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Autore Cambio d'uso annullato e sanzione

mapo55

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cagliari

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 16:28

Un cliente mi commisiona una variazione catastale per cambio d'uso dal locale commerciale a laboratorio artigianale. Verifico la situazione urbanistica e fiscale, cioè la concessione edilizia per il cambio d'uso ed il contratto di locazione e sul posto verifico che trattasi di una attività che cuoce polli arrosto e prepara piatti di gastronomia varia. Predispongo la pratica dichiarando l'effettivo periodo di cambio d'uso, nel agosto del 2008, la variazione viene regolarmente approvata. Entro l'anno la pratica viene verificata e d'ufficio annullata e riportato il classamento originario in C/1 locale commerciale. La comunicazione che perviene al proprietario è generica, senza alcuna specifica e dettagliata motivazione. Riesco quindi ad avere un colloquio con il tecnico che ha verificato la pratica il quale candidamente mi comunica che secondo loro nel locale si vendono prodotti pertanto è un C/1 e che se voglio le motivazioni dovrei fare ricorso in commissione tributaria, per loro è solo elusione fiscale e basta. Quindi non gli basta che urbanisticamente il locale sia artigianale, che il contratto di locazione sia per attività commerciale, che la ditta che lo gestisce sia iscritta all'albo delle ditte artiigiane. In più dopo qualche tempo arriva al proprietario la sanzione per la ritardata presentazione della variazione, per una pratica che secondo loro non avrebbe dovuto essere neanche presentata. Cornuto e mazziato !

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Autore Risposta

robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 20:54

Partiamo dalla sanzione per omessa/ritardata presentazione; è lecita in quanto se l'accertamento è stato effettuato entro i 5 anni dall'avvenuta variazione, la sanzione non è prescritta. Ti ricordo che il proprietario aveva 30 giorni dalla data in cui è divenuto servibile all'uso preposto per inoltrare la denuncia

Riguardo alla rifiuto della categoria "C/3 Laboratorio per arti e mestieri", non vedo come una rivendita di polli e gastronomia in genere possa configurarsi come tale. Il tuo cliente potrà pure essere il Michelangelo dello spiedo, ma ciò non ha attinenza con il classamento proposto, è un 'attività commerciale come le altre, quindi è giusto l'accertamento.

Infine, prima di ricorrere in commissione tributaria, puoi con tentare la strada dell'autotuela.

Saluti

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 21:38

Sì Roberto, però terrei in considerazione questa sentenza:

www.geolive.org/normativa/sentenze//2013...

e dopo contineremo a dibattere il caso proposto da MAPO

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 16:24

la sentenza puo' creare un precedente, fermo restando che bisogna iniziare una causa, nel caso specifico, la sanzione e' dovuta perche nel docfa dichiara fine lavori 2008, per cui fino al 31/12/2013 sei in sanzione.

per quanto riguarda la categoria, come poteva pensare che un laboratorio fosse corretto?

e' in sostanza una gastronomia, dice, per cui e' un negozio non un laboratorio, la categoria del locale non puo' cambiare in base ai soggetti che la utilizzano, questo da sempre (unica ecceszzione le d/10), era un negozio (commerciale) e tale e' rimasto.



Saluti

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SIMBA64

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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09 Dicembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 17:04

"mapo55" ha scritto:
Un cliente mi commisiona una variazione catastale per cambio d'uso dal locale commerciale a laboratorio artigianale. Verifico la situazione urbanistica e fiscale, cioè la concessione edilizia per il cambio d'uso ed il contratto di locazione e sul posto verifico che trattasi di una attività che cuoce polli arrosto e prepara piatti di gastronomia varia. Predispongo la pratica dichiarando l'effettivo periodo di cambio d'uso, nel agosto del 2008, la variazione viene regolarmente approvata. Entro l'anno la pratica viene verificata e d'ufficio annullata e riportato il classamento originario in C/1 locale commerciale. La comunicazione che perviene al proprietario è generica, senza alcuna specifica e dettagliata motivazione. Riesco quindi ad avere un colloquio con il tecnico che ha verificato la pratica il quale candidamente mi comunica che secondo loro nel locale si vendono prodotti pertanto è un C/1 e che se voglio le motivazioni dovrei fare ricorso in commissione tributaria, per loro è solo elusione fiscale e basta. Quindi non gli basta che urbanisticamente il locale sia artigianale, che il contratto di locazione sia per attività commerciale, che la ditta che lo gestisce sia iscritta all'albo delle ditte artiigiane. In più dopo qualche tempo arriva al proprietario la sanzione per la ritardata presentazione della variazione, per una pratica che secondo loro non avrebbe dovuto essere neanche presentata. Cornuto e mazziato !





Salve

A parte le contraddizioni che segno in rosso e in verde (è artigianale o commerciale ???), poi che tipo di verifica ha eseguito il catasto ai fini dell'annullamento della pratica?? Sono venuti sul posto?? Oppure hanno verificato a tavolino??? E cosa poi???

