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Proprietà dei dati digitali |

path
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Montevarchi
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Salve a tutti, non trovo risposta nel codice deontologico dei geometri... Una volta che abbiamo terminato un lavoro, in particolare mi riferisco a dei rilievi topografici (piani quotati, sezioni, etc) e li abbiamo consegnati alla committenza chi è il proprietario dei dati? Se a me quei dati servono per un altro lavoro li posso riutilizzare liberamente o sono tenuto ad informare il primo committente? Chiedo inoltre se ci sono delle differenze, riferendomi sempre alla proprietò dei dati, se il committente ha pagato la prestazioneoppure no? Vi chiederei di indicare delle fonti precise, se ci sono, evitando per cortesia i "secondo me...", "credo che" ... Saluti
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lorenzo8125
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non conosco i riferimenti precisi, per levarti la curiosità, potresti chiedere ad un avvocato, cmq penso che dipende di quali dati stiamo parlando, se tu utilizzando i dati di un tuo cliente lo vai a danneggiare, allora potrebbe tranquillamente avvalersi contro di te, ma se non lo sfiori neanche allora non vedo dove stà il problema, forse se ci dici quali dati vuoi andare a riutilizzare, otterresti sicuramente più risposte, ciao.
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pitagora74
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mi dispiace lorenzo8125 ma la tua risposta non rientra nella casistica richiesta ...... :lol: path dice "Vi chiederei di indicare delle fonti precise, se ci sono, evitando per cortesia i "secondo me...", "credo che" ..."
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path
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Montevarchi
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"lorenzo8125" ha scritto: non conosco i riferimenti precisi, per levarti la curiosità, potresti chiedere ad un avvocato, cmq penso che dipende di quali dati stiamo parlando, se tu utilizzando i dati di un tuo cliente lo vai a danneggiare, allora potrebbe tranquillamente avvalersi contro di te, ma se non lo sfiori neanche allora non vedo dove stà il problema, forse se ci dici quali dati vuoi andare a riutilizzare, otterresti sicuramente più risposte, ciao. Ok, forse sono stato vago, mi spiego meglio: ammettiamo che tu debba utilizzare un piano quotato (quindi parlo di coordinate con informazioni del punto associato) che hai fatto qualche tempo fa per un committente. Il primo committente vende ad un altra persona; Il nuovo proprietario ti chiede di eseguire dei profili su di una porzione dell'area da te precedentemente rilevata; L'area non è sostanzialmente cambiata. A parte il fatto che comunque il rilievo andrebbe comunqe rifatto, la mia domanda è questa: posso io riutilizzare i dati del rilievo precedente? Questo è un esempio comunque i dati di cui parlo sono le coordinate dei punti con le informazioni associate (codice, descrizione, etc...). Spero di essere stato un pò più chiaro.
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lorenzo8125
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path, io lo avevo capito benissimo di che dati stavi parlando, ed infatti qui ti volevo, hai il diavoletto sulla spalluccia destra che ti dice: "chi te lo fa fare di fare un altro rilevo? se gia lo tieni bello e fatto?" ed invece l'angioletto ti dice: "ricorda cosa ce scritto nel codice deontologico, rifai il rilievo che è la cosa buona e giusta". Insomma Path, il proprietario dei dati sei tu, perchè sei tu che li hai creati, senza di te non sarebbero esistiti, quindi ne puoi fare quello che vuoi, a differenza dei dati personali dei tuoi clienti, e naturale no. Sai quanti tecnici utilizzano più volte lo stesso trinagolo fiduciale battuto per accatastare fabbricati su fabbricati? non è corretto, ma credo, anzi in questo caso sono certo, che nessuno te lo vieta, e con piccoli accorgimenti potresti anche farli risultare diversi, (lavoro a tavolino) ma ripeto che non è un comportamento corretto, altri te lo potranno confermare, perchè? metti per esempio che quel determinato pf, non esiste più, mentre tu con i tuoi tipi continui a confermare la sua esistenza, poi ci vogliamo mettere anche che stai ingannando il tuo cliente? ti fai pagare per un lavoro che in realta non fai. Insomma siamo più sul piano morale che sul piano giuridico, tu che cosa ne pensi o credi? pitagora :lol:
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path
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Montevarchi
