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Argomento: cambio d'uso in corso di cantiere: docfa preventivo al rogito

Autore Risposta

steva715

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 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 16:57

"totonno" ha scritto:
"steva715" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
No, ti stanno dicendo che per norma, devi fare la variazione a lavori terminati, se invece si deve procedere a rogito, ed i lavori non sono terminati, allora devi spiegarlo in relazione, cioè che la pratica è propedeutica al rogito ( dovrebbero tenere monitorate queste variazioni), e ti chiedono di allegare alla pratica lo stato di avanzamento dei lavori, magari allega qualche foto.



Saluti





Grazie mille per la tua opinione.

Il discorso di farla a lavori ultimati ok ma, il fatto è che pur avendo messo in relazione la ristrutturazione e che la variazione è propedeutica l'atto di trasferimento me l'hanno sospesa due volte. Sono di fatto unità senza una definizione individuabile in quanto non completate e la circolare non dice che gli F4 devono essere ultimati.

La mia relazione (in base ai caratteri disponibili) è:

ridefinizione intero organismo edilizio per trasformazione in u.i. in tutto o in parte diverse delle preesistenti, mediante ristrutturazione edilizia integrale-pdc 32/05 e pdc 96/09. ne derivano le u.i. dichiarate che ad oggi non hanno definitiva destinazione, non sono suscettibili di fornire reddito autonomo e si dichiarano ai soli fini civilistici.

mah...





Accatasta come F3, non F4.



Saluti





Grazie mille, eventualmente ripiegherò su F3.

Ora aspetto che mi rispondano al 3° invio con una motivazione che possa condividere anche io...

Ciao Ciao

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 17:04

Hanno ragione, F4 è sbagliato, puoi continuare all'infinito, non la registreranno mai.

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steva715

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 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 17:37

"totonno" ha scritto:
Hanno ragione, F4 è sbagliato, puoi continuare all'infinito, non la registreranno mai.



Ok ma allora non mi è chiara l'utilità dell'F4...

Leggendo la circolare viene precisato:

Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.
…omissis…
La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).
…omissis…
Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia”). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita catastale.

Quest'ultimo capoverso credo possa far al caso mio...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 19:17

"steva715" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Hanno ragione, F4 è sbagliato, puoi continuare all'infinito, non la registreranno mai.



Ok ma allora non mi è chiara l'utilità dell'F4...

Leggendo la circolare viene precisato:

Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene.
…omissis…
La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).
…omissis…
Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia”). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita catastale.

Quest'ultimo capoverso credo possa far al caso mio...





Vero che non va bene neanche l'F3.

L'ufficio ti sta dicendo che puoi censirle in F4 solo se si ha la necessità di trasferire una porzione frazionata.

Qui si sta vendendo tutto il corpo, pertanto NON è richiesto alcun censimento. Va fatta la pratica di demolizione e la costituzione di area urbana su area di sedime di fabbricato demolito per togliere le evenutali Unità immobiliari già censite.

Ciò che ci sta sopra adesso nel suo complesso non è censibile perchè lo dichiari tu stesso che non è suscettibile di rendita.

Fine.

Saluti.

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steva715

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 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2021 alle ore 18:00

Buonasera ragazzi,

finalmente il docfa è stato approvato in F4 come intendevo io!!

E' bastato telefonare, dicendo di leggere meglio la relazione tecnica, la quale riporta la finalita' CIVILISTICA (che poi ho integrato specificando atto di compravendita).

A quel punto, tutti i discorsi di demolizione, stato lavori, ultimazione opere, è venuto meno ed anzi mi hanno detto che va più che bene in F4, come da circolari.

Bene così.

Grazie a tutti voi per il supporto.

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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2021 alle ore 10:14

Buongiorno.

Sono contento per steva715 che ha insistito ed ottenuto l'applicazione della norma corretta.

Ho l'impressione che invece alcuni illustri frequentatori del sito siano tendenzialmente inclini a dare comunque ragione all'operato dei funzionari catastali.

Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2021 alle ore 11:08

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Sono contento per steva715 che ha insistito ed ottenuto l'applicazione della norma corretta.

Ho l'impressione che invece alcuni illustri frequentatori del sito siano tendenzialmente inclini a dare comunque ragione all'operato dei funzionari catastali.

Saluti.



Gli illustri frequantatori e i funzionari catastali hanno ragione quando si applicano correttamente le circolari.

Rispettare le circolari è sempre meglio che avere approvato un docfa non conforme alle regole, perchè così si corre il rischio di avere effetti indesiderati in sede di accertamento dell'atto di compravendita.

Le circolari non vengono scritte a caso.



Saluti

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rossa

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 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2021 alle ore 17:45

Buongiorno.

Forse la mia è più di un'impressione.

Ma considerimo solo i fatti e cioè che:

1) il fabbricato è stato demolito e ricostruito ma non ultimato e pertanto insuscettibile di avere una rendita,

2) la proprietà ha necessità di procedere con un (o più) negozio giuridico che richiede una individuazione catastale,

3) tale individuazione può avvenire solo con una (o più) categoria fittizia,

4) la Circolare 4 del 29/10/2009 (correttamente riportata da steva715) ammette specificatamente la categoria F/4,

5) il funzionario catastale (dichiarato da steva715) ha detto che va più che bene la categoria F/4 come da circolare.

Stante quanto sopra:

6) per quale motivo l'approvazione non sarebbe conforme alle regole ?

7) risaputo che il valore da dichiarare in atto è comunque soggetto ad accertamento, quali sarebbero gli effetti indesiderati, dipendenti dalla categoria F/4, in sede di accertamento ?

8) cosa ne pensate del suggerimento di totonno di censire e rogitare come area urbana quello che in realtà è un fabbricato sia pure incompleto ?

9) a parte che anche il valore dell'area urbana è soggetto ad accertamento, quali potrebbero essere gli effetti indesiderati per una dichiarazione di falso ?

Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2021 alle ore 16:31

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Forse la mia è più di un'impressione.

Ma considerimo solo i fatti e cioè che:

1) il fabbricato è stato demolito e ricostruito ma non ultimato e pertanto insuscettibile di avere una rendita,





Un fabbricato non suscettibile di rendita NON va censito.

"rossa" ha scritto:

2) la proprietà ha necessità di procedere con un (o più) negozio giuridico che richiede una individuazione catastale,





Non serve a niente individuare un intero fabbricato non suscettibile di rendita. Serve invece quando una porzione o più porzioni deve essere alienata. È necessaria l'individuazione evidentemente per distinguerle ognuna dalle altre.

"rossa" ha scritto:

3) tale individuazione può avvenire solo con una (o più) categoria fittizia,





Vero ma solo nel caso dell F1 è necessario quando nello specifico si è demolito un fabbricato.



"rossa" ha scritto:

4) la Circolare 4 del 29/10/2009 (correttamente riportata da steva715) ammette specificatamente la categoria F/4,





Ci sono altre circolari che chiariscono meglio.

"rossa" ha scritto:

5) il funzionario catastale (dichiarato da steva715) ha detto che va più che bene la categoria F/4 come da circolare.



Invece c'è stato uno o più funzionari che hanno respinto la pratica due volte a uno. Ma guarda un po' Chi è il vero funzionario??

"rossa" ha scritto:

Stante quanto sopra:

6) per quale motivo l'approvazione non sarebbe conforme alle regole ?





Perché l'F4 serve per vendere porzioni di unità GIÀ registrata in catasto

L'F3 invece deve provenire da nuova costruzione non registrata agli atti anche per intero, non importa frazionata.

L'F1 serve per censire un area sedime di edificio DEMOLITO per intero, come è successo.
"rossa" ha scritto:

7) risaputo che il valore da dichiarare in atto è comunque soggetto ad accertamento, quali sarebbero gli effetti indesiderati, dipendenti dalla categoria F/4, in sede di accertamento ?