Condivido quanto affermano Roberto e Fabio, il locale sembra più essere ad uso commerciale.

Saluti cordiali

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 18:32

Vogliamo cominciare a mettere ordine ad un quesito ( forse dettato dall'irritazione ? ) per dare un senso e possibilemete risposte complete?

"mapo55" ha scritto:
1.) ... variazione catastale per cambio d'uso dal locale commerciale a laboratorio artigianale.

2.).... trattasi di una attività che cuoce polli arrosto e prepara piatti di gastronomia varia.

3.) Predispongo la pratica dichiarando l'effettivo periodo di cambio d'uso, nel agosto del 2008, la variazione viene regolarmente approvata.

4.) Entro l'anno la pratica viene verificata e d'ufficio annullata e riportato il classamento originario in C/1 locale commerciale ... la comunicazione che perviene al proprietario è generica, senza alcuna specifica e dettagliata motivazione. Riesco quindi ad avere un colloquio con il tecnico che ha verificato la pratica il quale candidamente mi comunica che secondo loro nel locale si vendono prodotti pertanto è un C/1 e che se voglio le motivazioni dovrei fare ricorso in commissione tributaria, per loro è solo elusione fiscale e basta.

5.) Quindi non gli basta che urbanisticamente il locale sia artigianale, che il contratto di locazione sia per attività commerciale, che la ditta che lo gestisce sia iscritta all'albo delle ditte artigiane.

6.) In più dopo qualche tempo arriva al proprietario la sanzione per la ritardata presentazione della variazione, per una pratica che secondo loro non avrebbe dovuto essere neanche presentata.

7.) Cornuto e mazziato !



R Sicuramente ti è stato risposto con esattezza a partire da Roberto che si è soffermato sul cambio d'uso, da Fabio che ha centrato il problema perchè di fatto hai dichiarato correttamente l'epoca di fine lavori e correttamente ti hanno sanzionato e inoltre l'attività prevalente è la vendita e come tale .... non andava variato nulla - salvo eventuali diverse distribuzioni se eseguite.

Per quanto riguarda la risposta al punto 4 è da valutare bene si ricorrere in Commissione Tributaria, molto bene, perchè se hai ragione che non hanno espresso i giudizi dettagliatamente come le disposizioni vogliono e confermarte dalla sentenza che ti ho indicato.

Sta di fatto che per quanto dici, molto velocemente e con pochi dettagli, che non avresti dovuto proprio fare senza giustificati motivi - che poi quando si tratta di ridimensioanre una rendita - usano le molle!

Per la sanzione, la meriti tutta! e ti consiglio di pagarla subito, per non pagare molto di più dopo!

Per le verifiche urbanistiche, inoltre vanno fatte per eventualmente far combaciare la grafica e quindi la consistenza, non altro, invece per il contratto- lasciamo stare!

Comprendo l'irritazione, in parte la giustifico per l'impegno che hai profuso, ma portroppo i corni e le botte ( figurate) perchè quelle vere te le darà il cliente che a te si era affidato per iniziare a praticare una elusione fiscale!

in gamba!

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mapo55

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cagliari

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 19:26

Premessa per l'osservazione di simba64, il contratto di locazione è artigianale.

Ricapitolando: per normativa comunale sul commercio e sulle attività artigianali (ma ritengo che sia anche nazionale) una attività che trasforma o cuoce prodotti alimentari e che poi rivende senza alcuna consumazione nei locali è attività artigianale, vedasi l'esempio delle pizzerie al taglio o comunque da asporto, le paninerie e simili. L'artigiano è quella persona che acquista le materie prime e che le assembla, le modifica, le trasforma, ecc. e poi le rivende o sul suo locale o a terzi. Il commerciante invece è colui che acquista le materie prime e le rivende così come le ha acquistate senza alcuna trasformazione.

Per poter avviare questo tipo di attività è tassativamente previsto che siano soddisfatti sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi. Cioè il titolare della attività dev'essere iscritto all'albo degli artigiani ed il locale avere specifica attività artigianale. Per intenderci, un artigiano non può svolgere la propria attività in un locale commerciale e ovviamente viceversa. Ad esempio non può accedere a mutui, prestiti Il certificato di agibilità assicura l'uso del locale come artigianale. Per poter ottenere il certificato di agibilità è necessario assicurare (tra le altre cose) il regolare titolo abilitativo e l'avvenuto accatastamento con la destinazione artigianale. Se quindi salta uno di questi elementi (la destinazione catastale del locale) salta anche l'agibilità e quindi la possibilità che l'artigiano possa svolgere la propria attività in quel locale. E' quindi il locatario adesso è nei casini con probabile causa al proprietario perchè gli ha affittato un locale diverso da quello dichiarato!!

