccezione per quei casi di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, N° 380. L'area urbana, a differenza delle porzioni immobiliari non censibili, rappresenta un bene autonomo e quindi costituisce un lotto che occorre opportunamente rappresentare nella mappa catastale, considerando l'uso improprio che si fa, quale oggetto di compravendita.

E non solo, secondo me il tipo deve essere sottoposto a deposito presso il Comune di appartenenza per verificare se per tale lotto non siano state intervenute modifiche urbanistiche o rilascio di precedenti concessioni edilizie.

A tal proposito, consentitomi di esprimere un mio pensiero.
Il sig. Tizio, proprietario della particella 10 ha presentato a suo tempo nel proprio lotto di terreno la domanda per ottenenere la concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato con una volumetria assoggetata all'intero lotto. La stessa non ha mai subito alcuna variazione urbanistica.
Orbene, avendo realizzato la costruzione (in una parte del lotto a suo tempo rilasciata mediante regolare concessione edilizia), ha destinato la rimanente parte del suolo a cortile. In un bel momento da incarico al tecnico Caio di dividere il cortile, destinandolo ad area urbana mediante e. plan. per un successivo atto di trasferimento. A questo punto viene spontaneo pormi una domanda? E' fattibile tutto questo, dato che Tizio ha usufruito dell' intero lotto per la realizzazione del proprio fabbricato?. Ed il Notaio come fa a stipulare l'atto di trasferimento a favore di terzi dato che l'area da trasferire proviene mediante divisione di un lotto a suo tempo considerato nella sua interezza per la volumetria del fabbricato realizzato?. In virtù di ciò ci sono Notai che esigono l'estratto di mappa catastale e non il semplice elaborato planimetrico.

Non vi pare che tutto questo, possa in qualche maniera essere stato considerato anche ai fini dell'applicabilità della stessa circolare?...

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Leo
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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2010 alle ore 08:05

Gentile Topo Gigio,
Ti ringrazio vivamente per l'attenzione che hai dispensato al mio modesto intervento e per aver sottolineato quanto devo comunque ribadire riguardo ai Consigli Nazionali.

Sono forse un po' meno lusingato dal giudizio da "signora maestra" "quanto parlare senza sapere! perchè poi parlare al plurale?". Perché non è ben spiegato cosa ci sarebbe da sapere, per sostenere che i Consigli Nazionali non hanno fatto alcun passo efficace per tutelare chi si trova con gli attributi in mezzo all'uscio dal momento dell'ARBITRARIA applicazione immediata della famigerata Circolare fino a quando (non si sa, quando!) arriveremo finalmente ad un provvedimento giuridicamente parificato alla Circolare che ne corregga le storture.

Mi fa molto piacere che una splendida presentazione di diapositive sia allineata con i più moderni dettami della tecnica catastale.
Tuttavia, mentre i Consigli Nazionali maggiormente all'avanguardia giocano con le figurine delle diapositive, i Professionisti che hanno scadenze in questo periodo di interregno devono arrangiarsi da soli.

Tanto è vero che sono concreti i dubbi su come si comporta questo o quell'Ufficio provinciale.

Però non è male l'idea di confrontare le collezioni di figurine dei Consigli: "Ce l'ho!" dirà uno.
"Che ....! A me manca." risponderà quello più sfortunato.

E così ci passiamo gli anni, pensando che un ruolo potenzialmente vitale dei Consigli Nazionali sia quello di tutelare tutti i propri iscritti in uguale maniera.

Mah. Forse piuttosto che svegliare Franco Maggio, ottima persona per tanti versi, ma firmatario di una Circolare che gli devono aver sottoposto ben prima della sveglia mattutina, dovrei svegliarmi io e prendere atto dell'inutilità di spronare i rappresentanti di categorihahaha.

Leonardo

P.S. Tu non puoi saperlo, ma il Nik "Topo Gigio" ai vecchi frequentatori del Catasto bolognese ricorda un personaggio piuttosto discusso, con la fisionomia dell'originale, ma con una condotta tale da procuragli guai fino al punto di essere... "promosso".
Se qualcuno delle mie parti dovesse avere reazioni scomposte, considera che potrebbe avere abbastanza anni da ricordarlo! :lol:

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andreabag

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2010 alle ore 16:47

scusarte riporto in evidenza il topic.
a vs. sapere ci sono interpretazioni (poi chissa de che) sulla applicazione della circ.4 per il fraz di aree urbane?

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Leo
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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2010 alle ore 17:38

Oh, sì, sì, sì.
Le interpretazioni ci sono. Ma sono su carta non intestata e pare interessino la sfera delle "buone intenzioni".
Viste di sfuggita a Roma in febbraio, speriamo che il 31 marzo assurgano al rango di documenti ufficiali.

Ma comunque non dicono nulla di nuovo: se il frazionamento lascia l'area nell'ambito dello stesso mappale (ossia sarà graffata ad altro sub del medesimo), allora si fa con EP.

Insomma, un processo alle intenzioni.

Almeno per quanto so io. Al singolare e senza sapere, probabilmente. :wink:

Leonardo

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TOPO_GIGIO

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 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 16:32

figurine su carta intestata e firmata:
Comunicazione prot. 17471 del 31.3.2010.
... vediamo chi la trova per primo ...

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andreabag

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Ancona

 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 23:11

"TOPO GIGIO" ha scritto:
figurine su carta intestata e firmata:
Comunicazione prot. 17471 del 31.3.2010.
... vediamo chi la trova per primo ...


trovata pistola più veloce di geolive......
www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

questa circolare sarà da leggere con molta attenzione!!

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Cavaema

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04 Aprile 2014 alle ore 10:09

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Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 11:05

Buon giorno a tutti, mi inserisco in questa discussione per riportare un caso di cui mi sto occupando e sul quale vorrei un vostro parere.

Ho due lotti confinanti, A di proprietà di Tizio, e B, diviso in varie unità, sul quale Tizio ha l'unità immobiliare con corte esclusiva adiacente ad A.

Ora Tizio ha deciso di vendere l'unità del lotto B, però tenendosi un corsello pedonale adiacente al lotto A.

Secondo voi il corsello deve essere identificato con frazionamento ai terreni??

Non deve essere compravenduto visto che la proprietà è la stessa e con graffatura diventerà corte esclusiva del lotto A, per cui a mio avviso basterebbe identificarlo con un sub.

Attendo vostre.

Cordiali saluti.

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samsung

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29 Ottobre 2005

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2920

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 11:18

Quel corsello non sarà attribuito a nessuna u.i.u le lotto B, ma "amplierà" il lotto A.

Per cui la procedura corretta è frazionare e poi accorpare al lotto A.

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