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Accatastare UNITA' IMMOBILIARI COLLABENTI F2 |

geoalfa
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Accatastare UNITA' IMMOBILIARI COLLABENTI F2 Si accatastano le UI COLLABENTI in categoria catastale F2 un fabbricato, o porzione, che NON risulta essere in grado di produrre reddito autonomo perchè non recuperabile se non attraverso lavori di: -> o manutenzione ordinaria -> o manutenzione straordinaria. Nella redazione del documento è opportuno: a - Redigere la relazione tecnica. b - Rappresentare graficamente sull' Elaborato planimetrico rappresentando tutti i livelli di piano preesistenti. Nella introduzione in atti di un immobile collabente si usano le seguenti causali: 1 - Se proviene dal Catasto Terreni la dichiarazione di fabbricato urbano si usa "NUOVA COSTRUZIONE". Nella relazione tecnica allegata al quadro D va descritto dettagliatamente : -> lo stato dell'immobile ( situazione, dei solai o/o della copertura crollati o parzialmente crollati); -> allegare l’autocertificazione a firma dell’intestatario dichiarante (ai sensi del DPR 445/2000) i motivi dell'inagibilità, attestante che il fabbricato è privo di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. 2 - Se già presente nel NCEU va indicata la Denuncia di Variazione con la causale: > " Variazione della destinazione d'uso da ...... a ...... " > " Da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a Unità Collabente. Nella relazione tecnica quadro D dove si cita la presenza dell' allegata relazione tecnica va indicato: -> Il numero di protocollo di rilascio del Certificato di Inagibilità permanente ( COLLABENZA ) rilasciato del Comune. -> La relazione sullo stato dell’immobile deve essere prodotta su documento da allegare a parte (e non nel quadro D del DocFa dove lo spazio è limitato a contenere pochi caratteri). -> deve essere corredata da documentazione fotografica. Tutto a firma del professionista incaricato. Il Vademecum DO.C.FA. versione 1.0 (luglio 2022) alla pagina 26 fornisce le indicazioni succinte ma precise per le unità collabenti. I riferimenti normativi sono: - D.M. 2gen1998, n.28 – art.3 c 2, art.6 c 1 lettera c) di prassi della Direzione Centrale, Cartografia e Pubblicità immobiliare - Circolare 9 del 26 novembre 2001, paragrafo 7 - Circolare N. 2 del 9 luglio 2010, paragrafo 3 lettera a) - Nota Protocollo 29439 e 29440 del 30 luglio 2013 - Circolare N. 27/E del 13 giugno 2016, paragrafo 1.1
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EFFEGI
f.g.
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"Burbe" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: Accatastare UNITA' IMMOBILIARI COLLABENTI F2 Si accatastano le UI COLLABENTI in categoria catastale F2 un fabbricato, o porzione, che non risulta essere in grado di produrre reddito autonomo perchè non recuperabile se non attraverso lavori di manutenzione straordinaria. Nella redazione del documento è opportuno: a - Redigere la relazione tecnica. b - Rappresentare graficamente esclusivamente sull' Elaborato planimetrico rappresentando tutti i livelli di piano preesistenti. Nella introduzione in atti di un immobile collabente si usano le seguenti causali: 1 - Se proviene dal Catasto Terreni la dichiarazione di fabbricato urbano si usa "NUOVA COSTRUZIONE". Nella relazione tecnica quadro D va descritto dettagliatamente : -> lo stato dell'immobile; -> i motivi dell'inagibilità( situazione, dei solai o/o della copertura crollati o parzialmente crollati), e degli allacciamenti ai pubblici servizi: acqua, luce, gas. 2 - Se già presente nel Nuovo Catasto Urbano va indicata la: Denuncia di Variazione con la causale : > " Variazione della destinazione d'uso da ...... a ...... " > " Da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a Unità Collabente. Nella relazione tecnica quadro D - va indicato il numero di protocollo di rilascio del Certificato di Inagibilità permanente ( COLLABENZA ) rilasciato del Comune. Salve Il testo evidenziato in rosso è sbagliato perchè è il contrario di quanto disposto dall'Agenzia. L'Agenzia stabilisce che i fabbricati sono considerati non utilizzabili e quindi collabenti ed iscrivibili nella categoria F2, quando la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. cfr. Nota AdE Prot. 29440 del 30/07/2013 Saluti Invece è proprio quella frase in rosso che rappresenta la condizione necessaria per poter considerare un fabbricato collabente. Il fabbricato NON deve poter essere recuperato con lavori di manutenzione ordinaria ma solo con interventi di manutenzione straordinaria. Saluti. EDIT: Mi CORREGGO: intendevo riferirmi ai lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e non ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ho letto male la frase in rosso.
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st-topos
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buongiorno credo che questa volta, stranamente, abbia ragione Burbe. La circolare richiamata recita testualmente "......ed in tutti i casi in cui la concreta utilizzabilità non è conseguibile con i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.........." Non credo che vi possano essere dubbi in proposito.
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Pippocad
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F/2 - Unità collabenti è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Non è sufficiente che abbiano bisogno di una semplice manutenzione straordinaria per poterle considerare collabenti. Altrimenti ci sarebbe mezzo patrimonio edilizio italiano collabente.
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EFFEGI
f.g.
