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Autore costruziuoni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

acruciata

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04 Luglio 2007

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18

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 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 22:22

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
art. 6 Decreto 02/01/1998n. 28
Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi
superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera
o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le
vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o
censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
Sapete se la lettera C) è stata modificata e se va fatto il deposito presso il comune ?
io credo di no
il tecnico catastale che respinge la pratica non si deve sottoscrivere o resta
anonimo ? :evil:

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Autore Risposta

dioptra

(GURU)

Iscritto il:
10 Aprile 2003

Messaggi:
4965

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 00:21

Salve
ti rispondo solo alla seconda domanda.
Non esiste l'anonimato.

cordialmente

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 08:15

"acruciata" ha scritto:
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28
Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
1.1) - le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
1.2 ) - le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi
superficie minore o uguale a 20 mq ;
c) i manufatti precari in lamiera o legname;
d) le costruzioni in muratura di pietrame a secco,
e) le tettoie, f) le vasche e simili;
purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
1.3 ) - le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o
censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante :
- l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

domanda A):
Sapete se la lettera 1.3) è stata modificata e se va fatto il deposito presso il comune ?

io credo di no!

domanda B):
il tecnico catastale che respinge la pratica non si deve sottoscrivere o resta
anonimo ? :evil:



leggendo questo post (che ritengo incompleto o mal posto, quindi ho dovuto revisionarlo e distinguerlo, secondo il mio modo di pensare - se è sbagliato correggetemi -) a me sembrano emergere delle incertezze di applicazione di questo art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28!
e mi spiego articolando la risposta:
-- domanda A --
--> 1^ soluzione - caso in cui si debba fare un tipo mappale per la introduzione in mappa di un ampliamento di fabbricato esistente.
- se non c'è frazionamento, ma solo ampliamento di fabbricato, l'atto di aggiornamento non va notificato al comune ai sensi dell'art.18 della legge 47/85 comma 5 e successivo art. 30 del DPR 380/2001 comma 5.

--> 2^ soluzione - caso in cui viene frazionata una particella rurale per la introduzione in mappa di un ampliamento di fabbricato esistente.
- in questo caso indipendemente dalla scarsa rilevanza o meno l'atto di aggiornamento va notificato ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate,

-- domanda B --
in ogni comune che si rispetti, il funzionari che decide di prendere qualsiasivoglia decisione, deve sottoscrivere l'atto che predispone, pena la nullità dell'atto stesso, al quale puoi opporti con ricorso al TAR entro trenta giorni.

""""""""""""""
se invece ho male interpretato il senso delle domande, sei pregato di essere il più chiaro possibile, onde consentirci di rispondere di conseguenza, senza andare a tentoni!

cordialità

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acruciata

Iscritto il:
04 Luglio 2007

Messaggi:
18

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 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 20:52

scusate se sono stato poco chiaro , cerco di estrinsecare meglio le mie perplessità .
Ho avuto incarico di censire accanto a un baglio una costruzione di circa 50 mq limitrofa al baglio stesso e da cui si accede dalla corte dello stesso baglio , insistente su un lotto di terreno agricolo limitrofo al baglio di circa 2500 mq , detta costruzione a causa di un incendio avvenuto nei decenni passati è allo stato di muratura pericolante , senza tetto senza infissi , praticamente da demolire , ho proceduto alla stesura di un libretto pregeo secondo quanto previsto dal comma c art. 6 e dall'art. 7 Decreto del 02/01/1998 n. 28
che cosi recitano
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
art. 7
Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica o censuaria.
Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione
prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle
unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo
del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per
l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione
di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti
cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a
posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della
mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con
l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia'
prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto
di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in
catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del
territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura
informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle
categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di

orbene all'ADT di Palermo un anonimo tecnico catastale cosi' risponde

" Motivi di rifiuto
fare pregeo ordinario con in pf, per la deroda max
20 mq e senza scorporo di superficie da p.lla di maggiore consistenza "

Per non fare polemiche ho rielaborato il libretto con pregeo ordinario , foto dei pf , acceso a palermo , nuovo rilievo etc
l'anomino tecnico dell'adt di Palermo così risponde
Motivi di rifiuto
DEPOSITARE L ATTO DI AGGIORNAMENTO A COMUNE DI
COMPETENZA, INTEGRARE NOMOGRAFIRE DEL PF10, MATERIALIZZARE I VERTICI BATTUTI,
SPECIFICARE LA POSIZINE CARTOGRAFICA DEL PUNTO TOPOCARTOGRAFICO.

SI RAMMENTA CHE IL TOPOCARTOGRAFICO DEVE CORRISPONDERE AD UN PARTICOLARE DELLA MAPPA

le domande sono queste
1) il tecnico che ha rifiutato l'atto di aggiornamento deve mettere sotto i motivi del rifiuto il suo nome e cognome ed eventualmente io posso richiamarlo al telefono ( e anche dare dei chiarimenti ), o non è nel mio diritto sapere chi ha rifiutato la pratica ?
2) il tecnico catastale che rifiuta l'atto di aggioramento non deve esprimersi secondo le normative o l'applicazione degli art. 6 e 7 del Decreto del 02/01/1998 n. 28 è a discrezione ?
3) se una costruzione non abitabile o agibile e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici maggiore di 20 mq è censibile col metodo della modesta entità va fatto il deposito preventivo al comune di competenza?
un grazie anticipato per i sempre accetti chiarimenti.

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robertopi

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Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2009 alle ore 18:49

[size=18]Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria[/size]
Porseguo il post
Buonasera, secondo voi si possono avere problemi di rifiuto a presentare TM modesta entità relativo ad immobili di cui all'art. 6 DM 28/88 lettera c)"le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti
statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali
finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile,
ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi
di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una
apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas."
ancorchè superiori a 20 mq.
E' sufficiente inserire in relazione l'autodichiarazione?
saluti

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 17:32

cercavo pareri in merito, grazie
saluti

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 18:30

Se non ricordo male, la non abitabilità non è tra i requisiti che devono avere gli immobili superiori a 20 mq. per essere ritenuti di scarsa rilevanza topografica o censuaria. Semmai l'autodichiarazione deve servire affinchè l'immobile possa essere censito al fabbricati come unità collabente.

Saluti.

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