la risposta è arrivata :
Ufficioprovincialedi Prato
Prato, 22 dicembre 2009
Prot. nO 8042
Allegati
Rif. nota del e-mail dellO dicembre 2009
Prot. nO
AI geom. C. R.
Alla Direzione regionale per la Toscana
Firenze
Alla Direzione Centrale Cartografia e
Catasto e Pubblicità immobiliare
Roma
Oggetto: Richiesta chiari menti per la sospensione del tipo mappale.
In risposta alla nota in riferimento si comunicano i motivi per cui il tipo mappale è stato
respinto:
1) Il tipo risulta non conforme a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 2/1988 del
Ministero della Finanze - Direzione Generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Istruzioni
per il rilievo catastale di aggiornamento - al punto 5 sub a) per i tipi di fazionament.o e il
punto 5 sub b) per i tipi mappali, come di seguito riportati:
5. - L'oggetto del rilievo di aggiornamento
a) - tipi di frazionamento
L'oggetto primario del rilievo è costituito dalle linee dividenti.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative, l'accettazione da parte dell'Ufficio
dell'atto di aggiornamento è vincolata dalle seguenti disposizioni:
- qualora la superficie della particella originaria risulti minore di 2000 mq il rilievo dovrà
prevedere la misurazione di tutti i vertici della stessa;
- nei casi in cui le particelle derivate risultino di superficie minore o uguale di 2000 mq il rilievo
dovrà essere esteso a tutto il loro contorno indipendentemente dalla superficie della particella
originaria.
Nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, a deroga di quanto sopra stabilito,
soltanto quei vertici delle particelle non identifica bili in modo univoco e corretto sul terreno,
perché non materializzati o non ricostruibili attraverso atti ufficiali in possesso delle parti.
Il verificarsi della situazione suddetta dovrà essere opportunamente evidenziato nell'elaborato
Relazione tecnica definito al punto g) del paragrafo 7 della presente circolare e la
dimostrazione del frazionamento verrà effettuata sulla base delle aree nominali solo per le
particelle non interamente rilevate.
Per i casi di trasferimento a misura le disposizioni sopra enunciate dovranno ritenersi
integrative di quelle descritte nell'art. 7 del D.P.R. 650/72.
b) - tipi mappali
L'oggetto primario del rilievo è costituito dai contorni dei fabbricati ed eventualmente dalla
definizione dell'area di pertinenza.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che:
- qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di
aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potrà
essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede del
manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di
frazionamento o particellare originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da
particolari topografici di certa identificazione e di corretta corrispondenza topografica;
- qualora la particella nella quale insiste il nuovo fabbricato non sia stata oggetto di aggiornamento
secondo le Presenti Procedure il tecnico redattore dovrà rilevare la stessa con appoggio alla rete
dei Punti fiduciali:
per lotti di superficie superiore a mq 2000, viene accordata la facoltà di limitare il collegamento
ai punti fiduciali, solo dei vertici della particella necessari per definire la posizione del
fabbricato nell'ambito della stessa."
2) Nella relazione tecnica allegata al tipo mappale è stato dichiarato che "le particelle trattate
non sono state rilevate interamente perché i vertici non erano tutti rintracciabili sul terreno"
quanto sopra presupponeva che fossero stati almeno rilevati i confini delimitati da fabbricati
che appartengono anche alla stessa proprietà oppure se non esistenti sul terreno si fosse
provveduto alla demolizione degli stessi.
IL DIRETTORE
(Cesare Pace)
quindi tutti i TM per nuova costruzione sulla corte di fabbricati esistenti presentati fino ad ora erano sbagliati ..... :?