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CILA del 2014 e aggiornamento catastale non eseguito |

Pachino
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Salerno
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Buongiorno a tutti, con CILA del 2014 + stato effettuato un intervento interno con aperture vani, adguamento funzionale (creazione bagno) e diversa distribuzione spazi interni. A fine lavori non è stata aggiornata la planimetria catastale. Adesso la vorrebbero aggiornare ma temono sanzioni. Temono anche l'innalzamento non trascurbaile della rendita causa gli scorpori di sottotetti e cantine diventati ormai obbligatori. Posso indicare la data attuale (perché oggi vengono eseguiti gli scorpori) citando comunque la CILA del 2014 per diversa distribuzione spazi interni ? E senza ncorrere in sanzioni ?
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bioffa69
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BRESCIA
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No, i lavori sono stati eseguiti nel 2014, per cui quella è la data da inserire, per legge sei in sanzione fino al 31/12 del quinto anno succesivo, per cui nel tuo caso saresti sato in sanzione fino al 31/12 del 2019, pertanto sanzioni prescritte. Chiaro che il Comune, farà pagare la differenza di IMU, se dovuta, per gli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda gli scorpori, è tua scelta , io spiego la situazione al cliente, e procedo in un modo o nell'altro, solitamente, facendo le dovute dichiarazioni, come previste dalla nota prot.10454/2020, solitamnete non li stralcio, con i rischi del caso. Saluti
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st-topos
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buongiorno guarda che la cila è di fatto invalidata, non avendo concluso l'iter. Devi fare la variazione catastale, predisponi la cila in sanatoria e presenti l'agibilità.
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Pippocad
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"st-topos" ha scritto: buongiorno guarda che la cila è di fatto invalidata, non avendo concluso l'iter. Devi fare la variazione catastale, predisponi la cila in sanatoria e presenti l'agibilità. Se i lavori sono stati fatti nel periodo di validità della CILA perchè fare una sanatoria? La mancata comunicazione della fine dei lavori non incide sulla legittimità delle opere se sono state effettivamente realizzate durante la validità del titolo edilizio (ed in conformità ovviamente).
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st-topos
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Assolutamente no! l'accatastamento e l'agibilità certificano la data dei lavori. Il non aver completato l'iter lo penalizzerà.
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Pippocad
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Südtirol
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La fine lavori certifica la data di fine lavori. L'accatastamento e l'agibilità non sono obbligatori in tutte le tipologie di lavori. La mancata presentazione della comunicazione di fine lavori è punita, di norma, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 50 /200 euro. Il titolo edilizio rimane valido (TAR Lombardia (BS) Sez. I n.296 del 1 aprile 2019): https://lexambiente.it/materie/urbanis...
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st-topos
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Il caso proposto prevede variazione catastale e l'agibilità. Essendo opere interne come fai a dimostrare che le hai eseguite prima dei tre anni e non dopo???? E' ovvio che parliamo di lana caprina è una cila, ma la regola sarebbe quella Il caso che hai preso in considerazione è un PC cosa ben diversa. L'ultimazione lavori la presenta il proprietario e non il tecnico. diciamo che la norma generale è questa:“ l’interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di … ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio”.
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Latemar
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Perfettamente concorde con Pippocad. Nessuna cila in sanatoria è dovuta se i lavori sono stati eseguiti in conformità alla pratica edilizia presentata. L'agibilità non è richiesta, e la autodichiarazione di fine lavori può essere presentata all'occorrenza in qualsiasi momento. Non c'è neanche il limite dei tre anni per l'esecuzione dei lavori. Il catasto può essere fatto adesso ma se il classamento rimane invariato non è necessario neppure quello e si eviterebbe lo scorporo. Io controllerei se nel fabbricato ci sono abitazioni con doppio bagno e che classamento è stato assegnato per farne un confronto con l'abitazione in questione.
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Pachino
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30 Settembre 2013 alle ore 15:06
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Salerno
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Cari colleghi grazie per il supporto. Volevo precisare che: - tutti lavori sono stati eseguiti nel periodo indicato (2014); - non è stata fatta una fine lavori né agibilità, ma una copia dello stato di fatto a fine lavori, quindi la "nuova planimetria", è stata comunque inviata al comune su esplicita richiesta dell'Ufficio Ambiente per lo smaltimento dei reflui e le forniture idriche; - e anche vero che la nuova modulistica, la quale espressamente prevede la comunicazione di fine lavori, è di emanazione successiva al 2014 (2017). Infatti, l'art. 6bis del 380/2001, che disciplina la CILA, è stato introdotto nel 11/2016 e vale il principio "Tempus regit actum". @st-topos: Volevo chiederti perchè ritieni invalida la CILA (all'epoca, per la precisione, era una CIL ex art.6 c.2 del TUE) regolarmente depositata, con nomina di un RP ex L.241/90 il quale non ha mai chiesto una fine lavori né grafici che dimostrassero quanto realizzato né men che meno ha effettuato sopralluoghi? Ti volevo chieder, poi, a quale ITER ti riferisci ?
