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novità certificazione energetica |

paolo21
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Salve, premesso che ad oggi la certificazione energetica è divenuta prestazione energetica (prima redazione di ACE, ora redazione di APE), e considerato che non sono state emanate le nuove metodologie di calcolo, io geometra posso redigere l'attestato di prestazione energetica non avendo svolto il corso di 64 ore come richiesto dal decreto 63/2013? oppure sarà obbligatorio aver svolto il corso di 64 ore solo dopo l'entrata in vigore delle nuove metodologie di calcolo e quindi alla regolarizzazione vera e propria dell'Attestato di Prestazione Energetica APE? preciso che il calcolo della prestazione energetica viene effettuato secondo le norme di cui al DPR 59/09 fino all'approvazione delle nuove metodologie. grazie.
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lello59
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torrance
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totonno
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"paolo21" ha scritto: Salve, premesso che ad oggi la certificazione energetica è divenuta prestazione energetica (prima redazione di ACE, ora redazione di APE), e considerato che non sono state emanate le nuove metodologie di calcolo, io geometra posso redigere l'attestato di prestazione energetica non avendo svolto il corso di 64 ore come richiesto dal decreto 63/2013? oppure sarà obbligatorio aver svolto il corso di 64 ore solo dopo l'entrata in vigore delle nuove metodologie di calcolo e quindi alla regolarizzazione vera e propria dell'Attestato di Prestazione Energetica APE? preciso che il calcolo della prestazione energetica viene effettuato secondo le norme di cui al DPR 59/09 fino all'approvazione delle nuove metodologie. grazie. Lello59 ha fatto bene a inserire quel link! Ma... cosa vuol dire "ci andrei piano"? Andandoci piano, vuol dire usare cautela, magari firmando piano piano con il timbro posato leggermente..... un poco tremolante.....che si legga poco poco così, facendo fatica magari non ti vengono a cercare! Se sei in possesso dei requisiti abilitanti alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'Art.2 comma 3 lettera "d" (geometra o diplomato tecnico) del D.P.R. 75 del 16/04/2013, senza corso, secondo me, puoi firmare, anche se molti non la intendono così. Saluti.
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lello59
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torrance
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il mio ... "ci andrei piano" ... era in riferimento alla fonte che, per quanto autorevole, non possiede tutti i crismi dell'ufficialità. Beninteso, dalla lettura della norma più recente, non posso che condividere appieno l'interpretazione fornita dal Collegio di Avellino ... ma? Sono nel mondo del lavoro ... di questo lavoro ... da ben 35 anni e, anche a mie spese, ne ho vissute di tutti i colori, specie per ciò che è stato in diretta dipendenza dell'evoluzione interpretativa delle norme. Si sente dire, molto spesso: "In Italia manca la certezza del diritto!" ... ecco, è questo che mi manca, anche stavolta, per poter continuare a percorrere la mia strada con un minimo di tranquillità. Pace e saluti.
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paolo21
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dpr 75/2013 è vero che stabilisce che tra i titoli in possesso per del tecnico certificatore ci può essere il diploma da geometra, ma al comma 3 specifica quanto segue: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. detto ciò non credo sia sufficiente il diploma di geometra in quanto noi geometri non siamo abilitati alla progettazione di edifici ed impianti.. o comunque dovremmo essere coadiuvati da un professionista che copra anche questo ambito... morale della favola da quel che ho capito.. se non svogliamo i corsi di formazione da 64 ore non potremmo firmare gli attestati. ora..chi e quando organizzerà corsi rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma? e con quali costi? fino ad allora dovrà rinunciare ad incarichi in questo ambito e quindi perdere clientela..
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naruto
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totonno
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"paolo21" ha scritto: dpr 75/2013 è vero che stabilisce che tra i titoli in possesso per del tecnico certificatore ci può essere il diploma da geometra, ma al comma 3 specifica quanto segue: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. detto ciò non credo sia sufficiente il diploma di geometra in quanto noi geometri non siamo abilitati alla progettazione di edifici ed impianti.. o comunque dovremmo essere coadiuvati da un professionista che copra anche questo ambito... morale della favola da quel che ho capito.. se non svogliamo i corsi di formazione da 64 ore non potremmo firmare gli attestati. ora..chi e quando organizzerà corsi rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma? e con quali costi? fino ad allora dovrà rinunciare ad incarichi in questo ambito e quindi perdere clientela.. Perchè noi geometri non dovremo essere abilitati alla progettazione di edifici e impianti?