E' ovvio che quindi vi è un contrasto tra le normative e che prevalendo quella catastale mette in seria difficoltà tantissime attività.

Nella notifica del foglio di accertamento tra le motivazioni sono state richiamate solo e soltanto tutte le varie leggi che regolano il Catasto Edilizio Urbano. Null'altro, nessuna specifica motivazione. Non è stata fatta alcuna visita in loco, non hanno chiesto alcun dato o documento. Ritengo che la visita sia consistita nella schermata di google maps per la verifica dell'insegna esterna.

2^ problema la sanzione. Ha senso pretendere una sanzione per una ritardata presentazione della variazione se lo stesso ufficio verifica ed accerta che tale variazione non avrebbe dovuto essere presentata ?

Tra l'altro tale atto di contestazione è zeppo di errori, è sbagliato il richiamo alla data di presentazione della variazione e della data di avvenuta fine lavori ma sopratutto la sanzione è calcolata su due unità immobiliari e non ad una. (sicuramente un copia incolla sbagliato!!) Insomma errori talmente grossolani da inficiare l'atto di contestazione stesso.

Comunque la morale di tutto questo è che il proprietario è nei casini, non riesce ad affrontare alcuna spesa e non il tempo per fare aspettare il responso dell'eventuale ricorso in commissione tributaria.

Quindi ancora una volta uno stato fellone, debole con i forti e forte con i deboli.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 08:00

Come ho già avuto modo di dire posso comprendere e comprendo giustificando la tua irritazione!

Il buon senso aiuta!

E' anche vero che ci sono norme catastali che spesso si contraddicono da sole ed in modo evidente!

Ma è altrettanto vero che, fino a quando, non sarà provveduto a modificarle rendendole idonee ai tempi ed uniformandole alle norme degli altri enti pubblici, perchè possano essere ben comprese da tutti e adatte alle esigenze dei cittadini e non viceversa come ora, le norme esistenti vanno rispettate!

Nel tuo caso, sarebbe stato più logico consultare prima l'AdE e tastarle il polso (?) e solo dopo consultare il comune e fare le necessarie ed eventuali verifiche!

D'altra parte come già detto hai un lumicino di speranza con il ricorso alla commissione tributaria regionale come da sentenza che ti ho già indicato per il ricorso sulla risposta evasiva che ti hanno fornito, ma lasciamelo dire: i componenti la commissione sono sempre colleghi di colui che ti ha fatto lo sgarro - e non un terzo, in grado di fare l'arbitro - quindi ritengo che non si morderano mai fra loro!!!!

Quindi correrai il rischio di pagare molto di più rispetto a quello che pagheresti subito entro 60 giorni

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 11:31

"mapo55" ha scritto:


Ricapitolando: per normativa comunale sul commercio e sulle attività artigianali (ma ritengo che sia anche nazionale) una attività che trasforma o cuoce prodotti alimentari e che poi rivende senza alcuna consumazione nei locali è attività artigianale, vedasi l'esempio delle pizzerie al taglio o comunque da asporto, le paninerie e simili. L'artigiano è quella persona che acquista le materie prime e che le assembla, le modifica, le trasforma, ecc. e poi le rivende o sul suo locale o a terzi. Il commerciante invece è colui che acquista le materie prime e le rivende così come le ha acquistate senza alcuna trasformazione.




Perdonami ma qui proprio non condivido.

Dal momento in cui c'è accesso al locale da parte del pubblico e si effettua una vendita, si configura un'attivtà commerciale e come tale il locale va dichiarato commerciale.

La destinazione "laboratorio per arti e mestieri" a mio avviso è chiara, ovvero, un locale in cui l'artigiano svolge il mestiere o la sua arte, tipo un pittore, un falegname, un orafo, un sarto, ed anche un cuoco, ecc.ecc. La condizione è che non ci sia accesso di pubblico per transazioni dirette, quindi, la loro attività è finalizzata a fornire un venditore del suo prodotto artigianale, che ovviamente a sua volta occuperà un locale commerciale.

saluti

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mapo55

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 17:46

a distanza di tre anni stessa situazione, ma questa volta nell'avviso di accertamento che annulla la variazione e riporta alla categoria negozio, viene citata una importante sentenza della Corte Costituzionale n° 12025 del 10/06/2015. La sentenza viene riportata sommariamente nelle motivazioni : La zona dove è ubicata la uiu è da ritenersi a prevalenza commerciale. Facendo, altresì, riferimento alla potenzialità d'utilizzo del bene in esame, non contrastante le norme urbanistiche, si ritiene dover accertare, in primis, l'idoneità del bene a produrre ricchezza che va ricondotta prioritariamente alla sua destinazione funzionale e produttiva di attività commerciale (C/1)

Di fatti quindi l'Ufficio del Catasto accerterà la categoria non già sulla sua effettiva utilizzazione ma per la sua potenzialità produttiva in relazione alla zona ed alle caratteristiche intrinseche della uiu

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