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altezza minima per accatastare vano |

carmelo81
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Ciao a tutti, un soppalco con altezza netta pari a 1.80 m deve essere accatastato? Mi indicate la normativa di riferimento che regola le altezze minime dei vani per poter essere accatastati? Ciao e grazie Carmelo
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pozzilli
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L'altezza minima al di sotto della quale la superficie catastale non viene computata, è di 150 cm. Il tuo soppalco va quindi inserito come vano nel DocFa salvo poi indicare nel quadro C del Mod. 1NB - parte II alla voce Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230, che la sua altezza è appunto inferiore ai 230 cm. Fatti una cultura con la circolare 4/09: www.agenziaterritorio.it/sites/territori... Buon lavoro. Ernesto.
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Marlin
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Riprendo questo post per porvi un quesito, forse banale ma che mi si è verificato nella compilazione di un docfa. Ho un ambiente attiguo ad un vano principale con H tutta inferiore a 150 cm. Al catasto mi hanno detto di poligonarlo comunque con poligono in A, spuntando, ovviamente che l'altezza è inferiore a 150 cm. Vi chiedo: secondo voi nel mod. 1N seconda parte devo indicate la relativa superficie (ripeto tutta < 150) nel campo "Superficie dei vani principali ed acessori diretti aventi altezze inferiori a 230 cm"? oppure no in considerazione che tale superficie non entra a far parte del computo?
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SIMBA4
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"Marlin" ha scritto: Riprendo questo post per porvi un quesito, forse banale ma che mi si è verificato nella compilazione di un docfa. Ho un ambiente attiguo ad un vano principale con H tutta inferiore a 150 cm. Al catasto mi hanno detto di poligonarlo comunque con poligono in A, spuntando, ovviamente che l'altezza è inferiore a 150 cm. Vi chiedo: secondo voi nel mod. 1N seconda parte devo indicate la relativa superficie (ripeto tutta < 150) nel campo "Superficie dei vani principali ed acessori diretti aventi altezze inferiori a 230 cm"? oppure no in considerazione che tale superficie non entra a far parte del computo? Salve la puoi anche indicare quella sup. nel quadro C1 punto 6), ma sostanzialmente non cambia nulla ai fini della rendita proposta. Saluti cordiali
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Marlin
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Si lo so che non cambia nulla ma spero che non rappresenti motivo di rifiuto se non la indico Cordialità
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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"Marlin" ha scritto: Si lo so che non cambia nulla ma spero che non rappresenti motivo di rifiuto se non la indico Cordialità Non credo perchè detta sup. viene già inserita in automatico al quadro C1 punto 1-2 di cui con h inferiore 150 cm m2. Saluti cordiali
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Marlin
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Torremaggiore (FG)
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Si hai ragione. Sono d'accordo con te ed è così che mi comporterò. Ma sai, il dubbio viene sempre quando leggi una frase e la intepreti per il significato che porta. Leggere: "Superficie dei vani principali ed acessori diretti aventi altezze inferiori a 230 cm" significa che comprende anche quelle relative ai vani con h
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boman
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26 Novembre 2010
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Volevo condividere il mio pensiero per quanto riguarda l'altezza minima e la differenza che c'è tra CONSISTENZA CATASTALE e SUPERFICIE CATASTALE. Il mio vuole essere un confronto di opinioni... L'attuale metro di misurazione delle unità immobiliari per il calcolo della rendità è la CONSISTENZA catastale che segue i dettami del DPR 1142/1949 ovvero il "vano" per le categorie A e i mq "utili" per le categorie C. La superficie catastale è invece quella definita dal dpr 138/98 emanato per la definizione delle unità immobiliari al metro quadro "lordo" in prospettiva futura di utilizzo (famosa riforma catastale). La superficie catastale, ovvero quella calcolata attraverso i poligoni, ad oggi rappresenta soltanto una dato indicativo e non concorre al calcolo della rendita catastale. Sul DPR 1142/1949 non viene mai menzionata l'altezza minima di un vano (spero di non sbagliarmi). Il 1,50 mt viene invece fuori soltanto con il dpr 138/98 (poligoni) ove viene detto che le aree sotto il 1,50 mt NON devono essere considerate per il calcolo della SUPERFCIE catastale ma non dice che non devono essere considerate per il calcolo della CONSISTENZA catastale. Tutto quanto sopra premesso per dire che, a mio avviso, l'altezza minima di 1,50 mt non è un fattore per definire la CONSISTENZA catastale e quindi la rendita catastale. Esempio: se io ho un vano accessorio diretto o indiretto inferiore al 1,50 mt di altezza quel vano andrò a considerarlo 1/3 o 1/4 per il calcolo della CONSISTENZA (ovvero rendita) anche se quel vano mi vale zero per il calcolo della SUPERFICIE catastale. Vi riporto un'interessante domanda-risposta redatto quale istruzione per gli operatori di sportello nell'accettazione docfa. Clicca sull'immagine per vederla intera
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samsung
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Temo che la risposta al quesito 13 contenga qualche imprecisione. A parte il continuare sul solco della domanda, nel considerare omogenee le superfici utile con quelle lorde, che potrebbe andare bene nel dialogo parlato, un po' meno in un documento scritto. A parte ciò, la questione del 10% massimo non so da dove provenga se non dal fraintendimento della discrezionalità applicabile a qualunque tipo di unità immobiliare. La norma parla di riduzioni (non quantificate) in base alla fruibilità degli spazi. A parte quindi la delusione apportata dalla qualità di una risposta poco meditata, il concetto base e cioè che la superficie catastale circoscrive spazi differenti dalla superficie di riferimento della consistenza mi pare ribadito e confermato. Daltronde più volte in questo forum che ha visto e vedrà ancora punti di vista differenti scontrarsi, su questo punto mi pare ci sia unanimità. Le conclusioni a cui sei giunto sono corrette. PS: Tra l'altro dovrò a breve accatastare un piccolissimo locale di altezza inferiore al metro e mezzo per permetterne la vendita, sono curioso di vedere se partirà un errore del programma quando rileverà una superficie catastale pari a zero a fronte della consistenza di un vano.
