Decreto Monti art.13 "Disposizioni in materia di fabbricati rurali":1. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti:
“31 marzo 2012”;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti:
“30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30
giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.