I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati sono indicati nei
commi 3 e 3-bis, dell’art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella
Legge n. 133/1994, e modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998, che
distingue tra fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati rurali strumentali
all’attività agricola.
Per i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa affinché venga riconosciuta
la qualifica di ruralità occorre che siano rispettati contemporaneamente tutti i
requisiti indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 3; è sufficiente la
mancanza di uno solo di essi a far perdere ai fabbricati la caratteristica di
ruralità.
saluti