Augusto cerco (!) stavolta di essere sintetico così accontento anche Simba (Stefano) 😊.
Quando si compra un immobile la vendita nel 99% dei casi avviene “a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, servitù attiva e passiva” proprio perché le superfici catastali sono di tipo “nominale” (quelle che risultano nelle visure catastali per intenderci) ed hanno un’ampia tolleranza (1/20 se non ricordo male) per cui dire che quando hai comprato hai comprato con la mappa esistente nel momento dell’atto è un qualcosa di aleatorio e non corrispondente alla verità. Il rogito non mette nessun paletto e nessun riferimento ad una mappa specifica e/o particolare.
Non è che chi ha fatto un rogito nel 1950 si rifaceva alla mappa del 1950 e chi ha fatto un rogito nel 2021 fa riferimento alla mappa del 2021.
Se volevi comprare una situazione “reale” avresti dovuti farti fare un atto di aggiornamento nel quale le particelle derivate avessero una superficie “reale”. In questo modo avresti comprato “a misura” e non “ a corpo”.
Detto questo, noi comuni cittadini non siamo i proprietari delle mappe del catasto, anzi lo siamo in maniera indiretta e collettiva, in quanto il proprietario delle mappe è lo Stato (e dato che lo Stato siamo noi, anche noi diventiamo proprietari di un bene comune), ed il catasto (oggi AdE) ne tutela il prezioso patrimonio, nei modi e forme consentite.
Cosa diversa è per i frazionamenti redatti dai tecnici dei committenti privati con i relativi libretti delle misure, per i quali, ritengo, che i proprietari siano i tecnici redattori stessi.
Su questo aspetto ci sarebbe molto da discutere e mi farebbe piacere avere altre opinioni da altri esperti colleghi che sicuramente ne sapranno più di me.
Il catasto, può sempre, laddove ne ricorrono le condizioni, e quindi per causa certa e con atti certi, procedere alla correzione delle mappe catastali. Nel tuo caso la “discordanza” è minima, ma immagina nel caso che la discordanza sia notevole e che l’errore sia talmente evidente, perché il catasto non potrebbe provvedere a correggere un suo errore?
L’art. 950 non c’entra nulla con il tuo atto di acquisto, in quanto questo da solo le indicazioni per come procedere nel caso delle riconfinazioni, ossia: priorità ad elementi certi e probanti aventi pari dignità di prova, ed in via meramente sussidiaria il ricorso alle mappe catastali.
A quali mappe catastali, quindi, fa riferimento l’art. 950 del c.c.
La risposta non può che essere una sola: Quelle di IMPIANTO, nate con il contraddittorio dei possessori (attenzione non ho scritto proprietari) poiché il catasto -lo ricordo- non è probatorio.
Detto questo se dalla mappa di impianto vi è una diversa forma della particella ex 228y (quella ante tipo mappale per capirci), è giusto che il confinante ha richiesto la sua rettifica grafica, viceversa ha commesso un illecito in atto pubblico il funzionario o il dipendente che ha permesso una tale rettifica se non giustificata e non suffragata da elementi certi, e quindi, denunciabile.
Ma non si può chiedere al catasto l’annullamento di un tipo mappale, poiché questo, come ho già detto nel precedente post, non c’entra nulla con la “modifica” della sagoma della particella 228y.
Augusto adesso parli di frazionamenti redatti a tavolino, picchetti apposti in loco, CTP e CTU ma di questi elementi, nella documentazione che mi hai inviato, così come la mappa di impianto, non trovo traccia.
I tuoi tecnici come hanno fatto a dire che i frazionamenti sono farlocchi? Quando sono stati fatti questi frazionamenti, prima o dopo la normativa del 1988 (circ. 2/88)? Hanno verificato le MISURE reali assunte in loco e riportate nel libretto delle misure di questi frazionamenti (o si sono basati solo sulla grafica della mappina wegis)?
Ci sarebbe da continuare, ma mi fermo, altrimenti vi annoio.
Saluti e buon fine settimana (innevato nella mia zona).
PS. sono d'accordo con samsung sullo stralcio dei testi da riportare, e mi scuso se sono stato prolisso nello scrivere.