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accorpamento A/2 con C/2 che funge da locale tecnico funzionale all-appartamento |

Geomgb
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con la circolere 02/2016 si fa presente che se un locale ha accesso autono e trattasi di cantine o sottottetti, vanno censite come unita' a se stanti. il quesito e' se trattasi di locale tecnico a servizio dell-appartamento si puo' effettuare la fusione????? superando la circolare sopra menzionata??? grazie
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Orlando1973
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04 Maggio 2015 alle ore 16:51
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Secondo me no . Come dice la circolare se ha accesso indipendente va censito a se stante .
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EALFIN
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Se per locale tecnico intendi una centrale termica, un locale autoclave, o comunque qualsiasi simile locale che sia comunque diverso da magazzino, sgombero, soffitta, deposito, garage, ecc. lo puoi senz'altro fare (tranne nei casi di particolari destinazioni che ora mi sfuggono). Anche perchè io l'ho fatto tranquillamente nel 2017 in più di un'occasione e non ho avuto problemi.
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Geomgb
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"EALFIN" ha scritto: Se per locale tecnico intendi una centrale termica, un locale autoclave, o comunque qualsiasi simile locale che sia comunque diverso da magazzino, sgombero, soffitta, deposito, garage, ecc. lo puoi senz'altro fare (tranne nei casi di particolari destinazioni che ora mi sfuggono). Anche perchè io l'ho fatto tranquillamente nel 2017 in più di un'occasione e non ho avuto problemi. E' quello che pensavo io , e' un locale caldaia che è indispensabile per la casa.
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Geomgb
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"EALFIN" ha scritto: Se per locale tecnico intendi una centrale termica, un locale autoclave, o comunque qualsiasi simile locale che sia comunque diverso da magazzino, sgombero, soffitta, deposito, garage, ecc. lo puoi senz'altro fare (tranne nei casi di particolari destinazioni che ora mi sfuggono). Anche perchè io l'ho fatto tranquillamente nel 2017 in più di un'occasione e non ho avuto problemi. Avresti qualche riferimento normativo??? grazie
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Geomgb
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Qualcuno ha qualche riferimento normativo??????? grazie....
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Orlando1973
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04 Maggio 2015 alle ore 16:51
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La circolare 2/2016 è relativa al nuovo censimento di u.i. . Nel tuo caso , se non ho capito male è una variazione . Puoi fare la fusione solo se sono comunicanti , scala interna o altro . Nel tuo caso se non sono comunicanti non puoi accorpare la CT all'abitazione , puo' essere pertinenza , inscindibile con l'appartmento , quello che vuoi , ma la devi censire a se stante. Non vedo quale è il problema a costituire 2 u.i. . Io in un caso recente accatasto baita in montagna , classico 2 piani con a p.1° cucina,WC e camera , a piano terra un'unico ripostiglio a servizio dell'abitazione , ho dovuto costituire 2 u.i. , un'abitazione a3 per il P1° ed un c2 per il ripostiglio a PT .
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Geomgb
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"Orlando1973" ha scritto: La circolare 2/2016 è relativa al nuovo censimento di u.i. . Nel tuo caso , se non ho capito male è una variazione . Puoi fare la fusione solo se sono comunicanti , scala interna o altro . Nel tuo caso se non sono comunicanti non puoi accorpare la CT all'abitazione , puo' essere pertinenza , inscindibile con l'appartmento , quello che vuoi , ma la devi censire a se stante. Non vedo quale è il problema a costituire 2 u.i. . Io in un caso recente accatasto baita in montagna , classico 2 piani con a p.1° cucina,WC e camera , a piano terra un'unico ripostiglio a servizio dell'abitazione , ho dovuto costituire 2 u.i. , un'abitazione a3 per il P1° ed un c2 per il ripostiglio a PT . Si, come ho anticipato nella domanda, il locale non è nell'elenco delle categorie (magazzino, deposito, cantine, stalle ecc ecc) ma è un locale tecnico a servizio esclusivo dell'abitazione, dove si trovano, la caldaia e l'autoclave che invadono tutta la superfice, quindi un accessorio non comunicante dell'appartamento, ma indispensabile per l'appartamento. l'accorpamento secondo me è possibile, anche per una questione di tasse comunali, IMU.
