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Argomento: Caso particolare applicazione Nota prot. 17471 del 31/03/2010
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Autore |
Risposta |

uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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15 Ottobre 2008
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POST CANCELLATO DALL'AUTORE PERCHE' CONFONDENTE E DEVIANTE DAL QUESITO ORIGINARIO. SI PREGA I COLLEGHI INTERVENUTI DI PROCEDERE ALLA MEDESIMA ELIMINAZIONE.
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ILLUMINATO
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24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
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Dove nasce la luce
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"uccellino" ha scritto: Non c'ho dormito stanotte: a quanto ho capito, in questo comune non si possono frazionare particelle inferiori a 5000 mq. Ho una particella di 4999 mq e non la posso dividere? C'è un lotto minimo: ebbè? Questa dimensione deve essere presa in considerazione quando e se consegnerò una pratica edilizia: in questo momento il tecnico, su incarico dei legittimi proprietari, redige un atto d'aggiornamento geometrico per la sistemazione dei diritti e che fraziona particelle da cui derivano altre particelle, non lotti. E se gli porto un mappale che il catasto mi obbliga a depositare (ricordate quella circolare in cui si disponeva questa casistica) su una particella inferiore a 5000 mq. non procedono con il deposito? Oltretutto, penso che il tecnico debba dare prima di tutto conto al Catasto, e non c'è nessuna disposizione che imponga di non frazionare particelle inferiori a 5000 mq. La cosa può sembrare alquanto assurda in quanto la burocrazia non finisce mai di stupire. Deontologicamente so che la cosa migliore è quella della Frazionamento al C.T., ma nella mia situazione, vorrei proprio evitarlo per una serie di problemi anche legati al tempo (il comune ci mette una vita per il deposito). Già.....giustamente molti pensano, tu depositalo al protocollo e poi che ti frega.....ma purtroppo non è così! secondo il Comune bisogna aspettare l'effettivo esame della pratica, l'effettiva affissione del timbro a firma del tecnico comunale e l'effettivo ritiro del deposito in Comune.....poi alla fine se Dio vuole posso inoltrare il Tipo di Frazionamento. Lo scorso mese, ho visto colleghi che si sono beccati una bella denuncia alla Procura della Repubblica e una segnalazione all'Ordine, solo perchè hanno inoltrato Frazionamenti in via telematica senza che lo avessero ritirato prima al Comune. E' Assurdo........... veramente Assurdo!!!!!!! Nel mio caso, visto che la situazione è particolare, parlerò prima col notaio e poi prenderò in considerazione l'ipotesi dei posti auto scoperti(ai fini del trasferimento non ci vedo niente di negativo) anche se molti di voi non la pensano come me...... perchè giustamente cercano di seguire e suggerirmi la via maestra, ovvero quella del Frazionamento. Saluti cordiali
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CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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"ILLUMINATO" ha scritto: Salve Quoto uccellino, domanda a CESKO se io faccio un lotto composto di due particelle di mq. 2500 + 2501 è vietato anche quel tipo di frazionamento?? In quel comune di cui parli?? Saluti SI.......... il lotto minimo deve essere di mq. 5000
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Salvatore_B.
Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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Secondo me dal post di uccellino (di oggi) in poi si sta confondendo tutto.
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Francesco, mi meraviglio di te! In materia ci sono tante e tali dicussioni adeguatamente documentate e sufficientemente dimostrranti gli obblighi e le origini di tale normativa, come per esempio questa: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... che ti avrebbe evitato di aprire un'altra discussione, e che mi sembra sta prendendo un indirizzo diverso da quello che avresti voluto tu!
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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15 Ottobre 2008
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Si, infatti: ho inserito il post di stamattina per capirci quancosa di più su un aspetto collaterale al quesito originario, per cui non vi dilungate oltre: s'è capito che in quel Comune vige quella regola - punto! Ringrazio cesko (ricambio i saluti con altrettanta cordialità) per il chiarimento e non scrivete altro se non pedissequamente ed esclusivamente attinente all'applicazione della Nota 17471 del 31.03.10, così nessuno si confonde e tanto meno sbaglia indirizzo ... anzi, finisco di scrivere qui e vado a cancellarlo.
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