Io ho riletto il Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze che dice al Comma 3.
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq ;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 mc ;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.
Il punto è quindi che non siano a servizio di unità ordinaria e che almeno uno di questi 3 punti sia rispettato
-privi di fondazione e non stabilmente infissi al suolo
-sotto 8 mq.
-altezza utile inferiore a 1,80 con volume inferiore a 150 mc