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prescrizione termini commissione tributaria |

geom68
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Santo Stefano di Rogliano (Cs)
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Buongiorno, volevo porvi un quesito che non sono riuscito a risolvere. Due giorni fà a un mio cliente è giunta un raccomandata dall'ufficio del registro in merito ad un insufficente pagamento INVIM riguardo la vendita di terreno a destinazione urbanistica agricolo, nel lontano 1976. La cosa che mi chiedo ma i termini per richiedere more ecc. non vengono prescritti? :?:
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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L'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - "Disposizioni varie", così recita: "[1] Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta [n.d.r. INVIM] e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione. Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non può in nessun caso superare i tre anni." In rete ho trovato anche questo, sempre in relazione all'imposta INVIM: "Nel caso è applicabile l'art. 17, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 6, D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999, nel senso che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo o la sentenza è passata in giudicato. La suddetta normativa è applicabile anche alle imposte indirette, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 6256 del 18 aprile 2003, che ha stabilito che l'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria che non abbia provveduto all'iscrizione ed alla consegna dei ruoli entro il termine quadriennale previsto per gli accertamenti IVA (art. 57, D.P.R. n. 633/1972) incorre, rispetto alla riscossione del tributo preteso, nella decadenza per l'iscrizione a ruolo ai sensi del succitato art. 17 D.P.R. n. 602/1973, senza poter invocare il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.), in presenza di una normativa così armonizzata. Il suddetto principio è stato ribadito sempre dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria- con la sentenza n. 12587 del 08 luglio 2004. Inoltre, si segnala l'ultima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 21409/2004, in IlSole24Ore di sabato 20 novembre 2004, pag. 24) che ha stabilito il corretto principio per cui, sempre entro il termine di decadenza di cui al succitato art. 17, i ruoli formati non solo vanno consegnati al concessionario ma anche notificati al contribuente." In questi casi è indispensabile presentare ricorso alla Commissione Tributaria, affidandosi ad un commercialista-fiscalista. Ciao, buon lavoro.
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geom68
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