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Argomento: Donazione e rigetto scia al comune - frazionamento immobile
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st-topos
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Buongiorno avevo in un precedente post già espresso il concetto. Lo ripeto meglio, e la domanda la rivolgo solamente a Latemar e a BiagioOmbrin che sono gli unici che affermano il contrario. Quale è la norma che consente di superare un rifiuto/bocciatura di una pratica presentandone un'altra di livello inferiore?????? Vi ricordo che qualsiasi respingimento di una pratica (edilizia, catastale ecc) può essere contestato solo ricorrendo al TAR (entro 60gg). Aspetto
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Latemar
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"st-topos" ha scritto: Buongiorno avevo in un precedente post già espresso il concetto. Lo ripeto meglio, e la domanda la rivolgo solamente a Latemar e a BiagioOmbrin che sono gli unici che affermano il contrario. Quale è la norma che consente di superare un rifiuto/bocciatura di una pratica presentandone un'altra di livello inferiore?????? Vi ricordo che qualsiasi respingimento di una pratica (edilizia, catastale ecc) può essere contestato solo ricorrendo al TAR (entro 60gg). Aspetto L'annullamento della SCIA non è contestabile in questo caso. Il cittadino poi, qualora intende svolgere un intervento edilizio nel proprio immobile ha il dovere/diritto di presentare una pratica edilizia, ed il comune ha il dovere di riceverla assegnandogli un protocollo alla data di ricevimento, comunicare il responsabile del procedimento (a seconda della tipologia di intervento) il quale può esaminarla, controllarla dal punto di vista formale, archiviarla oppure eventualmente adottare provvedimenti qualora nella fase di controllo evidenziasse mancanza di allegati obbligatori o contrasti dei lavori con la specifica normativa vigente. Il cittadino deve presentare la pratica edilizia più idonea consentita per quella tipologia di intervento. Sta al tecnico asseveratore incaricato determinare la giusta tipologia di intervento per quelle opere che si vuole realizzare e di conseguenza adottare la giusta pratica edilizia. Se la pratica edilizia riguarda lievi interventi non urbanisticamente rilevanti è autodichiarativa ed è il tecnico progettista che si assume l'onere di dichiarare la conformità dell'opera alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie, con propria asseverazione. Se invece si tratta di opere urbanisticamente rilevanti è il sindaco dietro richiesta del cittadino che rilascia la licenza autorizzativa previo controllo dell'ente amministrativo proposto (commissione edilizia) sulla legittimità delle opere alle norme di pianificazione urbanistica vigenti.
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Pippocad
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"Latemar" ha scritto: "st-topos" ha scritto: Il problema non è Cila si Scia no, aumento di unità immobiliari si o no. Il problema è ben altro, la L.R. non consente il frazionamento in zona agricola delle u.i. Non mi risulta sia scritto da nessuna parte che non si può fare manutenzione straordinaria in zona agricola. Latemar, cosa significa questa cosa rispetto al problema dell'utente?
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Latemar
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"Pippocad" ha scritto: "Latemar" ha scritto: "st-topos" ha scritto: Il problema non è Cila si Scia no, aumento di unità immobiliari si o no. Il problema è ben altro, la L.R. non consente il frazionamento in zona agricola delle u.i. Non mi risulta sia scritto da nessuna parte che non si può fare manutenzione straordinaria in zona agricola. Latemar, cosa significa questa cosa rispetto al problema dell'utente? L'immobile, nel piano urbanistico è in zona agricola E. La tipologia di intervento consistente nel frazionamento, in questo caso, secondo quanto descritto da asordi, è da considerarsi manutenzione straordinaria, il DPR 380/01 lo prevede. Escludo che in zona agricola non si possa eseguire opere rientranti nella manutenzione straordinaria. nonostante la proprietà non sia imprenditore agricolo. Vi pregherei adesso di non fare domande a me che sembra stia facendo un esame. Preferirei leggere il vostro pensiero in modo da aiutare Asordi a risolvere questa grave grana molto complicata.
