Se le unitą e rispettive aree esclusive ricadevano tutte nella stessa particella condominiale ente urbano, in sede di demolizione del fabbricato per la successiva non fedele ricostruzione (in quanto a sagoma, posizione, ecc.), il condominio non viene ricostituito e quindi la particella ente urbano diventa di proprietą di entrambi gli intestatari delle unitą immobiliari ricadenti a suo tempo nella medesima particella.
Quindi tutte le nuove unitą ricadenti nell'ex particella ente urbano oggetto di demolizione dovranno essere intestate in comproprietą a tutti gli intestatari delle unitą demolite, indicando le quote relative sulla base di quanto prevede la norma ed inserendo l'ulteriore specificazione del diritto "QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE".
Non sono convinto che si possano scindere le aree esclusive rispetto al lotto edificato in condominio, conservando per le stesse aree esclusive la medesima intestazione prima della demolizione e per l'area di sedime del fabbricato un'intestazione comune fra tutti i possessori degli appartamenti demoliti.
A mio avviso detta distinzione potrą operare solo se le suddette aree esclusive avevano un proprio identificativo autonomo tale da creare delle particelle graffate (area esclusiva e rispettivo appartamento).
Infatti, ad esempio, se compro un appartamento (sub 1) con corte esclusiva ad essa graffata (sub 2) alla fine io compro e trascrivo sempre una porzione ricadente su una particella condominiale ente urbano.
Sempre ad esempio, se demolisco totalmente un fabbricato e non lo ricostruisco, non mi pare che si possano fare delle scissioni di aree urbane da costituire sulla base dell'eventuale presenza, in precedenza, di corti esclusive.
Anche se ad onor del vero, in alcuni casi di demolizione parziale di un'unitą immobiliare posta da cielo a terra in un fabbricato condominiale, ho sempre attribuito l'area demolita quale corte esclusiva dell'unitą demolita parzialmente, dopo aver spiegato, anche con allegati al Docfa, la situazione (ovvero che l'area derivata da demolizione parziale di un edificio posto su un ente rubano condominiale in precedenza era solo accupata dall'unitą dell'unica ditta interessata dalla variazione Docfa e/o Pregeo).