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Argomento: Validità legale dell'elenco subalterni

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 13:07

"paeb" ha scritto:


Preciso, soprattutto per Totonno (mi spiace Totonno, ma mi pare che tu non abbia inquadrato la situazione): noi abbiamo sempre pagato le spese per la gestione dell’androne (energia elettrica e pulizia), secondo il vecchio accordo non scritto ma in uso di divisione in parti uguali tra tutti i sub utilizzatori. Adesso si pone il problema dei lavori straordinari. Al di là di proprietà o servitù, ci siamo dichiarati disponibili a contribuire, anche se per legge potremmo non farlo poichè i lavori sono stati decisi dal condominio map 1 senza chiedere il nostro parere (già questo dimostra che non siamo nel condominio). L’amministratore però pretende ora di includerci nel condominio e di farci pagare questo e molto altro che non mi pare dovuto. Per questo non intendo entrare nel condominio, dovessi lottare fino alla sentenza della Cassazione

Ogni vostro parere mi sarà comunque utile e prezioso. Grazie a tutti!

P. (paeb)



Dispiace a me di non esserti stato di aiuto.

Difatti continuo a non capire.

L'amministratore vi chiede altre spese, oltre a quelle straordinarie sull'androne che tu sei disposta a pagare, che secondo te non sono dovute e per questo ti vuoi togliere dal condominio di cui fai parte. Ma l'amministratore chi l'ha nominato ? A voi chi vi segue nel mappale 2 e nel mappale 3 ?

Per me sbagli a sostenere di non riconoscere di appartenere al condominio. Forse a quel condominio posto in essere dai soli condomini del mappale 1 che secondo me non è legittimo, ma che tu debba fare carte false per toglierti dal condominio inteso come soggetto che già c'era prima quando vi ripartivate le spese col vecchio accordo insieme tutti i subalterni mappali 1-2-3, questo no.



Io chiederei la delegittimazione del condominio costituito illegittimamente dai soli subalterni del mappale 1 (se cosi' è stato), individuerei i motivi per i quali determinate spese siano richieste ingiustamente a me e poi altro che forse verrà fuori da tuoi prossimi interventi chiarificatori della situazione.



Saluti

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 15:12

grazie Totonno per la risposta, ma siamo fuori strada. Probabilmente non mi sono spiegata bene io. Lasciamo perdere la storia del condominio, che ho citato perchè comunque anche questo sta diventando un prolema MA LA MIA PROPRIETA' NON FA PARTE DEL CONDOMINIO e ritengo non ce ne siano i requisiti.

Mi sono rivolta a questo forum per pareri sulla proprietà di immobili sulla base di documenti catastali e validità giuridica degli elaborati planimetrici.

Concentriamoci su questo, grazie. Chiedo cortesementa chi sa darmi un parere, un commento sul mio precedente post su come procurarsi i doc in Conservatoria e a chi potrei rivolgermi per approfondire l'aspetto tecnico/catastale della mia proprietà per arrivare a capo sulla comproprietà di parti comuni.

Grazie!

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 19:25

Leggo ora questo interessante ed articolato quesito, mi riprometto di inviarti la mia risposta domani mattina.

saluti

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paeb

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01 Settembre 2015 alle ore 19:30

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 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 20:00

grazie geoalfa, aspetto un tuo parere.

buona serata

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 08:40

Rispondo riducendo all’essenziale i quesiti posti, ma data la complessità degli argomenti posti, la risposta sarà ovviamente lunga ed articolata, appunto punto per punto:

1-) Ma la questione è : cosa prevale
- L'Elaborato Planimetrico (che riporta le proprietà comuni come ho enunciato)
o
-L'Atto Notarile di acquisto ?

Alla correttissima risposta di Leonardo che condivido, aggiungo :

Salvo eclatanti svarioni o dimenticanze l’Atto è l’unico documento che attesterà la proprietà, MENTRE L’Elaborato planimetrico ed annesso Elenco dei subalterni non sono altro che allegati (eventuali) che descrivono graficamente le posizioni degli immobili compravenduti con l’atto notarile.

2-) devo permettere che la mia proprietà venga inserita nel condominio perché secondo l’EP ho la comproprietà dell’androne?