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geo_roma
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11 Febbraio 2008
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"samsung" ha scritto: Tra l'altro dovrò a breve accatastare un piccolissimo locale di altezza inferiore al metro e mezzo per permetterne la vendita, sono curioso di vedere se partirà un errore del programma quando rileverà una superficie catastale pari a zero a fronte della consistenza di un vano. Salve, ti anticipo che nel caso che hai prospettato, la procedura ti genera un errore. Dovrai necessariamene creare 1 mq di poligono con altezza > 150 cm al fine di avere una consistenza catastale di almeno 1 mq. Saluti e buon lavoro.
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alex79
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23 Maggio 2013 alle ore 10:05
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como
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"samsung" ha scritto:
A parte ciò, la questione del 10% massimo non so da dove provenga se non dal fraintendimento della discrezionalità applicabile a qualunque tipo di unità immobiliare. Ciao Samsung, il computo del 10% è riferito alla percentuale massima da applicare sulle dipendenze accessorie. L'allegato inserito da Boman riporta un errore in quanto è stata troncata una parte della risposta proprio prima della parte sulla percentuale del 10%. Riporto la parte corretta della risposta al quesito: " La superficie degli accessori diretti dei negozi ( retro, sottonegozio, bagni e simili) va ragguagliata alla superficie principale con un coefficiente che tiene conto della loro minore produttività che in provincia di Milano è stato assunto pari al 50%. Le dipendenze accessorie (aree e terrazzi usufruibili in modo esclusivo, serre o piccoli locali di sgombero, cortili, chioschi o aree scoperte e simili) vanno computate in misura massima del 10% della somma della consistenza dei locali principali ed accessori." Cordiali saluti
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claudioc1964
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19 Settembre 2022 alle ore 11:47
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Buongiorno, mi collego a questa discussione per sottoporre un mio problema. Ho un immobile con relativa cantina. Il tutto regolarmente accatastato; inoltre c'è anche il sottoscala presente nella scala condominiale che risulta di proprietà e richiamato nell'atto di acquisto. Si tratta di un locale lungo 205 cm, largo 100 con altezza che parte da 180 ed arriva a 60. Dovendo vendere l'immobile il notaio incaricato mi sta chiedendo dell'accatasmento di detto sottoscala. Ho dato incarico al geometra di controllare, ma nel frattempo volevo sentire voi in merito. Grazie e saluti.
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Orlando1973
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Buongiorno . Perche' non ti fidi del tecnico che hai incaricato ? Comunque come indicato dal notaio il sottoscala và accatasto richiamando l'atto di acquisto .
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"claudioc1964" ha scritto: Buongiorno, mi collego a questa discussione per sottoporre un mio problema. Ho un immobile con relativa cantina. Il tutto regolarmente accatastato; inoltre c'è anche il sottoscala presente nella scala condominiale che risulta di proprietà e richiamato nell'atto di acquisto. Si tratta di un locale lungo 205 cm, largo 100 con altezza che parte da 180 ed arriva a 60. Dovendo vendere l'immobile il notaio incaricato mi sta chiedendo dell'accatasmento di detto sottoscala. Ho dato incarico al geometra di controllare, ma nel frattempo volevo sentire voi in merito. Grazie e saluti. Buonasera Il controllo del tecnico deve riguardare la proprietà, perchè non è sufficiente assolutamente la descrizione nell'atto di acquisto dell'abitazione con cantina, di un accessorio che non è catastalmente identificato, in quanto non trascritto e non volturato in sede di acquisto. In parole povere la proprietà del sottoscala deve essere dimostrata non semplicemente con il fatto che sia riportata la descrizione del sottoscala senza che questo sia identificabile catastalmente. Non c'è la certezza che il venditore iniziale non abbia inserito la descrizione del sottoscala in tutti gli atti di trasferimento delle altre porzioni di UIU che fanno parte dell'edificio in condominio. Bisognerebbe coinvolgere tutti gli altri proprietari e fargli sottoscrivere una dichiarazione che riconosca che la proprietà del sottoscala non è condominiale e di proprietà esclusiva del soggetto che ne vanta il diritto di proprietà esclusivo. Riguardo al catasto, appurata e certificata la proprietà esclusiva in carico al cliente di claudioc1964, il geometra incaricato potrà accatastare l'immobile in afferenza, con nuovo subalterno, ed intestarlo all'esatta ditta legittimamente proprietaria.
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claudioc1964
Iscritto il:
19 Settembre 2022 alle ore 11:47
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Premessso che la storia dell'immobile risale al 72 e che probabilmente alcuni precedenti proprietari, per limiti anagrafici, sono passati a miglior vita, ma le cantine non hanno un Subalterno. Nel primo atto, ossia quello con cui il costruttore / proprietario dell'immobile vende al primo proprietario è regolarmente citato.
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