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Autore Cat.D/10 , cosa fare alla morte dell'imprenditore agricolo?

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 10:10

come da titolo, cosa fare?

A qualcuno è già capitato? E' sufficiente procedere alla comunicazione con l'allegato 2? (vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma sono in ferie e non ho nulla sottomano)....o si deve ti presentare la pratica, anche se non è cambiato niente?

grazie

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Autore Risposta

bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 10:15

Specifico che l'attività si conclude, nessun altro imprenditore rileverà l'azienda.

Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 18:22

Entro 30 giorni dalla data di decesso del possessore va presentato un Docfa semplificato per il passaggio a D/7 o D/8 (come recita una Circolare passata della quale non ricordo gli estremi perché anche io sono in ferie).

Altra soluzione sarebbe quella di far richiedere una Partita Iva Agricola ad almeno uno degli eredi con decorrenza della attività riferita alla data di morte del congiunto.

Infatti i terreni asserviti al fabbricato qualcuno li dovrebbe pure lavorare in futuro.

Ove è possibile (ma non è obbligatorio per quanto riguarda i requisiti di ruralità) faccio anche redigere un contratto da parte degli altri coeredi per fare in modo che il coerede che lavorerà i terreni del de cuius abbia il pieno titolo del possesso.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 19:47

"bioffa69" ha scritto:
come da titolo, cosa fare?

A qualcuno è già capitato? E' sufficiente procedere alla comunicazione con l'allegato 2? (vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma sono in ferie e non ho nulla sottomano)....o si deve ti presentare la pratica, anche se non è cambiato niente?

grazie



Ciao

Sembrava se ne fosse già parlato in altra sede.

Comunque secondo me va fatta solo la segnalazione che per "mortis causa" sono venuti meno i requisiti soggettivi ma rimangono quelli oggettivi. Se uno degli eredi potesse prendere la qualifica di imprenditore agricolo, si avrebbero agevolazioni fiscali sulle imposte ipocatastali inerenti la successione.

Qualcosa scrive l'Agenzia delle Entrate a tal proposito

Risoluzione n.207 del 6 agosto 2009 - Ag...


Riguardo l'imposizione fiscale per le imprese agricole (fonte: http://www.fiscooggi.it/analisi-e-comm... ):

Impresa agricola (Legge n. 441/1998, articolo 14)

IPOTECARIA 168,00 (ora aumentato)
CATASTALE esente

"Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti da imposta di successione, catastale, bollo, invim e soggetti solo all'imposta ipotecaria in misura fissa, a condizione che gli eredi si obblighino a coltivare i rustici per almeno sei anni" (circolare n. 109 del 24/5/2000).
Tale agevolazione si applica solo a fondi rustici che fanno parte del complesso aziendale, per eredi entro il terzo grado (esclusi coniuge, zio e nipote), e solo per minori di 40 anni all'apertura della successione.



Saluti

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SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 20:03

"bioffa69" ha scritto:
Specifico che l'attività si conclude, nessun altro imprenditore rileverà l'azienda.

Saluti



Ciao Fabio, visto questa specifica fatta, bisogna valutare in che categoria passare ora l'ex D10, potrebbe essere come dice EALFIN, come potrebbe essere in C2.

Mi raccomando informa bene i tuoi clienti dei 30 gg per fare il docfa, altrimenti scatta pure la sanzione.

Io ho avuto due casi come il tuo, ho fatto due docfa con passaggio a C2, poi l'Agenzia ha inviato la sanzione (non per colpa mia ma dei miei clienti perché inconsapevoli della tempistica).

Cordiali saluti e buone ferie

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2018 alle ore 20:47

Grazie, già avvisato della sanzione, ma per quelli si preoccupano poco, adesso devono aprire il testamento e poi vedranno, anche se stanno valutando di affittare ad imprenditore agricolo, sicuramente passeranno iu dei 30 giorni per sapere cosa decideranno.

Saluti

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superarpa

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21 Settembre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2018 alle ore 18:04

"bioffa69" ha scritto:
Specifico che l'attività si conclude, nessun altro imprenditore rileverà l'azienda.

Saluti



Ciao ritengo che la dipartita del titolare dell'azienda agriccola non faccia cessare "ipso facto" la conduzione poichè il bestiame, le coltivazioni, i debiti ed i crediti (prodotti in campo o a magazzino da vendere, pagamenti latte, ecc.) restano sotto la titolarità (p.iva) dell'azienda agricola. Solitamente gli eredi subentrano protempore nella conduzione sino alla liquidazione della società agricola o della posizione fiscale dell'impenditore.

Per questi motivi la stumentalità dei fabbricati sussiste fino a quando gli stessi non saranno più utilizzati per ospitare macchine, attrezzi, bestiame, ecc. siano essi degli eredi o di eventuali subentranti.