Per la FORMAZIONE DEL CONDOMINIO e sua gestione, ci si deve rifare alle Norme in vigore ed in merito puoi consultare gli art. del c.c.

Art. 1117, Parti comuni dell'edificio
Art. 1118, Diritti dei partecipanti sull...
Art. 1119, Indivisibilita'
Art. 1120, Innovazioni
Art. 1121, Innovazioni gravose e voluttu...
Art. 1122, Opere sulle parti dell'edific...
Art. 1123, Ripartizione delle spese
Art. 1124, Manutenzione e ricostruzione ...
Art. 1125, Manutenzione e ricostruzione ...
Art. 1126, Lastrici solari di uso esclus...
Art. 1127, Costruzione sopra l'ultimo pi...
Art. 1128, Perimento totale o parziale d...
Art. 1129, Nomina e revoca dell' Amminis...
Art. 1130, Attribuzioni dell' Amministra...
Art. 1131, Rappresentanza
Art. 1132, Dissenzo dei condomini rispet...
Art. 1133, Provvedimenti presi dall' Amm...
Art. 1134, Spese fatte dal Condomino
Art. 1135, Attribuzioni dell' Assemblea ...
Art. 1136, Costituzione dell' Assemblea ...
Art. 1137, Impugnazione delle deliberazi...
Art. 1138, Regolamento di Condominio
Art. 1139, Rinvio alle norme sulla comun...
che a quanto pare non avendo dettagliatamente descritto le peculiarità dell’immobile, non sono in grado di dire se siete o meno obbligati a costituirlo e quindi partecipare o meno.

3-) faccio riferimento all’atto e dichiaro di NON avere proprietà nel map 1, ma viene dichiaratamente ammessa l’accessione?

Circa l' ACCESSIONE:
Qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935 936 , 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
In generale, e salve le ipotesi previste dallo stesso articolo 934, il suolo attrae tutto ciò che vi è sopra incorporato.
In altre parole il proprietario del suolo è proprietario anche dei beni che lì si trovano, siano essi mobili o immobili, il termine accessione, infatti, deriva dal latino "accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento accessorio.
Con l'accessione, quindi si verifica un accrescimento di una cosa a scapito di un'altra, e in genere ciò accade a favore del suolo per tutto quello che vi trova.
Da questa regola, quindi, potrebbe sembrare che tutto quello che si trova sul fondo divenga del proprietario di detto fondo, e se io lascio la mia bicicletta sul fondo altrui ne perderò la proprietà.

In realtà non tutto quello che si trova sul suolo diviene del proprietario del fondo, ma solo quello che vi è incorporato, come, appunto, le piantagioni, le costruzioni e le altre opere che si trovino sopra (ma anche sotto) il suolo.
Non perderò, quindi, la proprietà della mia preziosa bicicletta, ma se, per ipotesi, questa bicicletta viene saldamente connessa al suolo al fine di farne un monumento al ciclismo, ecco che la sua proprietà passa al proprietario del fondo.
Le eccezioni al principio dell'accessione sono elencate nello stesso articolo 934 e si riferiscono ai casi dell'art. 935 936 (opere eseguite dal terzo con materiali propri), 937 (opere eseguite dal terzo con materiali altrui) e 938 che si riferisce al fenomeno della cosiddetta accessione invertita;

Esaminando la discussione, ritengo che forse non hai completamente chiaro cosa significa che nel tuo caso specifico c’entra poco, infatti :

Circa la SERVITU' C'è da dire che è un diritto reale limitato che consiste nel peso imposto sopra un fondo, denominato servente, per l'utilità di un altro fondo, denominato dominante, appartenente a diverso proprietario;

si distinguono:
- in servitù volontarie e servitù coattivein relazione alla loro fonte,

- in apparenti e non apparenti in relazione alla loro materialità,

- in positive e negative in relazione al loro contenuto

- in continue e discontinue in relazione al loro esercizio.

Servitu’ di passaggio : limiti al diritto di proprietà:

Il diritto di proprietà (art. 832 c.c.) è frutto di una lunga evoluzione.
Negli ordinamenti liberali era considerato come un diritto illimitato, infatti nell’ art. 436 del codice civile italiano del 1865 si disponeva che:

“ la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”.

