"gianni04" ha scritto:
Del resto questo è confermato anche dalla estrapolazione del passaggio della circolare 4/2009 come allegata sopra, nella quale si legge chiaramente che non c'è assoluto obbligo di produrre due TM, come sostiene l'UP di Firenze e altri (?) come detto da Paolo Zeroni, Totonno e altri (ved. precedenti discussioni)
Ciao, Gianni
04, (lo 04 lo devo mettere per distinguerti e non confondere con altri omonimi e per non equivocare con altri che mi hanno tolto il saluto).
Grazie per darmi occasione di puntualizzare.
Cerco solo di fare chiarezza sul mio pensiero. Non cerco consensi e non voglio far cambiare idea a nessuno.
A me, Gianni
04 non pare proprio sia così come sostieni, non so si era capito...
Mi puoi dire, quale sia l'articolo della circolare 4/2009 (Prot. 57354) che istituisce l'obbligo dei due TM? Nella circolare non c'è. La circolare che tu hai citato e del quale io non ho estrapolato nulla perchè non c'è nulla, modifica (e non annulla) la circolare 2/1984 nell'utilizzo dell'Elaborato planimetrico, laddove si parla di frazionare un area urbana che si stralci dal lotto edificato. Niente sulla demolizione e ricostruzione.
Quello che, invece, sopra ho riportato è una estrapolazione dei Chiarimenti operativi sulla circolare 4/2009 Prot. 17471 del 31/03/2010.
Nel rileggere tutta la discussione estrapolo quanto giustamente ha scritto
Lucanto con il quale mi scuso perchè non ho dato tanto peso al suo giustissimo intervento. Egli scrive:
"
Nel caso di demolizione totale, bisogna tener conto anche della lettera circ. 17471 del 31 marzo 2010, Adozione versione 4.0 della procedura Docfa. Chiarimenti operativi. Pag. 4. Tale lettera non precisa, tuttavia, se il discorso vale anche per demolizione e successiva ricostruzione. Tale mancanza, favorisce la diversa interpretazione sulla questione, pertanto reputo opportuno che si verifichi l'orientamento espresso dal singolo Ufficio Provinciale, in attesa di un più esplicito chiarimento della Direzione Centrale."
Nella Circolare operativa, della quale ho riportato il periodo inerente la discussione, e solo quello, perchè non ne ho trovati altri che parlino pure della ristrutturazione, evidentemente è implicito che riguardi tutte le demolizioni totali di qualsiasi natura esse siano, altrimenti, andava per forza fatta una distinzione.
Si parla di "DEMOLIZIONE TOTALE" su un lotto edificato. E quando si ha una demolizione si deve procedere al tipo mappale e poi al docfa relativo alla soppressione dei subalterni presenti all'urbano e costituzione di una area, non di un nuovo fabbricato. Non fa distinzioni, poi, la norma, sul futuro dell'area di resulta, anche perchè sull'area interessata qualcosa andrà fatto, perchè si sa bene che l'F1, è una categoria fittizia che ha carattere di provvisorietà. La nota cita il caso in cui la particella ritorni ad essere rurale e detta le disposizioni pure per questo. Ma la ricostruzione della particella su una area già edificata ed oggetto di demolizione totale deve partire da una area urbana originata dalla procedura dettata dalle disposizioni suddette essendo area di resulta, per l'appunto di una fabbricato totalmente demolito. Il nuovo edificio, a come stanno adesso le disposizioni di norma, se costruito su un area oggetto in precedenza di demolizione totale e quindi già censita all'urbano, deve necessariamente provenire da una area urbana.
Un'altra cosa. La circolare 2/84 non è stata annullata e, se pur desueta, è ancora vigente. Non possiamo non applicarla solo perchè è vecchia. Non abbiamo ancora una norma che la sostituisca su quest'argomento. Va oviamente applicata con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e che prima non esistevano. L'istituto dell'autodichiarazione, ad esempio, prima non c'era ed era l'ufficio che doveva dichiarare per cui aveva l'obbligo di andare a verificare sul posto le comunicazioni che gli utenti dovevano presentare al Catasto in modo che potessero ottemperare alla verifica. La demolizione aveva tutto questo iter che oggi non è più applicabile, ma la procedura di accatastamento nelle sue fasi non cambia e con le procedure di oggi si attua esattamente quello che la normativa catastale richiede. Soprattutto in Pregeo, dove, ripeto non esiste una tipologia codificata di demolizione e ricostruzione per cui dobbiamo far approvare l'intervento in modalità manuale e agire sulla discrezionalità dell'ufficio che può scegliere se applicare la norma catastale alla lettera, oppure no, creando disparità di procedure tra i vari UP d'Italia. In Docfa, all'urbano, invece è appurato, grazie al cielo, anche in questa discussione è emerso, che ci vogliano due pratiche, una per demolizione e una per ricostruzione. Ovviamente se il tipo mappale è unico, l'estratto di mappa aggiornato risulta difforme dal primo docfa di demolizione.
Vorrei capire, per ultimo, che tipo di sondaggio si sia fatto nelle guide per sostenere quale sia la maggioranza degli UP che attua una procedura invece di un altra....C'è fondamento in quello che si sostiene oppure no?
Buona serata.