Alla luce del nuovo Testo Unico della Sicurezza artt. 26, 36, 37, a conferma di quanto già contenuto nella Circolare Min. Lavoro n.28/1997
Direttive applicative del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
”Individuazione datore di lavoro nei condomini.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore”
Si precisa quindi quanto segue:
L’amministratore di Condominio, in quanto datore di lavoro e responsabile dei sistemi di sicurezza e prevenzione, ha obbligo di:
- Corso di formazione 81/08 come datore di lavoro pari a 16 ore relativo al rischio specifico nei condomini secondo art. 10 81/08
- Predisporre adeguato piano di emergenza ed evacuazione
- Redigere Documento di valutazione dei rischi se vi sono lavoratori dipendenti o se vi sono nello stabile dei rischi “alti” quali presenza di garage interrati, attività commerciali ad altà rumorosità o vibrazioni
- Redigere Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze se vi sono ditte appaltatrici che operano per il condomino (pulizie, manutenzioni, ristrutturazioni)