In particolare, nell’ art. 42 Cost. il legislatore “determina i modi di acquisto, di godimento, ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Ne consegue, che, il proprietario non può godere del bene se non nei limiti in cui tale godimento è giustificato da un interesse generale o compresso quando ciò sia utile socialmente.

La servitù prediale disciplinata dall’ art. 1027 c.c che recita:

“ le servitù prediali consistono in un peso imposto sopra un fondo per l’ utilità di un altro fondo”.

Le condizioni poste dalla norma perchè sussista la servitù è che i fondi siano vicini, appartenenti a proprietari diversi e che sussista un effettiva utilità.

La legge detta poi una serie di norme volte a regolare l’ esercizio della servitù.

Così, che essa va esercitata in modo conforme al titolo e al possesso, e nel dubbio, in modo da arrecare il minor aggravio al fondo servente (art. 1065 c.c.).

Poi, ai sensi dell’ art. 1069 c.c. il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere sul fondo deve scegliere i modi e i tempi che arrechino minor incomodo possibile al proprietario del fondo servente (art. 1069 c.c.).

Invece in relazione alla USUCAPIONE, c’è da tenere conto della nozione di cui all’art 1158 del c.c. :
E’ un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili per effetto del possesso continuo e ininterrotto per i periodi di tempo stabili dalla legge.

L'usucapione è quindi un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione;

mentre nelle prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto, nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui;

questa attività è il possesso.
In via figurata è come se il possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge.
Le cause che producono la prescrizione e l'usucapione sono quindi diverse, se non proprio opposte, ma simili sono le esigenze che soddisfano i due istituti perché in entrambi i casi è necessario garantire la certezza delle situazioni giuridiche;
la prescrizione serve a garantirle nel caso di lunga inerzia del titolare del diritto, l'usucapione, all'opposto, serve a renderle stabili riconoscendo che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto del diritto a favore di chi la esercitava, cioè a favore del possessore.

Vero che la proprietà è uno dei pochi diritti che non si prescrivono, è anche vero che può essere persa a causa della usucapione.
L'elemento fondamentale della usucapione è quindi il possesso

5-) come potrei verificarlo?

Comunque l’attribuzione della proprietà per usucapione la sancisce una sentenza del Giudice adito dopo una causa che potrà durare anche qualche anno.

6-) come procurarsi i documenti in Conservatoria

Basta recarsi nella sede provinciale con tutti i riferimenti utili e fare le consultazioni e, una volta trovati nell’archivio richiederne copia, ma le copie poi le richiederei all’archivio notarile se il notaio rogante è defunto, sennò dallo stesso se ancora in attività.


7-) chi potrei rivolgermi per approfondire l'aspetto tecnico/catastale della mia proprietà per arrivare a capo sulla comproprietà di parti comuni.

Basta contattare un bravo geometra o altro professionista operante in materia al quale produrre i documenti in possesso e chiedere tutto quello che devi sapere.

Spero di essere stato sufficientemente esauriente, tanto per inquadrare il più possibile la materia, ma come ho già detto, è indispensabile che prima chiarisci come in realtà è costituito il complesso edilizio di cui, sembra far parte la tua uiu.

D'acchitto può sembrare tutto molto complicato, ma vedrai che se ti rivolgi ad un tecnico che abitualmente è uso a redigere Consulenze Tecniche d'Ufficio ed anche di Parte, e quindi capace, insieme ad un avvocato saprà indirizzarti meglio che se acquisisci informazioni il più dettagliate possibili - ma pur sempre incomplete - sul sito.


Cordialmente

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Bitonte

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 09:42

Buon giorno a tutti



Secondo me la risposta di geoalfa così concisa, pulita, puntuale, tecnica e non di meno con alta esperienza in campo, merita molto di più di un plauso.

Per cui caro collega geoalfa meriti un premio che io mi impegnerò a mandarti direttamente a casa.

Spero di piacciano i salami.



Saluti cordiali

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2015 alle ore 13:03

Io quoto Bitonte, escluso il premio.

