Leggendo la finanziaria 2008, trovo:
Legge 24/12/2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 - in Gazz. Uff., 28 dicembre 2007, n. 300 Suppl. Ord.)
Art. 1, comma 277
“Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”
Compiutamente, giacché richiamato, mi rileggo:
Legge 30/12/2004, n.311 - art. 1 - comma 336
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
Art. 1 - comma 336
“I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”
Quindi, gli Uffici dell’A.d.T. possono agire autonomamente, non più su specifica segnalazione dei Comuni.
Ma questo non era già sancito dal comma 339, art. 1, della legge 296/2006?
Nel dubbio vado a rileggermelo:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)
Art.1, comma 339: catasto terreni (variazioni colturali;requisiti ruralità dei fabbricati;fabbricati che non risultano dichiarati in catasto)
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
“……b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”
Sembrerebbe, quindi che, alla luce di questa nuova disposizione, le Agenzie del Territorio debbano notificare al diretto interessato la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento e che non basti più pubblicare gli elenchi su Internet.
Purtroppo, però, nella nuova normativa introdotta non si fa riferimento al regime statuito con la norma precedente.
Il che vuol dire che, convivendo entrambe le disposizioni, le Agenzie saranno libere di scegliere la procedura di notificazione.
Pur confidando nel buon senso dei Direttori delle Agenzie, i quali certamente dal 01/01/2008 applicheranno la nuova norma vigente - benché non coordinata con la precedente dal legislatore, non posso fare a meno pensare all’ennesima disparità di trattamento:
chi ha dovuto far da sé per conoscere la propria posizione – con le difficoltà ed i ritardi del caso, a fronte di una carente informazione – e chi invece verrà notiziato comodamente a domicilio potendo sfruttare utilmente tutti e 90 i giorni messi a disposizione per la regolarizzazione.
Mi auguro, sinceramente, che “lassù qualcuno ri-veda” e ci ponga rimedio.
Saluti.
:(