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EFFEGI
f.g.
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"totonno" ha scritto:
Perchè noi geometri non dovremo essere abilitati alla progettazione di edifici e impianti? Giusto.
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paolo21
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Competenze geometri Le copetenze professionali del geometra sono stabilite secondo l'articolo 16 del R.D. n.274/1929: a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; c) misura e divisione di fondi rustici; d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili; e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari; l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella precedente lettera m); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate; q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Per i piccoli fabbricati rurali e le ristrutturazioni rurali, la competenza professionale del geometra è in concorrenza con quella del perito agrario e del dottore agronomo, per le opere edilizie e le procedure catastali è in concorrenza con quella del perito edile, oltre che degli ingegneri ed architetti. Viste le sanzioni presenti nel nuovo decreto... non so fino a che punto conviene rischiare se comunque la figura di geometra non è competente per progettare impianti. (tranne nel caso in cui si collabora con studio professionale competente a tale attività, come si evince dalla tabella linkata da naruto). ho avuto conferma questa mattina dalla regione abruzzo settore politiche energetiche.
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totonno
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Bisognerebbe che i collegi si organizzassero per far valere i diritti dei propri associati. Non è possibile che una Regione o un Comune interpreti la Legge a proprio piacimento tirando fuori dai giochi un intera categoria. Da noi gli impianti ex L.10/91, di piccola consistenza, in porzioni di edifici, li progettano i Geometri e adesso si scopre che i tecnici diplomati non sono abilitati? Ma da quando? E chi lo sostiene? Chi è che deve bloccare unn Geometra che presenta un progetto ex L.10/91?? Comunque ha ragione Lello59 sulle ultime considerazioni che ha scritto. Ma quando mai c'è la certezza del diritto. Ogni volta esce una legge nuova, entra in vigore subito con Decreto Legge, e bisogna aspettare i chiarimenti del Governo e poi le linee guida dopo mesi, nel frattempo chi deve comunque già rispettarla e adottarla non ci capisce niente senza chiaramente le linee guida e i chiarimenti. Per cui ognuno interpreta la normativa alla c...o di c..e o alla spina di pesce creando ancora più confusione,per poi accorgersi all'uscita delle linee guida che la propria interpretazione della legge era sbagliata e quindi le certificazioni che ha redatto e calcolato, anche bene, non le poteva firmare...contrariamente a quanto pensava, ma ormai le ha già depositate in Comune e alla Regione! Quindi deve solo andare in una caserma dei Carabinieri a confessare di avere infranto la Legge ancora prima che questa sia stata applicabile e utilizzabile interamente. Nel frattempo si consiglia vivamente di non calcolare alcun certificato, oppure di firmare il documento insieme ad altro tecnico in possesso dei requisiti che egli dichiara di avere, perchè io, che firmo insieme a lui, non lo so mica se l'altro confirmatario possa firmare ?? Io confirmo le sue e lui confirma le mie...e non è una barzelletta o un sogno è proprio vero anche se difficilmente credibile. Saluti.
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gigenes
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Noialtri saremmo competenti a progettare impianti (almeno quelli idrici, elettrici e termici) che siano interni alle modeste costruzioni civili, secondo quanto ha inteso stabilire al riguardo la Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Commissione Ministeriale per l'esame dei limiti di competenza dei Geometri - istituita con DD.MM. 10.04.1986 e 12.12.1987. E' la cd. Commissione Perticone. La si cerchi sul web.