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"lorenzo8125" ha scritto: path, io lo avevo capito benissimo di che dati stavi parlando, ed infatti qui ti volevo, hai il diavoletto sulla spalluccia destra che ti dice: "chi te lo fa fare di fare un altro rilevo? se gia lo tieni bello e fatto?" ed invece l'angioletto ti dice: "ricorda cosa ce scritto nel codice deontologico, rifai il rilievo che è la cosa buona e giusta". Insomma Path, il proprietario dei dati sei tu, perchè sei tu che li hai creati, senza di te non sarebbero esistiti, quindi ne puoi fare quello che vuoi, a differenza dei dati personali dei tuoi clienti, e naturale no. Sai quanti tecnici utilizzano più volte lo stesso trinagolo fiduciale battuto per accatastare fabbricati su fabbricati? non è corretto, ma credo, anzi in questo caso sono certo, che nessuno te lo vieta, e con piccoli accorgimenti potresti anche farli risultare diversi, (lavoro a tavolino) ma ripeto che non è un comportamento corretto, altri te lo potranno confermare, perchè? metti per esempio che quel determinato pf, non esiste più, mentre tu con i tuoi tipi continui a confermare la sua esistenza, poi ci vogliamo mettere anche che stai ingannando il tuo cliente? ti fai pagare per un lavoro che in realta non fai. Insomma siamo più sul piano morale che sul piano giuridico, tu che cosa ne pensi o credi? pitagora :lol: In effetti hai ragione, in riferimento al Diavoletto e all'Angioletto... ed è per questo che mi è venuto il dubbio sulla proprietà del dato. In alcune gare di rilievi topografici si trova scritto che "L'ente appaltante risulterà proprietario dei dati un volta consegnati" e in casi ancora più rari viene aggiunto al punto precedente "... con l'obbligo di citare la fonte dei dati stessi qualora vengano utilizzati in ogni forma". Comunque mi informerò meglio e se scopro qualcosa di certo vi terrò informati. Saluti a tutti
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Path" ha scritto: non trovo risposta nel codice deontologico dei geometri... Eppure una risposta la si trova qui: Legge 2 marzo 1949, n. 144 – Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596. ([size=9]Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994[/size]) Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione. - La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.). Da quanto scritto, mi pare di capire che tutti i " dati" utilizzati per " costruire" l'oggetto dell'incarico siano di nostra proprietà e che, pertanto, li possiamo riutilizzare in altre occasioni. Sta a noi decidere, nel caso di riutilizzo, quali verifiche fare per riprovare l'esattezza del lavoro precedente. Anche questo è un argomento interessante che merita ulteriori e più autorevoli commenti: rimaniamo in attesa. Ciao, buon lavoro a tutti.
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path
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"dado48" ha scritto: "Path" ha scritto: non trovo risposta nel codice deontologico dei geometri... Eppure una risposta la si trova qui: Legge 2 marzo 1949, n. 144 – Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596. ([size=9]Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994[/size]) Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione. - La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.). Da quanto scritto, mi pare di capire che tutti i " dati" utilizzati per " costruire" l'oggetto dell'incarico siano di nostra proprietà e che, pertanto, li possiamo riutilizzare in altre occasioni. Sta a noi decidere, nel caso di riutilizzo, quali verifiche fare per riprovare l'esattezza del lavoro precedente. Anche questo è un argomento interessante che merita ulteriori e più autorevoli commenti: rimaniamo in attesa. Ciao, buon lavoro a tutti. Grazie dado, non mi era venuto in mente di guardare sulle tariffe. Comunque riflettendoci su mi vengono ulteriori dubbi. Nel caso in cui svolgiamo un incarico conto terzi (altro professionista) che risulterà essere lui il progettista (e quindi egli firmerà la tavola di progetto "piano quotato") credo che non ci potremo appellare a questo articolo, a meno che noi non compariamo nel cartiglio come topografi... Faccio un esempio: eseguiamo un piano quotato per conto di altro professionista. Sul nostro rilievo egli progetterà il suo fabbriato. Effettuiamo regolare fattura con l'indicazione delle esatte prestazioni. Dopo un pò di tempo ci viene commissionato un altro rilievo per la valutazione del rischio idraulico comprendente anche l'area che noi abbiamo già rilevata per il collega. Se lo stato dei luoghi non è cambiato posso riutilizzare i dati del vecchio rilievo?