A mio avviso quindi non è necessario fare alcuna variazione docfa per la morte del conduttore.

Altro discorso invece potrebbe essere riferito all'abitazione se la stessa non ospita più il conduttore od un componente del nuocleo familiare (coadiuvante agricolo) ma un soggetto terzo estraneo alla conduzione.

Spero di esserti stato utile.

Buone vacanze!

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superarpa

Iscritto il:
21 Settembre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2018 alle ore 18:04

"bioffa69" ha scritto:
Specifico che l'attività si conclude, nessun altro imprenditore rileverà l'azienda.

Saluti



Ciao ritengo che la dipartita del titolare dell'azienda agriccola non faccia cessare "ipso facto" la conduzione poichè il bestiame, le coltivazioni, i debiti ed i crediti (prodotti in campo o a magazzino da vendere, pagamenti latte, ecc.) restano sotto la titolarità (p.iva) dell'azienda agricola. Solitamente gli eredi subentrano protempore nella conduzione sino alla liquidazione della società agricola o della posizione fiscale dell'impenditore.

Per questi motivi la stumentalità dei fabbricati sussiste fino a quando gli stessi non saranno più utilizzati per ospitare macchine, attrezzi, bestiame, ecc. siano essi degli eredi o di eventuali subentranti.

A mio avviso quindi non è necessario fare alcuna variazione docfa per la morte del conduttore.

Altro discorso invece potrebbe essere riferito all'abitazione se la stessa non ospita più il conduttore od un componente del nuocleo familiare (coadiuvante agricolo) ma un soggetto terzo estraneo alla conduzione.

Spero di esserti stato utile.

Buone vacanze!

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2018 alle ore 18:46

Ti ringrazio, in realtà l'azienda chiude e nessuno degli eredi subentrerà nell'attività, non hanno bestiame, e adesso, facendo passare il momento, vedranno di affittare, campi e cascinale.

Per l'abitazione non era stato richiesto il riconoscimento di ruralità, perché troppo grande .

Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2018 alle ore 17:30

Voglio sottolineare il mancato rispetto, spesse volte, della normativa catastale (prassi ovvero Circolari, ecc.) da parte di molti tecnici liberi professionisti, l'avallo dei tecnici catastali in sede di presentazione di Docfa non conformi alle disposizioni, i costi notevoli da affrontare dai possessori, per colpa dei tecnici e del Catasto tollerante, nei casi di cessazione requisiti di ruralità.

Mi riferisco al fatto che molti tecnici accatastano di tutto e di più come D/10, anche nei casi in cui detta unità strumentale sia di pochi mq. ed abbia caratteristiche ordinarie tale che doveva essere censita come C/2, C/6 e C/7 (con annotazione di ruralità) in luogo di una D/10.

Nei casi di unità ordinarie con requisiti di ruralità che hanno perso i requisiti, entro un mese dall'evento basta andare di persona al Catasto, inviare un Pec con spesa zero o quasi, spedire una raccomandata A.R. , rivolgersi ad un C.A.F. , ecc. , quindi l'annotazione di ruralità scompare senza particolari problemi e/o con costi limitati o nulli.

Il tutto sarà risolto con pochi impicci, anche se nei casi di morte non è possibile, prima della voltura catastale di successione (sembra perché a me così è capitato e così mi è stato risposto dall'Agenzia Provinciale), togliere le annotazioni di ruralità la cui richiesta di cessazione sia stata firmata da un erede e/o altro avente titolo del de cuius.

Pensa che dopo ormai oltre 6 anni e mezzo ci sta ancora qualche commercialista, qualche CAF, qualche tecnico, qualche Comune, che pensa che le D/10 sono diverse dalle categorie C/2, C/6 e C/7 con annotazioni di ruralità, il tutto in materia di agevolazioni fiscali previsiti per fabbricati strumentali con requisiti di ruralità.

In tal caso quando mi capitano certi ignoranti della materia non posso fare altro che imitare Beppe GRILLO (ovvero mando Loro un "vaffa") perché se l'Italia si trova in queste condizioni (pietose) è anche colpa di chi invece di studiarsi le norme e istruzioni correlate ritiene di adottare questa o quella categoria catastale solo perché tiene in mente ancora le famose categorie A/6 e D/10 come da vecchie disposizioni ormari superate, emanate dai governanti, qualche anno fa, che in questi giorni si stanno godendo i lauti stipendi e vitalizi (senza averli minimamente meritati) alla faccia di noi tecnici che stiamo ancora a discutere (a metà agosto) su come accatastare un'unità strumentale con requisiti di ruralità e/o come cancellare le relative annotazioni e/o come variare le categorie catastali relative.

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