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Orlando1973
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Secondo me no se non è comunicante , senti il tuo ufficio provinciale . Per l'IMU non sussiste nessun problema perche' se fai un C/2 a parte , spetta agevolazione 1° casa per un pertinenza cat. C/2 ed una pertinenza cat. C/6 .
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EALFIN
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"Geomgb" ha scritto: "EALFIN" ha scritto: Se per locale tecnico intendi una centrale termica, un locale autoclave, o comunque qualsiasi simile locale che sia comunque diverso da magazzino, sgombero, soffitta, deposito, garage, ecc. lo puoi senz'altro fare (tranne nei casi di particolari destinazioni che ora mi sfuggono). Anche perchè io l'ho fatto tranquillamente nel 2017 in più di un'occasione e non ho avuto problemi. Avresti qualche riferimento normativo??? grazie Punto 3.3.2. della Circolare 2/E del 1° febbraio 2016. Individuazione delle autorimesse e della cantine. Si parla (solo) di cantine e di depositi (anche sottotetto). Del resto una centrale termica, un locale autoclave, ecc. non possono avere autonomia funzionale e reddituale perchè servono per riscaldare la casa e per alimentare l'impianto idrico della casa. Una cantina. un deposito e una soffitta con accesso indipendente possono benissimo essere utilizzate, cedute e/o affittate a terzi indipendentemente dalla casa.
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marcusweit
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3.3.2. Individuazione delle autorimesse e delle cantine Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. Buonasera colleghi, del punto sopra menzionata vorrei aprire una discussione per affrontare meglio la situazione: 1) Il punto in questione non dovrebbe prendere in considerazione le Variazioni, secondo voi anche le variazioni in ampliamento di elementi come cantine e depositi? 2) leggendo con attenzione ho inteso che le autorimesse (come anche cantine e depositi) con accesso unico da resede esclusivo dell'unità residenziali non devono più essere individuate separatamente. Si parla che le autorimesse devono avere accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni. (a mio avviso la corte esclusiva deve esser letta del garage e non dell'unità residenziale) 3) Quand indica l'autonomia funzionale e reddituale vuol dire che qualsiasi locale tecnico o similare non va inteso come cantina deposito e dunque inserito nella maggior consistenza dell'unità immobiliare? Grazie mille per l'attenzione
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M.IVAN
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buongiorno il miocaso è similare perchè mi trovo a che fare con dei locali tecnci peertinenza di altri edifici, cercherò di essere breve sto accatastando alcuni immobili in campagna dove i principali sono l'abitazione dell'imprenditore agricolo e un laboratorio per la lavorazione del miele, vi sono poi - due piccoli locali tecnici, il primo locale per filtraggio e potabilizzazione acqua, il secondo locale per boiler e centrale termoidraulica per acqua calda sanitaria - una pergola con copertura in canne che dovrebbe servire per deposito delle arnie considero come B.C.N.C. - una piscina a servizio dell'abitazione e adiacente una pergola - una tettoia che funge da posto auto per un automezzo agricolo. tutte le costruizioni insistono su mappali diversi stesso proprietario, quindi con il TM ho ricavato altrettanti nuovi mappali (a eccezzione della piscina), tutti hanno accessi indipendenti dal terreno privato però i due locali tecnici (5 mq) non possono avere autonomia funzionale e reddituale, quindi li accatasterò come b.c.n.c. così pure le due pergole, mentre assegnerò il C/6 alla tettoia, A/2 all'abitazione e C/3 al laboratorio per il miele... ora..è vero la circolare parla di "autorimesse ecc. presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva" ed inoltre considera indispensabile iil requisito dell'autonomia funzionale e reddituale, da ciò penso che due piccoli locali tecnici che di fatto non possono produrre reddito, come peraltro due pergole, si possano considerare come B.C.N.C alle due costruzioni principali, non potrei fonderle perchè non comunicanti.. grazie
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