L'agenzia con i chiarimenti alle circolari successive ha ribadito quando si possono accatastare gli F4 e gli F3.
"rossa" ha scritto:

8) cosa ne pensate del suggerimento di totonno di censire e rogitare come area urbana quello che in realtà è un fabbricato sia pure incompleto ?



Quello che c'è sopra NON è un fabbricato. Tra l'altro neppure regolare poiché la autorizzazione è scaduta!


"rossa" ha scritto:

9) a parte che anche il valore dell'area urbana è soggetto ad accertamento, quali potrebbero essere gli effetti indesiderati per una dichiarazione di falso ?





Ma che falso è falso se accatasto l'area di un fabbricato realmente demolito per intero???

Saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2021 alle ore 17:27

In linea di principio sono d'accordo con rossa!

Onde evitare una prolissa discussione sarebbe stato più utile cercare sul sito e leggere questo:

Guide - Attribuzione delle Categorie Fit...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2021 alle ore 19:25

"geoalfa" ha scritto:
In linea di principio sono d'accordo con rossa!

Onde evitare una prolissa discussione sarebbe stato più utile cercare sul sito e leggere questo:

Guide - Attribuzione delle Categorie Fit...





Ringrazio Geoalfa che mi da modo di riportare quello che sostengo dalla guida che lui stesso ha predisposto. In linea di principio e non solo.

Invito a leggerla pure a Rossa che forse impara qualcosa di più. In linea di principio.

######

La Categoria F/4 – Unità in corso di definizione ( da utilizzare per le UIU oggetto di compravendita )

Riguarda le uiu che non sono suscettibili di fornire reddito autonomo e viene utilizzata per la dichiarazione al NCEU di immobili che devono essere oggetto di trasferimento di diritti e successivamente al rogito saranno accorpate ad altre uiu.


NON possono essere censite in categoria F/4 le porzioni di immobile derivate da scorporo di uiu censite in catasto con propria rendita.

L’ utilizzo della categoria F/4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano.

La categoria F/4 che comporta la non attribuzione di rendita deve rappresentare uno stato temporaneo dell’unità immobiliare.

Infatti la permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente comportamenti tendenti all’elusione fiscale.

Pertanto l’Ufficio controllerà che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del catasto non superiore a sei mesi;

In caso contrario le parti interessate saranno invitate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle uiu coinvolte;

In caso di mancata risposta L’Ufficio interviene, anche attraverso sopralluoghi, e quando ne ricorrerà il caso anche irrogando le previste sanzioni dandone comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali.

####

C'è altro ma penso possa bastare a chiarire l'utilizzo degli F4.



Salutu

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steva715

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 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2021 alle ore 08:17

Buongiorno a tutti,

ringrazio totonno per le precise e chiare indicazioni, però è bene non omettere il proseguo della circolare 4, a cui mi sono (anche) riferito nella compilazione del mio docfa e che ho fatto valere in sede di approvazione. Il mio caso ci rientrava pienamente.

*****

Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire
radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a
trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse
da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del
decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia
edilizia”). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita
catastale.

****


Un caro saluto a tutti.


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 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2021 alle ore 09:41

"steva715" ha scritto:
Buongiorno a tutti,

ringrazio totonno per le precise e chiare indicazioni, però è bene non omettere il proseguo della circolare 4, a cui mi sono (anche) riferito nella compilazione del mio docfa e che ho fatto valere in sede di approvazione. Il mio caso ci rientrava pienamente.

*****

Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire
radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a
trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse
da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del
decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia
edilizia”). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita
catastale.

****


Un caro saluto a tutti.







Quella è UNA delle condizioni (neppure la più impegnativa) che consente l'F4, ma non è la sola da doversi rispettare.



Saluti.

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geoalfa

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"rossa" ha scritto:


2) la proprietà ha necessità di procedere con un (o più) negozio giuridico che richiede una individuazione catastale,


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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2021 alle ore 12:23

"rossa" ha scritto:


2) la proprietà ha necessità di procedere con un (o più) negozio giuridico che richiede una individuazione catastale,


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