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totonno
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Firenze
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Se l'area urbana è venduta fuori dal lotto urbano cui proviene sì, altrimenti EP in variazione con sub.no nuovo costituito. Così ho capito io. Saluti.
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Silvano
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Immagino tu ti riferisca al questa parte del punto 3.5 della circolare [code:1]Con l'elaborato planimetrico può invece provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto frazionato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate al lotto dichiarato e quindi dichiarate bene comune non censibile a più unità, ovvero corte esclusiva di una singola unità immobiliare[/code:1] È questa l'unica variante al frazionamento terreni e non parla di area urbana. Io reputo un improperio questa circolare... Giuro che non capisco
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Firenze
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Sì, mi riferisco a quanto da te riportato. Non parla di area urbana, ma da qualche parte l'area che diventerà corte escusiva la dovrò mettere nel censirla, prima di fare l'atto di trasferimento. Io avevo le mie certezze prima di questa circolare e ora le devo rivedere. Non capisco poi il motivo di chiarire l'aspetto delle aree urbane. Se danno tanto fastidio, perchè non eliminarla questa categoria? Sarebbe stato molto meglio! Chiarire con una circolare per rendere più confusa la norma! Bah..adattiamoci. A noi Geometri non ci ferma nessuno! Saluti.
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bioffa69
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BRESCIA
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....vero che quanto riportato da Silvano non cita espressamente la destinazione Area Urbana.....ma a me sembra assolutamente implicita, in quanto il paragrafo 3.5. , ha come titolo "Modalita' di dichiarazione delle aree urbane e dei lastrici solari" ...essendo la modalita' di denuncia dei lastri solari spiegata piu' avanti rispetto a quanto citato, risulta evidente che si parla di aree urbane.... ...pertanto nel caso di Silvano non si deve procedere a TF ai terreni...fin qui mi sembra siamo tutti concordi.... .....io non ho chiara una cosa e cioe', viene espressamente specificato: "In ogni caso le dichiarazioni concernenti aree urbane,.........devono essere corredate dell'elaborato planimetrico" ....la cosa secondo voi significa che si torna alla vecchia per cui oltre al "corredo" dell'elaborato e' necessario redigere anche la planimetria?
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it9gvo
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trappeto
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Tutto diventa piu' comprensibile e logico se prestiamo la nostra attenzione sul concetto di lotto edificato e sul D.P.R. n.650/1972. Un lotto edificato è definito tale perchè comprende al suo interno uno o più fabbricati ed eventuale corte di pertinenza: tale corte può essere suddivisa parte in BCNC e parte in Corti esclusive di U.I. presenti nello stesso lotto. Deve essere chiaro che in sede di catastazione di nuovo lotto edificato (NC) non può essere censita DA SOLA un'area urbana (anche se posta all'interno del lotto) SE NON E' DI PERTINENZA COMUNE O ESCLUSIVA DELLE U.I. La normativa stabilisce semplicemente che nel momento in cui occorre staccare dalla corte di un lotto edificato un'area da trasferire ad esempio al lotto edificato confinante, occorre Tipo di frazionamento che, oltre ad essere redatto con appoggio a PF, dev'essere depositato al Comune di competenza. Ciò è perfettamente in linea con la circolare n.2/1988 con la quale è stato stabilito che quando si trasferisce una particella derivata da un'altra di maggiore estensione, occore che i relativi confini siano appoggiati ai PF. Buon lavoro
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bioffa69
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BRESCIA
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..ringrazio ...e specifico.... ...chiesto al dirigente in riguardo alla circ. 4 ci e' stato specificato che si procede al tf (nctr) se strada o per trasferimento di diritti al lotto addiacente... nel caso invece di identificazione, per esempio, di orti, per cui tante aree urbane che verranno poi trasferite (gia' tutto all'nceu), il tf non e' richiesto.... pertanto mi chiedo ,la circolare prevede che venga identificata, come ai vecchi tempi , una planimetria dell'area oltre all'elaborato? ..questo punto non mi e' chiaro ...e per chiarezza non capisco questa specifica "non può essere censita DA SOLA un'area urbana (anche se posta all'interno del lotto) SE NON E' DI PERTINENZA COMUNE O ESCLUSIVA DELLE U.I."..... come fa' un'area urbana ad essere tale ed in piu' bcnc o pertinenza esclusiva? o e' uno o e' l'altro....o mi sbaglio?