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george_ces
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Scusatemi tanto, ma a prescindere da tutte le competenze che un giorno sembra che abbiamo ed il giorno dopo non le abbiamo più , ma partecipare ad un corso specifico per apprendere qualcosa di questo piccolo nuovo mondo della "prestazione e/o efficenza energetica" rappresenta un'onta da evitare a tutti i costi ? Non mi sembra intellettualmente corretto pretendere che NOI geometri sappiamo fare tutto ed il contrario di tutto. Quindi, per me, ben vengano corsi professionali di aggiornamento e non ... ritengo che nella vita non si finisce mai di imparare. Buon lavoro e buona giornata
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vordcienpion
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Concordo con te George, se non fosse per il costo mediamente troppo alto dei corsi...
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paolo21
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è assolutamente vero che bisogna aggiornarsi con opportuni corsi formativi, ma per quanto riguarda la materia di certificazioni energetiche, sono in fase di studio nuove metodologie di calcolo. fare un corso da 800 euro + iva ad oggi non serve in quanto appena pronte le nuove metodologie andrebbe svolto un nuovo corso e non semplice aggiornamento. il decreto della scorsa estate ha modificato esclusivamente il titolo dell'attestato oltre che aggiunto la dichiarazione sostitutiva. pertanto attendo la nuova normativa prima di frequentare qualsiasi corso buttando soldi inutili. preciso che ho svolto un seminario formativo di 24 ore nel 2008 inerente la certificazione energetica. il corso è stato molto sintetico ma ha trattao tutti i punti necessari alla redazione di una certificazione di livello (dallo studio delle norme alla redazione di un attestato). Nulla di meno di quanto oggi viene fatto in un corso da 80 ore (sulla carta 80 realmente molte meno). buon lavoro a tutti. ps. il vostro compenso per un APE (comprensivo di rilievo restituzione grafica in cad e calcolo secondo le norme Uni-ts 11300-4) a quanto ammonta? dalle mie parti c'è chi spaccia certificati a 70 euro e chi a 450 euro per singola unità immobiliare.
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anonimo_leccese
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Certificatori energetici, i nuovi requisiti per diventarlo Destinazione Italia: sale da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi, aumentano lauree e diplomi che fanno bypassare i percorsi formativi 12/02/2014 - Per diventare certificatore energetico degli edifici si dovrà frequentare un corso della durata minima di 80 ore. La maggior parte dei professionisti potrà però evitarlo. Sono queste le novità contenute nel ddl Destinazione Italia, approvato ieri dalla Camera, che modifica il Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, rivedendo non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentando anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla professione senza dover affrontare una formazione supplementare Chi può fare il certificatore senza frequentare il corso In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di: - enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia; - organismi pubblici e privati d'ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l'organismo nazionale o un suo equivalente europeo; - società di servizi energetici (Esco). I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013 ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico senza seguire alcun percorso formativo aggiuntivo. Le lauree che danno accesso diretto alla professione di certificatore sono: - architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura; - ingegneria chimica; - ingegneria civile; - ingegneria dei sistemi edilizi - ingegneria della sicurezza; - ingegneria elettrica; - ingegneria energetica e nucleare; - ingegneria gestionale; - ingegneria meccanica; - ingegneria per l'ambiente e il territorio; - scienza e ingegneria dei materiali; - scienze e tecnologie agrarie; - scienze e tecnologie forestali ed ambientali; - scienze e gestione delle risorse rurali e forestali. A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto: - ingegneria aerospaziale e astronautica; - ingegneria biomedica; - ingegneria dell'automazione; - ingegneria delle telecomunicazioni; - ingegneria elettronica; - ingegneria informatica; - ingegneria navale; - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; - scienze e tecnologie della chimica industriale. Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l'esenzione dai corsi vale per i diplomati in: - meccanica, meccatronica ed energia; - elettronica ed elettrotecnica; - agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura; - costruzioni, ambiente e territorio (o geometra), - perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica. A questi il ddl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi di perito industriale con specializzazione in: - aeronautica; - energia nucleare; - metallurgia; - navalmeccanica; - metalmeccanica. Durata dei corsi Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame. Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la durata minima dei corsi. La versione originaria del Dpr 75/2013 prevedeva invece una durata minima di 64 ore. fonte: Mailing legislazione: Aggiornamento n. 03 del 25.02.2014 Per supporto tecnico info@georoma.it
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