Saluti

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2015 alle ore 16:14

salve! ancora grazie a tutti per i pareri sul mio problema, in particolare grazie a geoalfa per la risposta molto esaustiva, persino troppo, anche dal punto di vista tecnico (soprattutto per le accessioni, di cui ho capito successivamente il significato e per le servitù) è molto di più di quello di cui ho bisogno.

Gli articoli del CC sul condominio li conosco bene, perchè li ho letti e riletti. Come dicevo, il nocciolo del problema è capire la reale proprietà di quel "maledetto" androne. Leggendo e considerando i vostri interventi mi sono resa conto che:

il primo passo è contattare il notaio che ha stipulato i miei atti di acquisto, tra l'altro è lo stesso che aveva fatto il precedente passaggio di proprietà (credo donazione) tra padre e figlio, che poi è quello che a venduto a noi. Così potrò chiarire questioni relative alla proprietà delle parti comuni

secondo passo ritengo sia poi rivolgermi ad un avvocato esperto in questioni condominiali che mi salvi dal girone infernale di far parte din un condominio amministrato da un dittatore e composto da condomini che si collocano in due gruppi: 1) succubi e stupidi, 2) prepotenti ed arroganti. E pensare che prima che eleggessero il dittatore di condominio andavamo d'accordo, adesso non mi salutano quasi più poichè il "signore" ha applicato con successo il principio DIVIDE ET IMPERA.

Scusate lo sfogo. Ci vorrà un po' di tempo ma tornerò su questo forum per farvi sapere gli sviluppi, almeno quelli tecnici da cui è iniziata la discussione ossia: rapporto tra atto d'acquisto e EP

buona domenica

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 14:36

buongiorno a tutti

come promesso sono ancora qui per informarvi degli sviluppi della questione posta.

Sono stata da un avvocato esperto in proprietà privata e mi pare di vedere la luce.

Premessa dell'avvocato: per accertare l'effettiva comproprietà (alternativa servitù) andrebbero eseguite verifiche in Conservatoria, spesso gli atti notarili riportano frasi standard. Abbiamo ammesso la comproprietà, come riportato dall'EB non tanto per il valore giuridico di questo, ma per la storia di tutto il complesso immobiliare sui 3 mappali, derivante da unico antico proprietario poi suddiviso tra gli eredi e poi parti vendute a terzi.

Quindi:

i sub dell'M3 hanno comproprietà parti comuni M2 e M1 androne

i sub dell'M2 hanno comproprietà M1 androne

i sub M1 hanno solo propretà comuni nel loro mappale

si configura quindi una COMUNIONE (non condominio), in cui le spese andranno ripartite per quote uguali:

i sub M3 pagano spese M3, 50% spese M2, 33% spese M1 androne comune

i sub M2 pagano 50% spese M2, 33 %spese M1androne

i sub M1 pagano 33% spese M1 androne

Ciascun subalterno gestirà poi la ripartizione tra i vari subalterni a seconda del regime di comunione instaurato. Per es M1 è condominio quindi sarà per tabelle mm, M2 e M3 ripartiranno per numero di subalterni.

Sono sollevata per aver trovato una soluzione. L'interpretazione di questo avvocato mi sembra corretta nonchè rispondente alle leggi vigenti. In questo caso parlare di tutto il complesso come di condominio (super o condomini parziali) mi pareva fuori luogo.

Se volete commentare vi leggerò volentieri.

grazie ancora a tutti

saluti

paeb

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 14:39

errata corrige: ciascun subalterno gestirà poi...
è da intendere: ciascun MAPPALE gestirà poi...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 16:15

Salve Paeb.


Spero non ce l'abbia con me, ma io non sono così convinto che tu possa escluderti dal condominio.

L'atrio è un bene in comproprietà di tutti i proprietari degli edifici su mapp 1-2-3. Per me ci deve essere un condominio per la gestione di questa parte comune che deve per forza chiamare in causa tutti i proprietari che sono per l'appunto i condomini facenti parte dell'ente di gestione chiamato "condominio" anche se fosse riferito solo all'atrio. Ad esempio un insieme di villette autonome con a comune (in comproprietà) solo la strada di accesso è già un "condominio" e il proprietario di una villetta non può escludersi dal condominio perchè lo è di fatto .


