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geoalfa
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"CESKO" ha scritto:
appunto....... ho cambiato idea! :o Cesko salve! cambiare idea non è facile, anzi dimostra la forza di volontà che uno ha nell'aggiornarsi ed adeguarsi con ragion veduta alle norme . cordialità
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CESKO
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"geoalfa" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
appunto....... ho cambiato idea! :o Cesko salve! cambiare idea non è facile, anzi dimostra la forza di volontà che uno ha nell'aggiornarsi ed adeguarsi con ragion veduta alle norme . cordialità Grazie...... è solo il futto di aver maturato un po' di esperienza in più nel corso degli anni....... ma io sono dell'opinione chè c'è sempre da imparare, studiando e ascoltando i consigli di qualcuno che ha esperienza più di me.... Ciao e buona domenica
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it9gvo
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trappeto
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"ValluzziAntonio" ha scritto: La cancellazione delle riserve è regolata dall'art. 12 della legge n. 679 del 01/10/1969 che testualmente si riporta: "Formalita' relative all'annotazione di riserva. L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce. L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e puo' essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane risultino intestate. La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa, tale documentazione non e' necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di riserva. Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale" Hai centrato il problema! Sòlo che forse in tutta questa questione non è chiara una cosa: i venti anni di cui sopra devono decorrere dalla data dell'atto di acquisto e non dalla data in cui il venditore ha dichiararto di averne il possesso, pur avendolo dichiarato nell'atto di vendita con atto notorio!!! Buon lavoro
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ValluzziAntonio
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"it9gvo" ha scritto:
Hai centrato il problema! Sòlo che forse in tutta questa questione non è chiara una cosa: i venti anni di cui sopra devono decorrere dalla data dell'atto di acquisto e non dalla data in cui il venditore ha dichiararto di averne il possesso, pur avendolo dichiarato nell'atto di vendita con atto notorio!!! Buon lavoro I venti anni decorrono secondo me dalla data di trascrizione che da pubblicità all'atto che ha originato la voltura catastale.
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it9gvo
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trappeto
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La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro
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ValluzziAntonio
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"it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione
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CESKO
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"ValluzziAntonio" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione io non la vedi così.......... metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?
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ValluzziAntonio
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"CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione io non la vedi così.......... metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida? L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione
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CESKO
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"ValluzziAntonio" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione io non la vedi così.......... metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida? L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione......... Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto.... fidati che purtroppo è così
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ValluzziAntonio
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"CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione io non la vedi così.......... metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida? L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione......... Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto.... fidati che purtroppo è così Hai mischiato un po di tutto, il consolidamento dell'ipoteca, la cancellazione ed il pignoramento sono tre cose ben distinte.
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CESKO
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"ValluzziAntonio" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "ValluzziAntonio" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. In Catasto viene identificata come "data di efficacia" Buon lavoro Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione io non la vedi così.......... metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida? L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione......... Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto.... fidati che purtroppo è così Hai mischiato un po di tutto, il consolidamento dell'ipoteca, la cancellazione ed il pignoramento sono tre cose ben distinte. Mi sembra che non è proprio così: Tipo di annotazione ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE Descrizione 705 CANCELLAZIONE e nel Sezione D - Altre informazioni, solitamente viene scritto: CON L'ATTO CHE SI ANNOTA SI CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO TRASCRITTO A ******* IN DATA **/**/**** AI NN. ****/****. saluti
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ValluzziAntonio
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Per Cesko: Consolidamento ipoteca In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)". Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti: •il mutuo deve essere fondiario •occorre attendere 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria. Cancellazione ipoteca é l'estinzione dell'ipoteca eseguita con annotazione a margine dell'atto che l'ha costituita. Pignoramento è l'atto di avvio dell'espropriazione forzata di un bene, con ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito maturato da promotore del pignoramento.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"ValluzziAntonio" ha scritto: Per Cesko: Consolidamento ipoteca In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)". Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti: •il mutuo deve essere fondiario •occorre attendere 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria. Cancellazione ipoteca é l'estinzione dell'ipoteca eseguita con annotazione a margine dell'atto che l'ha costituita. Pignoramento è l'atto di avvio dell'espropriazione forzata di un bene, con ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito maturato da promotore del pignoramento. Grazie....... Ora la cosa mi è più chiara, anche se ho alcuni dubbi sul codice n° 705, che i notai usano solitamente per la cancellazione di pignoramenti.... Sono un po' scettico su questa materia
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geometravalentina
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mi accodo perchè mi sembra di avere un caso simile. premetto che IO HO FATTO L'ERRORE, per cui dopo aver fatto 2 ore di MEA CULPA ora è il momento di rimboccarsi le maniche e risolvere il pasticcio! anni fa presentai due docfa in variazione in cui frazionavo alcune stanze da un laboratorio artigianale intestato alla ditta X, e la fondevo all'abitazione del signor Y (proprietario del laboratorio X)...e qui ho fatto la c...ta perchè non esisteva nessun rogito in merito; quindi ragionandoci adesso avrei dovuto frazionare le stanze dal laboratorio, chiamarle con un loro subalterno, ed attendere l'atto notarile di privatizzazione (CHE OVVIAMENTE C'E' LUNEDì PROX...accidenti!) per fondarlo alla casa. l'a.d.t. ha registrato i miei docfa sbagliati, ovviamente inserendo la riserva. quindi chiedo a chi ha più esperienza di me, come posso fare per risolvere il problema adesso? vi ringrazio per la cortesia e disponibilità che sicuramente mi dimostrerete...sbagliare purtroppo è umano, ed un sito come questo mi aiuta a capire quali sono gli errori, e se possibile ad evitarli! la prox volta sicuramente starò più attenta.....
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robeci
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Toscana
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fai un istanza in bollo per l'annullamento dei docfa, chiedendo il ripristino della situazione iniziale. non credo però che l'annullamento sia possibile in tempi brevi (per quanto ne so deve pasare da roma AdT). p.s. per geoalfa : - stasera sono immensamente buono, ma ancora convinto di quello che ti ho detto tempo fa
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