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Mi CORREGGO: intendevo riferirmi ai lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e non ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ho letto male la frase in rosso. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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"Burbe" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: Mi CORREGGO: intendevo riferirmi ai lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e non ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ho letto male la frase in rosso. Saluti Vista l'ammissione, te la concedo questa tua affermazione anche se non è del tutto corretta. Ma si sa come ti brucia darmi ragione.. Saluti Assolutamento non è come pensi. Non ti ho ragione quando scrivi cavolate caro Totonno, e quando entri in geolive con nickname diversi solo per scrivere stronzate. Io ho la consapevolezza di poter commettere errori, ma cosa succede quando ci si trova di fronte (su un social) a una persona come te, incapace di ammettere di aver sbagliato? A te la risposta. Ma ricorda che: “Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono.” cit. Aritostele Saluti.
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geoalfa
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Nel prot 29440 30lug2013 AdE-DGCCC, .... VIENE PRECISATO CHE: Le costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado , che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante. In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini di identificazione, " possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso" . ..... ..... " per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza e inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti quei casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con i soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas." ecc... ecc. Ebbene, non comprendo cosa volete dimostrare, che ho omesso le manutenzioni ordinarie? Bastava segnalarlo e vrei corretto, come ho fatto! A parte le offese che il caro Totonno, Totonno1, ecc.. Dustin, Dustin1, 2 3, ecc.. Burbe, Burbe1, ecc.... e quant'altri nickname! Offese gratuite che chiedo vengano depennate. Cordialità
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Pippocad
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"geoalfa" ha scritto: Ebbene, non comprendo cosa volete dimostrare, che ho omesso le manutenzioni ordinarie? Bastava segnalarlo e vrei corretto, come ho fatto! Cordialità Nel tuo primo post hai scritto: "che non risulta essere in grado di produrre reddito autonomo perché non recuperabile se non attraverso lavori di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria". Quello che volevo dire io è che non è sufficiente che sia un edificio che necessita di una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione importante per poter essere censito come collabente. Deve essere proprio un RUDERE totalmente inabitabile (esempio: perché manca il tetto, sono caduti i solai, manca una parete perimetrale, ecc.). Saluti Edit, qualche esempio: www.visureitalia.com/smartfocus/wp-conte... https://img.edilportale.com/News/75992... https://www.infoiva.com/wp-content/upl...
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vecchi_italo
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Sarebbe opportuno che l’autore riveda completamente il suo post iniziale. Per le caratteristiche delle F/2 (perdita del tutto della capacità reddituale) ha scritto poco e, come è stato rilevato, non totalmente corretto. La relazione sullo stato dell’immobile deve essere prodotta su documento da allegare a parte (e non nel quadro D del Docfa dove lo spazio è limitato a contenere pochi caratteri) e deve essere corredata da documentazione fotografica, tutto a firma del professionista incaricato. Nella relazione del quadro D del Docfa si cita la presenza in allegato della relazione tecnica. Non occorre allegare alcun certificato del Comune sulla inagibilità del fabbricato ma occorre invece allegare l’autocertificazione a firma dell’intestatario dichiarante (ai sensi del DPR 445/2000) attestante che il fabbricato è privo di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Il Vademecum DO.C.FA. versione 1.0 (luglio 2022) alla pagina 26 fornisce le indicazioni succinte ma precise per le unità collabenti, sarebbe bastato il copia e incolla giusto. I riferimenti normativi sono: - D.M. 2 gennaio 1998, n.28 – art.3 comma 2, art.6 comma 1 lettera c) e di prassi della Direzione Centrale, Cartografia e Pubblicità immobiliare - Circolare 9 del 26 novembre 2001, paragrafo 7 - Circolare N. 2 del 9 luglio 2010, paragrafo 3 lettera a) - Nota Protocollo 29439 e 29440 del 30 luglio 2013 - Circolare N. 27/E del 13 giugno 2016, paragrafo 1.1
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Orlando1973
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"vecchi_italo" ha scritto: Sarebbe opportuno che l’autore riveda completamente il suo post iniziale. Per le caratteristiche delle F/2 (perdita del tutto della capacità reddituale) ha scritto poco e, come è stato rilevato, non totalmente corretto. La relazione sullo stato dell’immobile deve essere prodotta su documento da allegare a parte (e non nel quadro D del Docfa dove lo spazio è limitato a contenere pochi caratteri) e deve essere corredata da documentazione fotografica, tutto a firma del professionista incaricato. Nella relazione del quadro D del Docfa si cita la presenza in allegato della relazione tecnica. Non occorre allegare alcun certificato del Comune sulla inagibilità del fabbricato ma occorre invece allegare l’autocertificazione a firma dell’intestatario dichiarante (ai sensi del DPR 445/2000) attestante che il fabbricato è privo di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Il Vademecum DO.C.FA. versione 1.0 (luglio 2022) alla pagina 26 fornisce le indicazioni succinte ma precise per le unità collabenti, sarebbe bastato il copia e incolla giusto. I riferimenti normativi sono: - D.M. 2 gennaio 1998, n.28 – art.3 comma 2, art.6 comma 1 lettera c) e di prassi della Direzione Centrale, Cartografia e Pubblicità immobiliare - Circolare 9 del 26 novembre 2001, paragrafo 7 - Circolare N. 2 del 9 luglio 2010, paragrafo 3 lettera a) - Nota Protocollo 29439 e 29440 del 30 luglio 2013 - Circolare N. 27/E del 13 giugno 2016, paragrafo 1.1 Altro Nick , ti fai domande , ti rispondi da solo . Ma sei normale ?
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