Dal web


www.iusetnorma.it/articoli_commenti/cond...


Il condominio è disciplinato dagli artt. 1117 e ss. del c.c. che però non ne forniscono una definizione esaustiva ed organica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex lege o ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
La Cassazione con la pronuncia n. 9093/2007 ha ribadito tale principio affermando che “nel condominio degli edifici affinchè possa ravvisarsi il diritto di condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista, una relazione di accessorietà tra questi e l'edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola. In mancanza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo, la destinazione all'uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell'edificio comune, risultante da dati obiettivi, e cioè, dall'attitudine funzionale del bene al servizio dell'edificio, considerato nella sua unità, e al godimento collettivo, ne fa presumere la condominialità a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi. Sicchè, quando il bene, per le sua obiettive caratteristiche funzionali e strutturali, serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, opera la presunzione di contitolarità necessaria di tutti in condomini cui il bene serve, laddove la presunzione di cui all'art. 1117 c.c. non sia vinta da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino che vanti la proprietà esclusiva sul bene, potendosi a
tal fine, utilizzare il titolo - salvo che si tratti di acquisto a titolo originario - solo ove da esso si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione”.


Ovvio che il condomino e comproprietario della cosa comune, ha doveri, ma anche diritti. Deve esser cioè messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto e non solo il proprio dovere. Ad esempio, poter partecipare alla nomina dell' amministratore è un diritto sacrosanto. Non so se mi spiego.


Saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 17:26

paeb, buon pomeriggio!

Certamente l'avvocato ha valutato che non sei obbligata a costituire un condominio ( perchè si parte da un minimo di 4 ) ma ricorda che sono da intendere a comune e quindi soggette al rispetto di regole comuni (leggi anche condominiali) regolate dal Codice civile anche le facciate ( con relativi balconi) e altro come Tetto, vano scale, viali di ingresso e .....tutto ciò che avete in comune.

Il limite di 4 condomini si riferisce all' obbligo dell' amministratore, cioè con 4 condomini non è necessario l' amministratore con 5 si.

Per la nascita del condominio non è necessario nessun atto formale, avviene di diritto nel momento stesso in cui vi sono almeno due proprietari di almeno due unità immobiliari distinte, ma con parti comuni, il cd condominio minimo.

Il condominio nasce automaticamente nel momento in cui da un proprietario si diventa due proprietari

Condominio minimo: è applicabile la disciplina condominiale. Cass.Civ. 22.06.205 n. 13371

La Corte ribadisce con questa pronuncia, l’applicabilità della disciplina condominiale prevista dal codice – artt. 1117 e ss. – a qualsiasi tipo di condominio, così come previsto dall’art. 1139 c.c. e quindi anche ai cosiddetti condomini minimi, composti cioè da due sole unità immobiliari.

Pertanto anche a quest’ultimi sarà applicabile ad esempio la disciplina relativa alla ripartizione delle spese.

Resta invece esclusa la disciplina relativa al funzionamento dell’assemblea condominiale; solo in questo campo, per i condomini minimi valgono pertanto le norme sulla comunione di cui agli art. 1104, 1105 e 1106 c.c.

Condominio minimo: il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per il condominio. - Cass. Civ. 07.01.2004 n. 27
L’art. 1139 c.c. estende la disciplina del capo II del titolo VII del terzo libro del codice civile ad ogni tipo di condominio e quindi anche ai cosiddetti condomini minimi, ossia quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti ;
pertanto anche in tali condominii, per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c. , ossia la necessità di eseguirla senza ritardo q, quindi, senza poter tempestivamente avvertire l’amministratore o gli altri condomini.

Giurisprudenza Contraria: Tribunale Verona, 17.09.1999: Ai fini del rimborso delle spese effettuate da un condomino per le cose comuni nel caso di "condominio minimo" non è applicabile l'art. 1134 c.c. ma il regime dettato in tema di comunione di cui all'art. 1110 c.c.

