Carissimi colleghi, ho bisogno di un aiuto urgente e di un consiglio.......
Il 10 novembre 2006 ho accatatstato un fabbricato con caratteristiche a mio avviso di tipo "rurali" strutturato in questo modo:
Il Piano terra è adibito ad alloggio da parte del proprietario
(imprenditore agricolo a titolo professionale), composto da cucina, bagno, e tre camere....
Il Piano seminterrato è adibito a deposito degli attrrezzi agricoli nonchè delle macchine(trattori, aratri, ecc......) con un vano interno adibito a deposito di derrate alimentari.....
Il Primo piano invece(sottotetto termico non abitabile) è adibito allo stoccaggio e alla stagionatura della frutta secca(noci, nocciole, castagne ecc.....)
Detto cio' c'è da dire, che il piano terra è comunicante sia con il piano seminterrato, che con il primo piano, a mezzo di scala interna formando così un solo
corpo, l'area pertinenziale circostante il fabbricato è di mq. 2000 confinante con altri fondi
(mq. 8500) sempre di proprietà dell'imprenditore agricolo a titolo professionale....
Io l'ho censita 1 anno fà come categoria D/10 con una rendita di circa €. 4.800,00........
Sapete cosa è successo? ieri 9 novembre 2007 prima che scadessero i termini secondo il disposto del DM 701/94, l'ufficio senza
aver fatto opportuno sopralluogo , ha sopprresso l'immobile e la variato nel seguente modo:
Piano terra e primo piano: A/7 classe 2 12,5 Vani
Piano seminterrato: C/6 classe 3 - 223,00 mq.
Ma secondo voi lo poteva fare?
Premettendo che quando ho redatto la pratica, ho allegato di tutto di più.....
- Permesso di costruire del fabbricato rurale
- requisiti soggettivi dell'imprenditore agricolo a titolo professionale
- pagamenti ex SCAU e contributivi
- Titoli di proprietà di tutti i terreni(mq. 30000 disposti nei comuni limitrofi) in possesso dell'imprenditore....
- Atto di asservimento....
ed altri 1000 documenti che attestino i requisiti di ruralità di tutto il complesso......
Perchè l'ufficio ha agito così?
Cosa devo fare ora???? aspettare la notifica e fare un istanza in autotutela e/o ricorso alla commissione tributaria?
E se facessi un altro docfa in variazione con la causale "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO" riproponendo il precedente accatastamento e richiedendo che la pratica vada in
RP.....?
Ma che s.....tronzi......e che nervoso mi è venuto!
eppure nel quadro D del docfa avevo scritto:
SI ALLEGA COPIA DEI PERMESSI A COST., ATTO DI ASSERVIMENTO DEI FONDI E ALTRA DOCUM. PREVISTA DAL D.P.R. N. 139/98 E D.L. 262/06 Colleghi consigliatemi voi, perchè sono disperato e non so come agire..... _____________________________________________________________
Accatastamento dei fabbricati rurali
Notizie legali-fiscali
Accatastamento fabbricati rurali (dalla Rivista "Il Contadino" settembre 1997)
Dopo le ripetute proroghe, scade al 31 dicembre 1997 il termine per la richiesta di accatastamento dei fabbricati non più rurali e che non presentano i requisiti di ruralità richiesti.
Ricordiamo che agli effetti fiscali per essere considerati rurali (e quindi non produttivi di reddito autonomo rispetto a quello dei terreni) i fabbricati devono avere le seguenti caratteristiche:
Essere posseduti da proprietari e/o affittuari conduttori del terreno cui il fabbricato stesso viene dichiarato asservito (o da familiari conviventi a loro carico);
Il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola;
Il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere non inferiore ad 1 ettaro e censito al catasto terreni (per le colture specializzate non inferiore a 3000 mq.) e trovarsi nel comune del fabbricato o in comuni confinanti;
Il soggetto che conduce il fondo deve conseguire un volume di affari da attività agricole superiore alla metà del suo reddito complessivo (se il dichiarante è esonerato dalla dichiarazione IVA , il volume di affari si presume di 20 milioni); per i comuni considerati montani ai sensi della legge n. 97 del 1994 il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
Le abitazioni accatastate come A1 o A8, ovvero aventi le caratteristiche "di lusso" descritte nel D.M. 02.08.1969 non possono comunque essere riconosciute rurali,
Nel caso di più unità immobiliari esistenti sul terreno i requisiti devono essere soddisfatti per ciascuna di esse. Le costruzioni non utilizzate che hanno gli altri requisiti previsti non si considerano produttive di reddito, se la mancata utilizzazione è autocertificata con attestazione che precisi l'assenza di allacciamento all'energia elettrica, all'acqua, al gas.