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Pachino
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"bioffa69" ha scritto:
Chiaro che il Comune, farà pagare la differenza di IMU, se dovuta, per gli ultimi 5 anni. Salve bioffa69, d'accordo sulla differenza IMU. Ma se la variaizone catastale fosse stata fatta allora, non ci sarebbe, come c'è adesso, almeno nella strsagrande maggiornaza dei casi, l'obbligatorietà dello scorporo. Il fatto che l'AdE mi costringe allo scorporo, fa lievitare la rendita e non di poco. Per una cantina ed un deposito si arriva a più che raddoppiare la rendtta originaria dell'immobile che comprendeva i due accessori. In altre parole, il comune non puo chiedere l'IMU su tre u.i.u quale risultano dallo scorporo dall'abitazione di cantina e sottotetto-deposito, ma si dovrebbe limitare a chiedere la differenza IMU sull'immobile, completo di accessori, che è stato sottoposto a manutenzione e la cui rendità sarà si lievitata si ma mai potrà raggiungere la misura corrispondente a 3 unita indipendenti. In estrema sintesi, la variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni conseguenti alla CIL, è da collocarsi temporalemnte nel 2014. Mentre lo scorporo degli accessori (Causale DOCFA=Divisione) è una cosa che si fa oggi 2023.
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Pippocad
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"Pachino" ha scritto: In estrema sintesi, la variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni conseguenti alla CIL, è da collocarsi temporalemnte nel 2014. Mentre lo scorporo degli accessori (Causale DOCFA=Divisione) è una cosa che si fa oggi 2023. Certo. Infatti il sub dell'alloggio lo dichiarerai come usufruibile al 2014 mentre i sub degli scorpoli metterai la data odierna. Gli scorpori non pagano la sanzione catastale per ritardato accatastamento e di conseguenza non scontano nemmeno il recupero di imposte da parte del comune.
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Pippocad
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Ne avavamo parlato quì: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... "Manero" ha scritto:
E' previsto in sister all'iinvio della pratica docfa di esercitare il ravvedimento operoso indicando il numero delle unità immobiliari sanzionabili quando le costituite sono piu' di una. Quindi è possibile escludere la cantina separata dalla sanzione. Pertanto confermo il ravvedimento solo per l'abitazione e non per entrambe le unità costituite.
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Pachino
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"Pippocad" ha scritto: Certo. Infatti il sub dell'alloggio lo dichiarerai come usufruibile al 2014 mentre i sub degli scorpoli metterai la data odierna...... Ok. Chiaro.
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Latemar
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"Pippocad" ha scritto: "Pachino" ha scritto: In estrema sintesi, la variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni conseguenti alla CIL, è da collocarsi temporalemnte nel 2014. Mentre lo scorporo degli accessori (Causale DOCFA=Divisione) è una cosa che si fa oggi 2023. Certo. Infatti il sub dell'alloggio lo dichiarerai come usufruibile al 2014 mentre i sub degli scorpoli metterai la data odierna. Gli scorpori non pagano la sanzione catastale per ritardato accatastamento e di conseguenza non scontano nemmeno il recupero di imposte da parte del comune. Ma due ultimazioni dei lavori sullo stesso docfa di divisione non si possono mettere. E' sufficiente in relazione docfa spiegare che la data del 2014 indicata è riferita solo alle opere interne all'abitazione e no allo scorporo dell'accessorio effettuato per obbligo catastale.
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bioffa69
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BRESCIA
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Esatto, due date di fine lavori non si possono inserire, di fatto la data rimane quella del 2014, e il Comune vede quella, non la relazione. Per poter fare una cosa del genere dovresti fare due pratiche. Per quanto riguarda pagare la sanzione per una sola unità, e non per le altre, se fai un'unica pratica, confrontati con l'Ufficio, io l'anno scorso ho parlato con un dirigente, che mi ha detto che la cosa è molto complicata dalla loro parte, e che " evidentemente ", conveniva pagarle, per non fare pasticci e creare confusione. Per cui non fare da autodidatta, chedi all'Ufficio.
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