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st-topos
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@latemar Nella risposta che darai/darete a Pippocad chiarisci per cortesia cosa significa ".... L'annullamento della SCIA non è contestabile in questo caso....." non so se te ne rendi conto, ma tu con questa affermazione stravolgi il diritto amministrativo in Italia.... le alternative sono due: o racconti strz.... o ti fott_i l'esimio prof Cassese (il padre del diritto amministrativo) e allora mi devo scappellare di fronte a tanta sapienza. sono in ansia Scusami scrivevo e non ho letto la tua risposta delle 16.09.....chiariscimi il punto e poi rispondo ad entrambe le tue.
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Latemar
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"st-topos" ha scritto: @latemar Nella risposta che darai/darete a Pippocad chiarisci per cortesia cosa significa "....L'annullamento della SCIA non è contestabile in questo caso....." non so se te ne rendi conto, ma tu con questa affermazione stravolgi il diritto amministrativo in Italia.... le alternative sono due: o racconti strz.... o ti fott_i l'esimio prof Cassese (il padre del diritto amministrativo) e allora mi devo scappellare di fronte a tanta sapienza. sono in ansia Ma anche basta st-topos. Sei pesante. Ma possibile che non riesci a darti un minimo di contegno su questo forum ? Non si fa in tempo ad aprire una interessante discussione che arrivi tu a gamba tesa sbraitando che si dicono stronzate, ci si fotte addirittura professori... ci si scappella ??? Ma anche basta.
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st-topos
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Sei uno che scrive strz a iosa e poi non sa sostenerle. Sull'argomento stai scrivendo balle da una settimana, l'ultima è clamorosa.... scrivi senza sapere il senso delle affermazioni. La gravità delle tue affermazioni. Tu scrivi strz e io ti devo leggere ed incensare....bravo, giusto latemar è un grande professore di diritto amministrativo.......mi fai semplicemente pena... Vai a fare i......l docente sul tuo sito e al collegio di Firenze.....come sono messi male i tuoi ascolatatori provinciali PS: Leggiti una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata agli inizi di gennaio 2024 proprio sull'argomento e vedi le strz che hai scritto......appena trovo il testo completo lo pubblicherò
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rubino
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"Latemar" ha scritto: "BiagioOmbrin" ha scritto: Buongiorno. Mi permetto di intervenire ancora una volta, dopo 3 pagine di discussioni, pareri, proposte, ecc. Suggerire una CILA (come definita dal comma 1 dell’art. 6-bis del DPR n. 380/2001) in sanatoria per sanare un intervento presentato con una SCIA, senza conoscere le precise e specifiche motivazioni, con le quali il responsabile ha dapprima diffidato di eseguire i lavori, poi ha rigettato e archiviato il tutto ritenendo l’intervento inammissibile, mi pare assolutamente assurdo. CILA in sanatoria che con tutta probabilità si trasformerebbe in una autodenuncia. Forse perché l’immobile, realizzato con una categoria funzionale rurale (abitazione agricola), è poi finito intestato a soggetti che nulla hanno a che fare con l’attività agricola e quindi risulta mutata la categoria in residenziale (vedasi in proposito art. 23-bis, 31, ecc. del DPR. n. 380/2001)? Vorrei fare alcune mie considerazioni a seguito di quanto esposto da Biagio Ombrin che potrebbero magari servire ad asordi. L'intervento di frazionamento, con la SCIA, annullata dal comune è già autodenunciato. Se l'intero edificio è stato realizzato con una categoria funzionale rurale ora è finito a soggetti non imprenditori agricoli e vale il concetto che questo muta la categoria in residenziale non legittimata dalla destinazione urbanistica, vuol dire che adesso l'immobile è completamente abusivo