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Argomento: Autorizzazione Comunale per accatastamento alloggi ex ATERP

Autore Risposta

amedeosiciliano

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09 Aprile 2005

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 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2021 alle ore 18:50

Concordo perfettamente quanto sopra riferito da Totonno. Aggiungo inoltre che il Tecnico che si accinge a fare la procedura docfa (a mio avviso ) debba verificare dapprima la corrispondenza delle schede planimetriche delle singole u.i. allegate agli atti dell'Aterp e non solo allo stesso tempo verificare anche che l'involucro del fabbricato risultante dalla documentazione in possesso all'Aterp, corrisponda a quanto riportato nel pregeo redatto. E' molto comodo per il Comune scaricare la colpa sugli altri sulla legittimità urbanistica dell'U.I.. State molto attenti....... specialmente in questo periodo di ecobonus

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teo84

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26 Giugno 2010

Messaggi:
162

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2021 alle ore 22:16

Rinnovo i ringraziamenti per le pronte risposte che rispetto all'unanimità.

Però la mia domanda o meglio quello che cerco non ha ricevuto risposta.

A me urge avere delucidazioni sulla categoria F/4.

Nella casistica esposta il comune dopo aver redatto pregeo vorrebbe di comune accordo con me tecnico, catastare parte delle u.i.u. nella su citata categoria, giustificando il fatto che si riserva di valutare caso per caso gli abusivismi realizzati negli anni che nella stragrande maggioranza dei casi corrispondono alla costruzione di una tettoia o di piccoli forni a legna nelle rispettive corti esclusive.

Stando a questo, rileggendo la famosa circolare 2/84, trovo dei collegamenti con la definizione della consistenza nelle aree di pertinenza cioè il comune valuta se consentire la regolarizzazione di questi manufatti ed al momento riterrebbe opportuno classare queste unità in F/4.

La circolare parla di destinazione d'uso e di consistenza... per quanto riguarda la prima ci siamo sono già definite però per quanto concerne la.consistenza da trasferire, questo no.

Secondo voi è fattibile?

A mio parere si può fare.

Voi cosa ne pensate?

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uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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15 Ottobre 2008

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2021 alle ore 10:21

No, non si può fare perchè la la documentazione che verrebbe inviata al Catasto sarebbe palesemente errata e le dichiarazioni in essa contenute sarebbero palesemente false in quanto le u.i. sono utilizzate e destinate ad abitazione di assegnatari e non sono in corso di destinazione, come si evince da certificati di regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori nonchè dai certificati di abitabilità ed agibilità oltre che dalle procedure di assegnazione, consegna degli alloggi ed iscrizione delle residenze all'anagrafe comunale. La circostanza che una pertinenza dell'abitazione sia suscettibile di variazione per il completamento di un pianificazione urbanistica non implica il censimento catastale dell'intera u.i. come unità in corso di destinazione "per contagio" palesemente falso per quanto scritto prima; inoltre, la detta porzione è esterna, non è strutturalmente connessa all'abitazione ed è chiaramente individuabile e scindibile quindi la pertinenza è suscettibile di autonomo censimento (e anche se fosse, secondo me, andrebbe censita come area urbana e non come F/4).

Il tecnico redattore ed il dichiarante sono corresponsabili di quanto dichiarano all'Agenzia delle Entrate poichè sussistono responsabilità civili e penali derivanti dalla fornitura di dichiarazioni false alla Pubblica Amministrazione ed esse sono personali, a tale scopo la norma catastale esige che nel caso il dichiarante sia una persona giuridica come un'Ente Locale, nella relazione tecnica vada chiaramente esposto nome e cognome, codice fiscale, qualifica e residenza della persona fisica che sottoscrive il documento (sindaco, assessore, dirigente o funzinario dell'U.T.C.). I dati del tecnico sono indicati nel documento e quindi riscontrabili ai fini di eventuali procedimenti disciplinari: scrivo questo perchè in fase di stipula del rogito di trasferimento, il funzionario o amministratore comunale rappresentanti dell'Ente Locale proprietario dei beni che interviene deve dichiarare che tutto quanto in atti catastali corriponde al vero compreso le destinazioni corrispondenti alla categoria catastale dichiarata, anche se non ci sono le planimetrie catastali, mancanza che l'Ufficiale rogante deve espressamente indicare nel titolo. In caso di dichiarazioni mendaci l'atto è nullo e ne derivano altre conseguenze civile e penali.

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2131

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2021 alle ore 17:42

Ciao Teo84

le categorie F/3 e F/4 vengono definite PROVVISORIE la cui validita va dai 6 ai 12 mesi (anche se tale durata è largamente disattesa), con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell'immobile.

Pertanto ritengo che NON PUOI utilizzare la categoria F/4 per risolvere il tuo caso specifico essendo i fabbricati già ultimati ed abitati.

Saluti.

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