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Autore Deroghe al DM 5/7/1975

Marlin

Iscritto il:
18 Ottobre 2005

Messaggi:
637

Località
Torremaggiore (FG)

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 16:23

Come è noto il d.m. 5/7/1975 fissa i requisiti igienico-sanitari da rispettare nelle progettazioni edilizie. Devo fare un cambio di destinazione d'uso di un deposito c/2 da utilizzare a vendita di mobili, quindi un c/1. Nel presentare la d.i.a. (ammessa dal mio comune come titolo abilitativo) è stato eccepito che il rapporto aeroilluminante non rispetta i limiti imposti dal d.m. in quanto le aperture finestrate sono inferiori a 1/8 della superficie calpestabile. Premesso che conosco il d.m., ho indicato, in relazione, che, tenuto conto dell'attività da svolgere, il ricambio dell'aria sarebbe stato assicurato anche con un impianto di estrazione forzata. Mi hanno suggerito di rivolgermi all'a.s.l. che, però, ha detto che non esistono deroghe al d.m.
Secondo voi, mi devo arrendere (quindi niente cambio d'uso) o conoscete altre norme che a me sfuggono?
Grazie per le risposte
Saluti
Giovanni

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Autore Risposta

geonick

Iscritto il:
05 Febbraio 2005

Messaggi:
174

Località
Reggello

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 17:04

Il decreto ministeriale 5 luglio 1975 è inerente i requisiti dei locali di abitazione.
Ciao GeoNick

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BOJINOV

Iscritto il:
13 Marzo 2006

Messaggi:
223

Località
Alta Valdera (PI)

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 17:18

Devi vedere cosa dice il regolamento edilizio del comune ed il regolamento di igiene locale: in genere sono consentite deroghe per attività da svolgere in edifici già esistenti (in particolare per fabbricati posti nei centri storici).

Ogni comune è un mondo a sè.

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Marlin

Iscritto il:
18 Ottobre 2005

Messaggi:
637

Località
Torremaggiore (FG)

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 18:30

Si, in realtà il dm del 1975 si riferisce alle abitazioni. Tuttavia, l'asl fa riferimento al dm anche per il resto. Ho dato una letta al R.E. del comune, ma anche qui stessa storia: rapporto finestrato 1/8 (ma il riferimento è sempre per le abitazioni). Non so come fare, anche perchè un'attività commerciale per la vendita di mobili, a mio parere, non necessità degli stessi requisiti aeroilluminanti di un'attività alimentare o similare. Su internet trovo solo indicazioni per le abitazioni. Se qualcuno ha effettuato interventi per attività commerciali ed ha una soluzione, gli sarei grato per eventuali "dritte".
Comunque grazie

Giovanni

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mbosca

Iscritto il:
29 Dicembre 2008

Messaggi:
17

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 19:13

la regione piemonte sul bollettino ufficiale nr.6 del 09.02.2006 ha inserito le LInee guida per la notifica relativa a costruzione,ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro ( ex art.48 D.P.R n.303 del 19.03.1956 ) ; e' una buona traccia e, nel caso in esame , ( ammesso che la vendita non sia effettuata solo dal titolare ma anche da personale assunto ) " richiede sempre la luce naturale e solo laddove non sia tecnicamente possibile garantire la luce naturale e' ammesso il ricorso a fonti artificiali, nel rispetto delle norme di buona tecnica (norma UNI 12464-1 e norma UNI 10339/95 ) ". ....... e l'aria ????

PArtirei sicuramente dal d.p.r succitato e verificherei che la Tua regione di competenza non abbia emanato una direttiva propria.
se quel negozio ha piu' di tre addetti ecco che occorre ( ex art.48 ) la notifca preliminare ...........
non mi dilungo perche' l'argomento e' connesso anche al soddisfacimento di altri requisiti ( misure minime w.c che devono essere divisi per sesso ect ), spogliatoio , ect.
cordialita'

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amastria

Iscritto il:
12 Febbraio 2003

Messaggi:
251

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 19:45

salve,
come già risposto da bojinof l'unica normativa di riferimento è il R.E. ed il Regolamento di igiene locale.

In linea generale l'areazione artificiale puo' essere supplita mediante un impianto di condizionamento capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro certi requisiti richiesti per il benessere della persona.

Se per tutti i locali commerciali dovesse essere rispettato il criterio del 1/8 di sup. finestrata, molti supermercati sarebbero fuori norma........

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