e quindi il comune oltre all'annullamento della SCIA avrebbe dovuto adottare il provvedimento di demolizione dell'edificio divenuto interamente abusivo, con denuncia penale a carico dei proprietari non imprenditori agricoli. A me sembra questo assurdo. I nuovi proprietari si trovano in possesso di un immobile residenziale che non possono utilizzare in quanto non imprenditori agricoli e che per utilizzarlo o venderlo dovrebbero chiedere il cambio di destinazione da rurale a residenziale, la quale richiesta però il comune rigetterebbe in quanto l'intervento anche questo non sarebbe consentito dal piano urbanistico in quanto il soggetto richiedente non è un imprenditore agricolo. Una follia. Molto interessante, se vado OT ditemelo. Fatto: prendiamo un D10, composto da cinque fabbricati graffati. L'imprenditore agricolo muore a marzo, gli altri comproprietari non si accupano di agricoltura. La rendita è salata, la circostanza che giustifichi il riconoscimento dei requisiti di ruralità è morta con l'imprenditore ora si deve procedere alla divisione fra i coeredi. Domanda: non è giusto che il D10 arrivi davanti al notaio, anche perchè contiene 11 porzioni che, nello stato in cui si trovano avendo tutti autonomia funzioanale e reddituali, per norma catastale vanno censiti singolarmente, quindi c'è una divisione e cambio di CATEGORIA CATASTALE.. Nessuna opera edile è stata eseguita, le porzioni sono tutte correttamente rappresentate, nessuna opra edile occorre per separarle, non si forma nessuna u.i. abitativa ma solo c2 e c6, quindi la causale del docfa è stata, PER FORZA (VEDI VADEMECUM) "altre" con la codificata "fraz. con cambio di destinazione". Il notaio fa i capricci, legge le parole terribili "cambio di destinazione" e chiede il titolo edilizio, il collega gli dice che nessun titolo edilizio è stato chiesto trattandosi solo di censire i beni in linea con le categorie e le disposizioni catastali, nessuna destinazione urbanistica è stata cambiata. Dice al notaio "cila significa comunicazione di inizio lavori asseverata, cosa dovevo dire al comune se lavori non se ne devono fare?" allora facevi una scia "scia significa segnalazione certificata di inzio attività, ma se attività edilizia non se ne deve fare cosa c'entra il comune?". In ultimo: la destinazione indicata nelle planimetrie della D10 corrispondono al vero: stalle e depositi sono, stalle e despositi saranno. Edificate nel 53 erano, sono e saranno. Come la vedi?
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Pippocad
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"Latemar" ha scritto: L'immobile, nel piano urbanistico è in zona agricola E. La tipologia di intervento consistente nel frazionamento, in questo caso, secondo quanto descritto da asordi, è da considerarsi manutenzione straordinaria, il DPR 380/01 lo prevede. Escludo che in zona agricola non si possa eseguire opere rientranti nella manutenzione straordinaria. nonostante la proprietà non sia imprenditore agricolo. Non significa nulla questo. Ti rispondo con un esempio: - Posso fare una manutenzione straordinaria su un edificio tutelato dai beni culturali? SI - Posso sostituire i serramenti in legno (manutenzione straordinaria) dell’edificio tutelato con nuovi serramenti in legno? SI - Posso sostituire i serramenti (manutenzione straordinaria) dell’edificio tutelato con nuovi serramenti in PVC e vetri riflettenti? NO Non è la tipologia di intervento ma la natura dell’opera (e/o i materiali in questo caso) che fanno la differenza. "Latemar" ha scritto: Vi pregherei adesso di non fare domande a me che sembra stia facendo un esame. Sei tu che scrivi come prezzemolo ovunque. Io chiedo in base a quello che scrivi. "Latemar" ha scritto: Preferirei leggere il vostro pensiero in modo da aiutare Asordi a risolvere questa grave grana molto complicata. Non tutto è risolvibile “en passant” su un forum. Bisogna conoscere a fondo il caso. Ma a volte non c’è soluzione.
