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Autore DIRITTO DI ABITAZIONE

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2022 alle ore 10:18

DIRITTO DI ABITAZIONE

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento che permette ad un soggetto di vivere in un’abitazione appartenente ad un’altra persona.
I diritti reali di godimento permettono ad un soggetto di utilizzare il bene di proprietà di un altro soggetto e andando in questo modo a limitare il diritto di proprietà del titolare.

Nel Codice Civile viene definito come il diritto di abitare un bene altrui (la casa) in modo limitato al bisogno proprio e a quelli della famiglia.
Quindi questo diritto riguarda solo persone fisiche e permette ai familiari di alloggiare nell’immobile.
Le persone giuridiche sono escluse da questo diritto.
Questo diritto non permette al soggetto titolare di destinare l’immobile ad altri usi diversi dall'abitazione per adibirlo come ufficio o come magazzino.
Il diritto consiste nell’abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare.
La casa adibita a residenza familiare deve rispettare i requisiti di abitabilità e il diritto si estende a tutte le parti dell’immobile come terrazze e giardini.
Nell’articolo del C.C. n. 1023 si definisce la possibilità di estendere il diritto di abitazione ai figli nati anche dopo che il diritto è cominciato a valere..
All’interno possono essere inclusi i figli adottivi e quelli riconosciuti, l’ultima categoria che può usufruire di questo diritto sono le persone che convivono con il titolare.
Nell’articolo del C.C. n. 1024 viene descritta l’impossibilità che l’abitazione possa essere ceduta o data in locazione.

Una volta terminati gli obblighi inerenti questo tipo di diritto, chi possiede il diritto ha l’obbligo di procedere con le riparazioni ordinarie e sostenere il pagamento dei tributi, sostenere le spese di coltura.
Nel caso l'avente diritto occupi solo una parte della casa, avrà l’obbligo di sostenere le spese in proporzione alla propria quota.

Quindi riassumendo, i doveri del titolare del diritto di abitazione sono:
- rispettare la destinazione economica;
- prendersi cura della casa;
- restituire la casa nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta;
- non cedere o dare in affitto l’abitazione;
- effettuare la manutenzione ordinaria.

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11937

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 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2022 alle ore 19:21

Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento
su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli
articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.


Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso:

ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del
titolare del diritto e della sua famiglia.


La disciplina codicistica non consente:

- di cedere ad altri il diritto di abitazione

- di dare in locazione la casa gravata .


Inoltre, nel nostro ordinamento, è previsto che il diri tto di abitazione venga
riconosciuto sulla casa coniugale, in caso di separazione, al coniuge
cui vengono affidati i figli minori o con cui convivono i figli
maggiorenni, purché non autosufficienti.


Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte
di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

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il_Dalfo

Iscritto il:
17 Gennaio 2023 alle ore 09:08

Messaggi:
1

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2023 alle ore 10:17

è vero che da cc non si può cedere, tuttavia è possibile derogare alla legge se nudo proprietario e titolare del diritto di abitazione si accordano in forma scritta per questa possibilità.

Cass. 25/03/1960 n 637

cass. 18/10/1961 n 2217

Cass. 13/09/1963 n 2502

Cass. 02/03/2006 n 4599

cass. 27/04/2015 n 8507

Cass.civ n 3565/1989: il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art.1024 c.c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che quest'ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi.

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