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Autore Accatastamento fabbricato demolito

prandino

Iscritto il:
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28

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Verona

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 11:21

Buongiorno a tutti,



vi pongo un quesito, se allo stato attuale sulla particella 100 ho subalterno 1 (PIANO TERRA proprietą di ANDREA) e 2 (PIANO PRIMO proprietą di LUCA) aventi ognuno una porzione di area pertinenziale rispettivamente a destra per il sub 1 e sinistra per il sub 2. Nel momento in qui vado a demolire il fabbricato per la realizzazione di una bifamiliare affiancata, risulterą che Andrea e Luca sono comproprietari di entrambe le bifamiliari nella pratica di accatastamento?

Grazie in anticipo

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Autore Risposta

SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria cittą Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 11:58

Salve

Per la porzione di terreno su cui sorgeva il fabbricato demolito, direi di SI.

Cordiali saluti

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

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 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 14:41

"SIMBA4" ha scritto:
Salve

Per la porzione di terreno su cui sorgeva il fabbricato demolito, direi di SI.

Cordiali saluti





Simba ha ragione, dove ricadeva la sagoma sono comproprietari del terreno, per le porzioni di resede privato, no.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 23:10

Se le unitą e rispettive aree esclusive ricadevano tutte nella stessa particella condominiale ente urbano, in sede di demolizione del fabbricato per la successiva non fedele ricostruzione (in quanto a sagoma, posizione, ecc.), il condominio non viene ricostituito e quindi la particella ente urbano diventa di proprietą di entrambi gli intestatari delle unitą immobiliari ricadenti a suo tempo nella medesima particella.

Quindi tutte le nuove unitą ricadenti nell'ex particella ente urbano oggetto di demolizione dovranno essere intestate in comproprietą a tutti gli intestatari delle unitą demolite, indicando le quote relative sulla base di quanto prevede la norma ed inserendo l'ulteriore specificazione del diritto "QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE".

Non sono convinto che si possano scindere le aree esclusive rispetto al lotto edificato in condominio, conservando per le stesse aree esclusive la medesima intestazione prima della demolizione e per l'area di sedime del fabbricato un'intestazione comune fra tutti i possessori degli appartamenti demoliti.

A mio avviso detta distinzione potrą operare solo se le suddette aree esclusive avevano un proprio identificativo autonomo tale da creare delle particelle graffate (area esclusiva e rispettivo appartamento).

Infatti, ad esempio, se compro un appartamento (sub 1) con corte esclusiva ad essa graffata (sub 2) alla fine io compro e trascrivo sempre una porzione ricadente su una particella condominiale ente urbano.

Sempre ad esempio, se demolisco totalmente un fabbricato e non lo ricostruisco, non mi pare che si possano fare delle scissioni di aree urbane da costituire sulla base dell'eventuale presenza, in precedenza, di corti esclusive.

Anche se ad onor del vero, in alcuni casi di demolizione parziale di un'unitą immobiliare posta da cielo a terra in un fabbricato condominiale, ho sempre attribuito l'area demolita quale corte esclusiva dell'unitą demolita parzialmente, dopo aver spiegato, anche con allegati al Docfa, la situazione (ovvero che l'area derivata da demolizione parziale di un edificio posto su un ente rubano condominiale in precedenza era solo accupata dall'unitą dell'unica ditta interessata dalla variazione Docfa e/o Pregeo).

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prandino

Iscritto il:
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28

Messaggi:
249

Località
Verona

 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2020 alle ore 15:17

Grazie mille delle risposte.

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