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st-topos
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@Rubino Ti potrei dare la soluzione.....ma poi se non la condividi/ete mi dovrò sentire la solita predica....... resto in silenzio questa volta e leggo....magari esce un altro......professore (tributarista questa volta) che ci insegna qualcosa. Buonasera
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Il problema è un altro, qui siamo arrivati al punto che si stanno prendendo "Fischi per Fiaschi" - nel senso che anche con una CILA in sanatoria si pensa di risolvere la problematica non interfacciandosi con gli strumenti urbanistici vigenti (sbattendo contro un muro)! Ma stiamo scherzando? la CILA non è un condono edilizio che sana tutto..... Ed in conclusione, la sciamo perdere le 'perle di saggezza' del signor Prezzemolino in ogni minestra saluti
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rubino
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(GURU)
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"st-topos" ha scritto: @Rubino Ti potrei dare la soluzione.....ma poi se non la condividi/ete mi dovrò sentire la solita predica....... resto in silenzio questa volta e leggo....magari esce un altro......professore (tributarista questa volta) che ci insegna qualcosa. Buonasera Non avevo dubbi che tu avessi la soluzione, prendo atto del silenzio e intanto ne discutiamo fra noi miseri, abbrancati, umani.
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Latemar
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"rubino" ha scritto:
Molto interessante, se vado OT ditemelo. Fatto: prendiamo un D10, composto da cinque fabbricati graffati. L'imprenditore agricolo muore a marzo, gli altri comproprietari non si accupano di agricoltura. La rendita è salata, la circostanza che giustifichi il riconoscimento dei requisiti di ruralità è morta con l'imprenditore ora si deve procedere alla divisione fra i coeredi. Domanda: non è giusto che il D10 arrivi davanti al notaio, anche perchè contiene 11 porzioni che, nello stato in cui si trovano avendo tutti autonomia funzioanale e reddituali, per norma catastale vanno censiti singolarmente. Nessuna opera edile è stata eseguita, le porzioni sono tutte correttamente rappresentate, nessuna opra edile occorre per separarle, non si forma nessuna u.i. abitativa ma solo c2 e c6, quindi la causale del docfa è stata "altre" con la codificata "fraz. con cambio di destinazione". Il notaio fa i capricci, legge la parola magica destinazione e chiede il titolo edilizio, il collega gli dice che nessun titolo edilizio è stato chiesto trattandosi solo di censire i beni in linea con le categorie e le disposizioni catastali. Dice al notaio "cila significa comunicazione di inizio lavori asseverata, cosa dovevo dire al comune se lavori non se ne devono fare?" allora facevi una scia "scia significa segnalazione certificata di inzio attività, ma se attività edilizia non se ne deve fare cosa c'entra il comune?". In ultimo: la destinazione indicata nelle planimetrie della D10 sono esattamente quelle, stalle e depositi sono, stalle e despositi saranno. Come la vedi? Questa è una domanda importante. Preferirei però risponderti in altra sede o in privato, vedi poi come va a finire altrimenti ?
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rubino
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"CESKO" ha scritto: Il problema è un altro, qui siamo arrivati al punto che si stanno prendendo "Fischi per Fiaschi" - nel senso che anche con una CILA in sanatoria si pensa di risolvere la problematica non interfacciandosi con gli strumenti urbanistici vigenti (sbattendo contro un muro)! Ma stiamo scherzando? la CILA non è un condono edilizio che sana tutto..... Ed in conclusione, la sciamo perdere le 'perle di saggezza' del signor Prezzemolino in ogni minestra saluti Saluti anche a te, Cesko, qua il prezzemolo lo teniamo a fasci, nemmeno a mazzetti. Lascia perdere l'enigmistica, tu come la pensi?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: Preferirei però risponderti in altra sede o in privato perchè la mia risposta potrebbe suscitare grossa indignazione Non penso che ti trova in un campo minato, il Forum è aperto a tutto il pubblico, quindi se hai qualcosa da esporre fallo gentilmente qui. Grazie
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