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News sanzioni catastali! |

lello59
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torrance
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A quanto pare, l'art. 12 - 5° comma - del decreto fiscale oggi approvato in C.d.M. (salvo "riposizionamenti" e modifiche nel testo ufficiale in stampa) riporta quanto segue: Aggiornamento catastatale - sanzioni 1. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis della legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
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bertone
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45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
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"lello59" ha scritto: A quanto pare, l'art. 12 - 5° comma - del decreto fiscale oggi approvato in C.d.M. (salvo "riposizionamenti" e modifiche nel testo ufficiale in stampa) riporta quanto segue: Aggiornamento catastatale - sanzioni 1. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis della legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Capperi, se almeno facessero la notifica della rendita attribuita direttamente a casa dell'interessato potrei anche capire!!! Ma così proprio non và, stanno esagerando.
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lello59
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torrance
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Allora ... i destinatari della rendita presunta, per buona parte, o sono soggetti con problemi di udito o fanno parte di quella nutrita schiera di "volpini", beneficiari dei frutti dell'atavica inerzia della pubblica amministrazione. Io sono più che convinto che gli effetti di una notifica a domicilio, per queste persone, sortirebbero - né più né meno - lo stesso, quanto inutile, effetto del pregresso epistolario in loro possesso di cui è stata mittente la stessa A.d.T. Il comunicato - che verrà pubblicato in G.U., sul sito dell'A.d.T. ed all'albo pretorio del Comune - è già, di per se, una grossa cortesia. La notifica a domicilio sarebbe un'offesa per quanti hanno già ottemperato! Pace e saluti.
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lello59
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torrance
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x anonimo leccese pag. 4 del provvedimento ADE-ADT 24/02/2012: "La modalità di pagamento mediante F24, peraltro, si aggiunge a quelle già esistenti per i tributi speciali catastali ed i relativi interessi e sanzioni amministrati dall’Agenzia del Territorio." Si aggiunge ... non sostituisce! Pace e saluti
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mbosca
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29 Dicembre 2008
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potete cortesemente indicarmi gli estremi corretti inerenti l'art.12 comma 5 del succitato decreto fiscale , in quanto non riesco a reperire il documento ufficiale contenente quanto sopra riportato. grazie cordialita' m bosca
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uli
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Comunque per l'attribuzione della RP la sanzione minima ammonta a circa 417 € ben diversa da quanto si era prospettato all'inizio di tutta 'sta "farsa". Purtroppo ho constato che, almeno nel mio comune, i "soggetti" colpiti sono per lo più contadini che hanno sempre lavorato duramente e che magari per necessità hanno costruito una tettoia un fienile o un magazzino. Concordo sul fatto che sono pur sempre opere abusive, non concordo sul metodo subdolo dell'applicazione delle sanzioni senza avviso diretto alla parte. Purtroppo si prevede anche una valanga di avvisi da parte di quei vampiri di Equitalia.
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Haxi215
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Sound so delicious thanks!!!
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geomschettino
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E' possibile sapere quando partono i 120 giorni e che sanzioni ci sono per le unità che l'A.d.T. ha attribuito le rendite presunte? Grazie a chi mi risponde.
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uli
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anonimo_leccese
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"uli" ha scritto: http://www.agenziaterritorio.it/?id=6280 Sembrerebbe che i 120 gg decorrano dal 02.03.2012....ho capito bene? Secondo me potrebbe essere, invece, dal 03 maggio prossimo, data di pubblicazione in G.U. Con comunicato che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012, di cui all’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sarà reso noto l’elenco dei comuni con fabbricati non dichiarati in catasto, oggetto di attribuzione di rendita presunta.
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uli
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"anonimo_leccese" ha scritto: "uli" ha scritto: http://www.agenziaterritorio.it/?id=6280 Sembrerebbe che i 120 gg decorrano dal 02.03.2012....ho capito bene? Secondo me potrebbe essere, invece, dal 03 maggio prossimo, data di pubblicazione in G.U. Con comunicato che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012, di cui all’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sarà reso noto l’elenco dei comuni con fabbricati non dichiarati in catasto, oggetto di attribuzione di rendita presunta. Hai ragione, infatti leggendo il comma 7 dell'art. 11 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 : 7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E infatti il comunicato che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012, si riferisce all’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
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uli
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Tanto per riepilogare: - Il 3 maggio è stato pubblicato l'elenco dei comuni interessati dalle attività di rendita presunta - I termini per la proposizione del ricorso decorrono trascorsi i 60 gg dalla pubblicazione, quindi il ricorso può essere proposto a partire dal 3 luglio - I termini per la presentazione dell'accatastamento è entro i 120 gg dalla pubblicazione (+o- entro il 03/09/2012)
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chautygorcy
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10 Maggio 2012
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Nice one thank , I'l have a read of that hold page when back on the pc , looks interesting. __________________ Cheap WOW Gold丨 Runescape Gold
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anonimo_leccese
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"chautygorcy" ha scritto: Nice one thank , I'l have a read of that hold page when back on the pc , looks interesting. __________________ Cheap WOW Gold丨 Runescape Gold :?: :?: :?: :!: 8O Sbaglio o i suoi interventi sono puro "spam" ???
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alfa1073
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27 Dicembre 2006
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Salve a tutti e bentornato Geolive!! Mi ricollego a questo messaggio per sapere se le sanzioni dovute per il mancato accatastamento entro il 31 agosto scorso dei fabbricati mai dichiarati devono essere pagate alla presentazione del Docfa o verranno notificate in seguito? A quanto ammonta la sanzione per ogni unità immobiliare? Qualcuno ha esperienza diretta avendo presentato Docfa in questi giorni per tali fabbricati? Grazie, ciao.
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