Nel caso di utilizzo di più proprietari del fabbricato rurale, i requisiti devono sussistere almeno in capo ad uno dei soggetti. Nel caso di utilizzo da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, la ruralità è subordinata all'ulteriore condizione che i fabbricati non superino:
i 5 vani catastali +1 vano per ogni abitante oltre il primo;
gli 80 mq. + 2° mq. per ogni abitante oltre il primo;
IL SOLE 24 ORE 28 gennaio 2000 (Angelo Busani)
AGRISOLE 4 - 10 febbraio 2000 (Franco Guazzone)
Si aggiunge un altro tassello nel complicato puzzle dell'istituzione del Catasto dei fabbricati e dell'accatastamento dei fabbricati rurali. È infatti stato pubblicato sulla "Gazzetta" del 27 gennaio 2000 il Dpr 536 del 30 dicembre 1999.
Il nuovo decreto modifica il precedente Dpr 139 del 23 marzo 1998, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali. Queste modifiche si articolano come segue:
1. Secondo la previgente versione dell'articolo 1, comma 1, del Dpr 139/98, per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali si applicavano le disposizioni per la conservazione del Catasto dei terreni, mentre ai sensi del successivo comma 2 si disponeva che per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità ovvero delle costruzioni già censite al Catasto terreni per le quali non sussistessero i suddetti requisiti, si dovevano applicare le disposizioni per la conservazione del Catasto edilizio urbano. ora, invece, la nuova norma prescrive che ci si deve indirizzare al Catasto dei fabbricati, secondo le modalità tecniche prescritte per la formazione del Nuovo Catasto edilizio urbano dal Rdl 13 aprile 1939 n. 652, nei seguenti casi:
per l'accatastamento delle nuove costruzioni rurali;
per la variazione delle costruzioni rurali preesistenti;
per le costruzioni che, già rurali, perdano tuttavia i requisiti per il riconoscimento della ruralità.
2. Secondo la previgente versione del comma 6 dell'articolo 1 del Dpr 139/98, le disposizioni dei commi da 1 a 5 si sarebbero dovute applicare fino all'entrata in vigore di due nuove discipline: quella per la costituzione del Catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133); e quella per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari (di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).a tale previsione viene ora sostituita quella secondo cui fino al 31 dicembre 2000, per le costruzioni dotate dei requisiti di ruralità e non denunciate al Catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998 (anche se preesistenti a tale data), viene consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo la normativa recata dal regolamento per la conservazione del nuovo Catasto terreni. Cioè, in particolare:
mediante la denuncia di cambiamento di cui all'articolo 114 del Rd 8 dicembre 1938 n. 2153;
mediante il modulo individuato con la sigla "mod. 26" di cui al paragrafo 184 dell'Istruzione XIV emanata con il decreto ministeriale del 1° marzo 1949.
Modificando l'art. 1 comma 1 del Dpr 139/98, vengono di fatto omogeneizzate le procedure per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione o variati e di quelli che hanno perduto i requisiti di ruralità che a regime dovranno essere censiti con le procedure del Catasto dei fabbricati, dotati quindi di rendita catastale, proposta dal programma Docfa, redatto da un tecnico abilitato ad operare negli atti catastali (ingegneri, geometri, architetti, dottori agronomi, periti agrari, periti edili).
Queste disposizioni non sono destinate alle sole costruzioni strumentali abitative rurali, ma anche a quelle strumentali non abitative (es. stalle, rimesse, laboratori, depositi, granai, ecc.).
I fabbricati rurali già censiti al Catasto terreni, che non hanno subito variazioni, per il momento non hanno alcun obbligo di denuncia, anche perché dovranno prossimamente essere iscritti d'ufficio, a cura dell'amministrazione, al costituendo Catasto dei fabbricati, con la qualifica di rurali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 133/94.
Viene sancito l'orientamento dell'amministrazione del catasto, di voler attribuire la rendita "urbana" a tutti i fabbricati si che abbiano requisiti rurali, sia che li abbiano perduti, lasciando poi agli Uffici delle imposte il compito di stabilire quali edifici potranno avvalersi delle disposizioni dell'art. 39 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi degli edifici rurali. Si ripristina di fatto, l'obbligo di denuncia al catasto urbano, di tutti gli edifici rurali, a suo tempo previsto dall'art. 1, comma 5, del disegno di legge del 27 aprile 1990, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ma successivamente abrogato con l'art. 70 comma 4, della legge 413/91. È un provvedimento restrittivo e assai gravoso per il settore agricolo, anche per gli oneri amministrativi e professionali che la nuova norma comporta, per tacere dell'aspetto fiscale relativo all'ICI, che produrrà certo contenzioso tra Comuni e contribuenti.
A consolazione dei contribuenti proprietari di fondi rustici, resta solo il disposto del nuovo comma 6 del medesimo art. 1 del Dpr 139/98, che precede la possibilità di utilizzare le procedure di conservazione del Catasto terreni, per tutti gi edifici rurali non accatastati, ma preesistenti alla data dell'11 marzo 1998, fino al 31 dicembre 2000.