Quindi nel tuo caso, a mio parere, il condominio è già costituito.
Per quanto riguarda i lavori nella tua proprietà esclusiva puoi farli come meglio credi, mentre per lavori nelle parti in comune, in assenza di regolamento e relative tabelle millesimali, dovrai trovare accordo con gli altri proprietari, in base al valore delle rispettive proprietà, nel rispetto delle norme che regolano il condominio.

Quindi dal momento che continui a non dirci di quante unità immobiliari sono interessate, ma ti riferisci solo a M1, M2, M3, presumo che siano solo 3 e di conseguenza essendo meno di 4 siete esentati dal costituire un regolare condominio ed i rapporti fra questi 3 proprietari sarà regolato dal codice civile.

Poi, quando ci avrai descritto fedelmente come di fatto è costituito il fabbricato e se questo (magari costruito a schiera) è parte integrante di un complesso inscindibile... come fra l'altro avevo già suggerito nella precedente risposta e che ora ho evidenziato in colore verde ... si potrà darti indicazioni più puntuali e, soprattutto, senza confonderti le idee.

Saluti

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 22:36

grazie a tutti voi che mi leggete

grazie a voi che mi rispondete, in particolare Antonio (totonno) e soprattutto GEOALFA. Aprrezzo le tue risposte veramente professionali, con riferimenti legali ecc ecc

Ovviamente mi richiedete maggiori dettagli per capire la situazione. Mi scuso di essermi cammuffata un po' per timore di essere individuata dalla controparte. Ma adesso ho bisogno del vostro parere sull'evolversi della situazione, a mia insaputa.

Ritengo che la mia proprietà immobiliare non faccia parte di un condominio già costituito in passato poichè questa vi non vi era stata inclusa.

Abbiamo pagato le spese su alcune parti comuni in base alle regole della comunione.

Adesso, arbitrariamente ci hanno incluso in un condominio, facendo redigere tabelle millesimali senza rilievi nella mia proprietà, in base a non so quali carte. Mi pare che per le tabelle sia necessaria anche l'altezza di un immobile.

DOMANDE:

1. è legale rilevare millesimi teoricamente? ossia basandosi solo su piante di appartamento che non si sa da dove provengano p

2. che valore hanno tabelle millesimali "teoriche" ossia basate sulla presunzione di condominio e senza misurazioni effettive?

Mi avete dato pareri preziosi, vi chiedo di esprimervi anche su questo.

Grazie!!!! buona serata P. (paeb)

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 00:19

1) E' legale se questo metodo lo ha stabilito preventivamente il condominio,

2) Hanno il valore che gli viene dato nel momento in cui vengono approvate dall'uanimità dei condomini,

Riguardo le altezze, dipende se si vuol considerare le superfici oppure i volumi, Personalmente se non ci sono grosse differenze di altezze da un ambiente ad un altro preferisco utilzzare le superfici e quindi non considero le altezze. Comunque decide sempre il condominio.



Saluti

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paeb

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 07:37

grazie per la tempestiva risposta.

1)Il condominio ha stabilito solo di rifare le tabelle millesimali perchè avevano riscontrato alcune incongruenze nei loro locali, ne hanno così approfittato per inserire anche la mia proprietà che non faceva parte del condominio. Io non ho permesso che si entrasse a casa mia nè ho fornito piante. Non ho locali attigui che abbia potuto misurare e credo che per l'altezza il tecnico si sia basato su una misura esterna stimata. Le altre unità immobiliari (il condominio) sono in un altro edificio, di altra epoca e con caratteristiche diverse non comparabili

2) il condominio, di cui ripeto la mia proprietà non fa parte, ha approvato queste nuove tabelle. Penso che non ci sia stata l'unanimità. Ma mi pare che, da alcuni anni, per modificare le tabelle millesimali non sia richiesta l'unanimità ma basti la maggioranza.

La domanda è: può un condominio imporre dittatorialmente ad una altra unità immobiliare esterna, situata in una corte comune dove i subalterni del condominio non hanno diritto, di entrare nel condominio senza dimostrare le leceità della loro azione?

Grazie!

comunque devo tornare dall'avvocato. Inoltre con questo amministratore sono ai limiti di una denuncia per calunnia (mi è stato riferito che sparla di me in assemblea per aizzarmi tutti contro)

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