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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: "marra1" ha scritto: Ho letto tutto il post, ho letto la legge regionale, è sono addivenuto ad una conclusione. Secondo il mio modesto parere il comune ha preso una cantonata, vedasi il comma 3 bis dell'art. 55 ( Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)). L'ntervento è ammesso. Il già citato comma 4 del medesimo art., non va ad interessare il comma 3bis ma solo i commi 2, 3 e 7, non pertinenti al caso. Sarebbe opportuno, quindi, di produrre una istanza di riesame al comune per far correggere una loro svista. Ciao marra1. Provo a dire il mio pensiero ed a ripetermi purtroppo perchè il mio pensiero è stato offuscato da chi ha il solo interesse di buttare la discussione in caciara. Escluso la nulllità dell'atto e la responsabilità del notaio, perchè andando per questa strada non si rispetta la volonta del donante e nè del donatario che sono sacri e possono essere messi in discussione solo tra le parti. E' proprio da escludere. Non è nell'interesse delle parti che si trasferiscono il bene che hanno comunque assolto l'adempimento di pagare le imposte dovute al fisco. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati con la CILA anche quando riguardano il frazionamento e quando la tipologia dei lavori ha una modesta entità. Qui è stata fatta una SCIA per cui il tecnico redattore ha ritenuto i lavori di quella tale entità che avrebbe dovuto essere stata eseguita con SCIA pertanto sono lavori urbanisticamente rilevanti che devono però sottostare alla normativa edilizia e devono essere quindi esaminati dal comune il quale, per forza di cose ha dovuto annullare la SCIA per cointrasto coin la normativa urbanistica che non consente il frazionamento che si è considerato effettuato con l'esecuzione di lavori urbanisticamente rilevanti. Il Comune non poteva farci nulla, purtroppo, se non annullare la SCIA. E' nel suo dovere. A mio parere è da escludere, pertanto, che il Comune abbia preso una cantonata, ed io non richiederei un riesame della pratica. A questo punto è opportuno andare a parlare preventivamente con il comune per sottoporgli l'intenzione di presentare una CILA in sanatoria che è ammissibile in quanto non influisce sull'aspetto urbanistico essendo stati eseguite semplici opere di manutenzione straordinaria proprio come la legge consente di fare. Nel caso della CILA non c'è neanche da aspettare i trenta giorni, ovviamente, per evitare brutti scherzi occorre andare a parlare con il comune ed accordarsi preventivamente e se non lo si fa il comune stesso potrebbe considerare la pratica un balzello furbo per saltare il controllo del comune e un nuovo contenzioso. Altrimenti l'altra soluzione è quella di ripristinare l'unica proprietà con un nuovo atto stavolta di compravendita e rifondere le due unità immobiliare ripristinandole in una unità come all'origine, ma questo il catasto potrebbe storcere il naso perchè avrebbe un danno erariale che difficilmente vorrà perdere, dopo averlo ottenuto. E' inutile che giri e rigiri "la forchetta nella piaga"... l'atto pecca dal punto di vista urbanistico e di conseguenza ci saranno problematiche per eventuali trasferimenti futuri. Di conseguenza è così, evita di replicare
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cassini
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Ma non vi viene il dubbio che il Comune, per i motivi che ho detto nell'ultimo post, possa aver giustamente (in base agli articoli riportati da asordi nel suo intervento in risposta a Biagio Ombrin di Pagina 2) diniegato la SCIA perché vuole prendere gli oneri verdi di deruralizzazione? Sto seguendo ora una pratica dove l'ammontare di questi per un fabbricato di 575 mc. ammontano alla bellezza di Euro 25.000.
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Latemar
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"cassini" ha scritto: Mi pare di aver letto in qualche intervento di BiagioOmbrin integrato da asordi che in zona agricola e per fabbricati rurali (non civili) il Comune di competenza non prevede quanto riportato da Marra e precedentemente da Biagio Ombrin. Sbaglio? Quindi una norma più restrittiva che ci potrebbe anche stare. E credo sia proprio li la motivazione del diniego da parte del Comune. Ma perché allora non passare per una eventuale deruralizzazione pagando gli oneri e dopo frazionare? Rispondo anche a te Cassini. La domanda è interessante. Finchè mi è consentito. La deruralizzazione è da escludere se la residenza è già accatastata come tale (non D10 accennando leggermente alla domanda di Rubino) e se non si attua un cambio di destinazione per esempio da abitazione ad ufficio. Di sicuro il cambio di destinazione e l'obbligo di deruralizzazione del bene non avviene alla morte dell'agricoltore e al passaggio agli eredi non coltivatori diretti. La vecchia residenza del contadino accatastata in categoria A5 sempre esistita se non cambia in altra destinazione sarebbe una follia fargli pagare gli oneri di urbanizzazione. Qualche comune tenta a chiederli ma si ritrova il territorio pieno di edifici rurali abbandonati.
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Latemar
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CESKO
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Latemar
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Latemar
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Latemar
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CESKO
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- Richiesta delle Autorità competenti.
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Latemar
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CESKO
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rubino
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rubino
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cassini
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cassini
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"cassini" ha scritto: Ma non vi viene il dubbio che il Comune, per i motivi che ho detto nell'ultimo post, possa aver giustamente (in base agli articoli riportati da asordi nel suo intervento in risposta a Biagio Ombrin di Pagina 2) diniegato la SCIA perché vuole prendere gli oneri verdi di deruralizzazione? Sto seguendo ora una pratica dove l'ammontare di questi per un fabbricato di 575 mc. ammontano alla bellezza di Euro 25.000. Riparto da questo ultimo passaggio per vedere se qualcuno lo confuta.
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