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Argomento: Ricorsi conrto decisioni A.d.T. su eliminazione Riserva 1

Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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-

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 17:42

"CESKO" ha scritto:

appunto.......
ho cambiato idea! :o



Cesko salve!

cambiare idea non è facile, anzi dimostra la forza di volontà che uno ha nell'aggiornarsi ed adeguarsi con ragion veduta alle norme .

cordialità

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2009 alle ore 18:05

"geoalfa" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:

appunto.......
ho cambiato idea! :o



Cesko salve!

cambiare idea non è facile, anzi dimostra la forza di volontà che uno ha nell'aggiornarsi ed adeguarsi con ragion veduta alle norme .

cordialità


Grazie......
è solo il futto di aver maturato un po' di esperienza in più nel corso degli anni.......
ma io sono dell'opinione chè c'è sempre da imparare, studiando e ascoltando i consigli di qualcuno che ha esperienza più di me....
Ciao e buona domenica

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it9gvo

(GURU)

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 22:56

"ValluzziAntonio" ha scritto:
La cancellazione delle riserve è regolata dall'art. 12 della legge n. 679 del 01/10/1969 che testualmente si riporta:


"Formalita' relative all'annotazione di riserva.
L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali,
viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella
motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle
od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.
L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene
registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e puo' essere cancellata
su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane
risultino intestate.
La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche
degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la
formalita' era stata accesa, tale documentazione non e' necessaria qualora
sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di
riserva.
Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle
commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della
relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale"



Hai centrato il problema!

Sòlo che forse in tutta questa questione non è chiara una cosa:

i venti anni di cui sopra devono decorrere dalla data dell'atto di acquisto e non dalla data in cui il venditore ha dichiararto di averne il possesso, pur avendolo dichiarato nell'atto di vendita con atto notorio!!!

Buon lavoro

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ValluzziAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 20:07

"it9gvo" ha scritto:


Hai centrato il problema!

Sòlo che forse in tutta questa questione non è chiara una cosa:

i venti anni di cui sopra devono decorrere dalla data dell'atto di acquisto e non dalla data in cui il venditore ha dichiararto di averne il possesso, pur avendolo dichiarato nell'atto di vendita con atto notorio!!!

Buon lavoro



I venti anni decorrono secondo me dalla data di trascrizione che da pubblicità all'atto che ha originato la voltura catastale.

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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3523

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 17:44

La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro

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ValluzziAntonio

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22 Aprile 2007

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 21:49

"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 21:55

"ValluzziAntonio" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione


io non la vedi così..........
metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?

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ValluzziAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 22:01

"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione


io non la vedi così..........
metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?



L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 08:53

"ValluzziAntonio" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione


io non la vedi così..........
metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?



L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione


L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione.........
Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto....
fidati che purtroppo è così

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ValluzziAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 20:42

"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione


io non la vedi così..........
metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?



L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione


L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione.........
Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto....
fidati che purtroppo è così



Hai mischiato un po di tutto, il consolidamento dell'ipoteca, la cancellazione ed il pignoramento sono tre cose ben distinte.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 21:08

"ValluzziAntonio" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"ValluzziAntonio" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
La validità di un trasferimento di proprietà effettuato con rogito notarile ha validità dallo stesso giorno del rogito e non dalla data di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In Catasto viene identificata come "data di efficacia"

Buon lavoro



Sicuramente l'atto ha validità dalla data di stipula ma per eventuali rivalse da parte di terzi vale la data di pubblicazione


io non la vedi così..........
metti il caso che venga accesa un ipoteca o pignoramento un giorno dopo la stipula dell'atto.......la stessa ipoteca e/o pignoramento puo' essere valida?



L'ipoteca si consolida circa dopo quindici giorni dalla trascrizione


L'ipoteca non si consolida affatto se non viene trascritta una "ANNOTAZIONE" di cancellazione.........
Chi ha emesso il pignoramento, non puo' sapere che il giorno prima è stato stipulato un atto....
fidati che purtroppo è così



Hai mischiato un po di tutto, il consolidamento dell'ipoteca, la cancellazione ed il pignoramento sono tre cose ben distinte.


Mi sembra che non è proprio così:
Tipo di annotazione ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE
Descrizione 705 CANCELLAZIONE

e nel Sezione D - Altre informazioni, solitamente viene scritto:
CON L'ATTO CHE SI ANNOTA SI CHIEDE LA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO TRASCRITTO A
******* IN DATA **/**/**** AI NN. ****/****.
saluti

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ValluzziAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 21:39

Per Cesko:

Consolidamento ipoteca
In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)".

Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti:

•il mutuo deve essere fondiario
•occorre attendere 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria.

Cancellazione ipoteca

é l'estinzione dell'ipoteca eseguita con annotazione a margine dell'atto che l'ha costituita.

Pignoramento

è l'atto di avvio dell'espropriazione forzata di un bene, con ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito maturato da promotore del pignoramento.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 21:45

"ValluzziAntonio" ha scritto:
Per Cesko:

Consolidamento ipoteca
In base all’articolo 39 del Testo Unico Bancario: "Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (…)".

Dunque, affinché l’ipoteca non sia più esposta al rischio di revocatoria fallimentare è necessario consolidare l’ipoteca rispettando due requisiti:

•il mutuo deve essere fondiario
•occorre attendere 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria.

Cancellazione ipoteca

é l'estinzione dell'ipoteca eseguita con annotazione a margine dell'atto che l'ha costituita.

Pignoramento

è l'atto di avvio dell'espropriazione forzata di un bene, con ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito maturato da promotore del pignoramento.


Grazie.......
Ora la cosa mi è più chiara, anche se ho alcuni dubbi sul codice n° 705, che i notai usano solitamente per la cancellazione di pignoramenti....
Sono un po' scettico su questa materia

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geometravalentina

Iscritto il:
04 Maggio 2009

Messaggi:
16

Località

 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 19:41

mi accodo perchè mi sembra di avere un caso simile.
premetto che IO HO FATTO L'ERRORE, per cui dopo aver fatto 2 ore di MEA CULPA ora è il momento di rimboccarsi le maniche e risolvere il pasticcio!
anni fa presentai due docfa in variazione in cui frazionavo alcune stanze da un laboratorio artigianale intestato alla ditta X, e la fondevo all'abitazione del signor Y (proprietario del laboratorio X)...e qui ho fatto la c...ta perchè non esisteva nessun rogito in merito; quindi ragionandoci adesso avrei dovuto frazionare le stanze dal laboratorio, chiamarle con un loro subalterno, ed attendere l'atto notarile di privatizzazione (CHE OVVIAMENTE C'E' LUNEDì PROX...accidenti!) per fondarlo alla casa.
l'a.d.t. ha registrato i miei docfa sbagliati, ovviamente inserendo la riserva.
quindi chiedo a chi ha più esperienza di me, come posso fare per risolvere il problema adesso?
vi ringrazio per la cortesia e disponibilità che sicuramente mi dimostrerete...sbagliare purtroppo è umano, ed un sito come questo mi aiuta a capire quali sono gli errori, e se possibile ad evitarli!
la prox volta sicuramente starò più attenta.....

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robeci

Iscritto il:
09 Gennaio 2005

Messaggi:
1173

Località
Toscana

 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2011 alle ore 20:13

fai un istanza in bollo per l'annullamento dei docfa, chiedendo il ripristino della situazione iniziale.
non credo però che l'annullamento sia possibile in tempi brevi (per quanto ne so deve pasare da roma AdT).

p.s.
per geoalfa :
- stasera sono immensamente buono, ma ancora convinto di quello che ti ho detto tempo fa

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