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pitagora74
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"lorenzo8125" ha scritto: path, io lo avevo capito benissimo di che dati stavi parlando, ed infatti qui ti volevo, hai il diavoletto sulla spalluccia destra che ti dice: "chi te lo fa fare di fare un altro rilevo? se gia lo tieni bello e fatto?" ed invece l'angioletto ti dice: "ricorda cosa ce scritto nel codice deontologico, rifai il rilievo che è la cosa buona e giusta". Insomma Path, il proprietario dei dati sei tu, perchè sei tu che li hai creati, senza di te non sarebbero esistiti, quindi ne puoi fare quello che vuoi, a differenza dei dati personali dei tuoi clienti, e naturale no. Sai quanti tecnici utilizzano più volte lo stesso trinagolo fiduciale battuto per accatastare fabbricati su fabbricati? non è corretto, ma credo, anzi in questo caso sono certo, che nessuno te lo vieta, e con piccoli accorgimenti potresti anche farli risultare diversi, (lavoro a tavolino) ma ripeto che non è un comportamento corretto, altri te lo potranno confermare, perchè? metti per esempio che quel determinato pf, non esiste più, mentre tu con i tuoi tipi continui a confermare la sua esistenza, poi ci vogliamo mettere anche che stai ingannando il tuo cliente? ti fai pagare per un lavoro che in realta non fai. Insomma siamo più sul piano morale che sul piano giuridico, tu che cosa ne pensi o credi? pitagora :lol: arrivo in ritardo nella risposta .... ma come già detto in un precedente post sono pienamente d'accordo con te :wink:
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path
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29 Marzo 2005
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Montevarchi
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"path" ha scritto: Vi chiederei di indicare delle fonti precise, se ci sono, evitando per cortesia i "secondo me...", "credo che" ... Saluti Mi scuso con il forum se con il mio post posso essere passato per "arrogante" ma la mia intenzione era quella di trovare una fonte certa utile per tutto il forum. Saluti
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dioptra
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Salve Dovresti vedere anche, per analogia o parallelismo, la legge sul diritto d'auotore, in particolare le attinenze ai prodotti informatici. Se un prodotto informatico è realizzato da un dipendente di una ditta la proprietà intellettuale è della ditta e non del dipendente. Il dipendente esaurisce il suo compito alla realizzazione dei comandi, ordini, a cui è sottoposto per contratto di lavoro. Nel caso di un subappalto è da vedere come sia stato redatto il contratto, quali le competenze e quali le iniziative da cui può scaturire una proprietà intellettuale. Se il contratto prevede una mera esecuzione senza alcuna libertà di manovra o se è contemplata anche una, seppur minima, libertà di scelta e quindi un apporto intellettuale aggiuntivo alla prestazione esecutiva. Penso che si possa distinguere la materia in due grandi filoni: la parte esecutiva e la parte intellettuale. La parte intellettuale, di ingegno, spetta sempre all'autore, mentre alla parte esecutiva non viene riconosciuto nessun ingegno. Spero di essere stato chiaro. cordialmente
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dioptra
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"path" ha scritto: "dado48" ha scritto: "Path" ha scritto: non trovo risposta nel codice deontologico dei geometri... Eppure una risposta la si trova qui: Legge 2 marzo 1949, n. 144 – Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D.M. 6 dicembre 1993, n. 596. ([size=9]Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994[/size]) Art. 7. - Proprietà intellettuale. Impiego ripetuto della stessa prestazione. - La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.). Da quanto scritto, mi pare di capire che tutti i " dati" utilizzati per " costruire" l'oggetto dell'incarico siano di nostra proprietà e che, pertanto, li possiamo riutilizzare in altre occasioni. Sta a noi decidere, nel caso di riutilizzo, quali verifiche fare per riprovare l'esattezza del lavoro precedente. Anche questo è un argomento interessante che merita ulteriori e più autorevoli commenti: rimaniamo in attesa. Ciao, buon lavoro a tutti. Grazie dado, non mi era venuto in mente di guardare sulle tariffe. Comunque riflettendoci su mi vengono ulteriori dubbi. Nel caso in cui svolgiamo un incarico conto terzi (altro professionista) che risulterà essere lui il progettista (e quindi egli firmerà la tavola di progetto "piano quotato") credo che non ci potremo appellare a questo articolo, a meno che noi non compariamo nel cartiglio come topografi... Faccio un esempio: eseguiamo un piano quotato per conto di altro professionista. Sul nostro rilievo egli progetterà il suo fabbriato. Effettuiamo regolare fattura con l'indicazione delle esatte prestazioni. Dopo un pò di tempo ci viene commissionato un altro rilievo per la valutazione del rischio idraulico comprendente anche l'area che noi abbiamo già rilevata per il collega. Se lo stato dei luoghi non è cambiato posso riutilizzare i dati del vecchio rilievo? Salve Riutilizzare, Si. Ma non te lo dovresti fare pagare ancora. cordialmente
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Cordiali saluti Dioptra, [quote]Riutilizzare, Si. Ma non te lo dovresti fare pagare ancora.[/quote] ma questo non mi trova completamente d'accordo per la ragione, tratta ancora dall'art. 7 della nostra Tariffa: " Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, .... al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al ecc. ecc. " Altri commenti ??? Ciao, buon lavoro.
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