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Silvano
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Padova
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"it9gvo" ha scritto: La normativa stabilisce semplicemente che nel momento in cui occorre staccare dalla corte di un lotto edificato un'area da trasferire ad esempio al lotto edificato confinante, occorre Tipo di frazionamento che, oltre ad essere redatto con appoggio a PF, dev'essere depositato al Comune di competenza. Ciò è perfettamente in linea con la circolare n.2/1988 con la quale è stato stabilito che quando si trasferisce una particella derivata da un'altra di maggiore estensione, occore che i relativi confini siano appoggiati ai PF. Buon lavoro E qui ti volevo: no, o meglio, non sempre. Io non so con che casistiche ragionino in alto, ma la realtà lavorativa del nord est vive di piccoli appezzamenti, di divisioni tra padre e figlio per la costruzione di ampliamenti su cortili e cose simili: si andrebbe a finire con micro particelle "insulse", fabbricati edificati sull'intera particella e comunque non identificabili se non con il sedime del fabbricato stesso... Io non sono incline a ragionare con questa circolare in questo punto.
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it9gvo
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trappeto
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All'interno del lotto edificato, la corte asservita (che non è altro che un'area urbana) può essere suddivisa con lo stesso E.P. come si vuole...e secondo l'esigenza specifica, quindi, parte o tutta come BCNC e parte come Corti esclusive o tutta come pertinenza esclusiva dell'unica U.I., ecc. ecc. Buon lavoro
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bioffa69
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BRESCIA
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.....anche se con l'intervento di Silvano tutte le mie richieste si sono perse....mi sembra di capire che per area urbana si intende pertanto un area al catasto urbano, una definizione generica , non si intende l'area urbana u.i.u. f/1...giusto?
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CESKO
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"it9gvo" ha scritto: La normativa stabilisce semplicemente che nel momento in cui occorre staccare dalla corte di un lotto edificato un'area da trasferire ad esempio al lotto edificato confinante, occorre Tipo di frazionamento che, oltre ad essere redatto con appoggio a PF, dev'essere depositato al Comune di competenza. pero' in caso di donazione in linea retta e/o divisione ereditaria il Tipo sarà valido solo ai fini del comma 10 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e pertanto non occore il deposito
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it9gvo
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trappeto
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Certo, Cesko non occorre deposito se viene dichiarato che il tipo verrà utilizzato per atti di cui al comma 10 dell'art.30 del DPR 380/2001; In questo caso occorre inserire col Mod. Ausiliario, l'annotazione "DE" (e non più "UC" con Pregeo10) a tutte le p.lle derivate col tipo. Buon lavoro
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"it9gvo" ha scritto: Certo, Cesko non occorre deposito se viene dichiarato che il tipo verrà utilizzato per atti di cui al comma 10 dell'art.30 del DPR 380/2001; In questo caso occorre inserire col Mod. Ausiliario, l'annotazione "DE" (e non più "UC" con Pregeo10) a tutte le p.lle derivate col tipo. Buon lavoro perfetto....... chissà se il tipo in questo caso possa essere approvato automaticamente senza l'ausilio di un funzionario dell'ufficio pero' sembra che la risposta già sia stata data qui: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
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bioffa69
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BRESCIA
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...qualcuno sarebbe cosi' gentile di dare risposta anche al mio quesito?....o vista l'assenza di risposte devo interpretare che non si sa' ancora come procedere? grazie
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robertopi
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NAPOLI
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dalla circ. 4/09 ero ormai convinto che per creare aree urbane occorresse il tf, ora leggendo questi post mi sono un po confuso. Infatti vorrei capire se nel caso che espongo occorre Tf. Complesso industriale, tutto EU, voglio staccare una porzione di superficie urbana non per venderla ma per identificarla ed eventaulmente realizzare in futuro degli impianti o costruzioni varie. Occorre TF o posso fare solo EP e/o eventuale scheda? saluti
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