Conferma di mappa La circolare 1/2007 del 15.01.2007, all’art. 3.3 – Rispondenza topografica, individua due casi possibili:
a) L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la corrispondenza dello stato dei luoghi e non è necessario introdurre alcuna variazione cartografica in mappa (anche l’dentificativo della particella è conservato):
- non occorre redigere nessuna proposta d’aggiornamento cartografico.
b) L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la corrispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, ma è necessario variare il numero della particella:
- occorre predisporre la proposta d’aggiornamento (che può essere redatta utilizzando l’autoallestito) attribuendo il nuovo identificativo alla particella (provvisorio o definitivo, secondo i casi).
- In questo caso, non è dovuto il pagamento dei tributi.
Attribuzione di nuovo identificativo catastale alle particelle oggetto di aggiornamento Come impartito dalla Circolare 5/1989, modificato dalla Circolare 2/1992 e ribadito dalla Circolare 1/2001, si dispone che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno nuovo identificativo catastale ogni qualvolta una delle particelle interessate varierà la propria forma o destinazione (frazionamento, fusione, variazione di coltura, ecc.).
L’identificativo catastale della particella originaria deve essere confermato, invece, all’eventuale particella derivata su cui ricadono fabbricati già censiti al Catasto Fabbricati.