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Autore Come cancellare il diritto di abitazione con VOLTURA

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:09

Domanda....
Essendo il diritto reale di abitazione secondo gli artt. 1021 e ss. del codice civile, un diritto di godimento, mi ritrovo in visura catastale storica la seguente situazione:
TIZIO proprietario per la quota di 500/1000
CAIO proprietario per la quota di 500/1000
CAIO abitazione(diritto) per la quota di 500/1000

Leggendo il titolo di provenienza, rappresentato dalla dichiarazione di successione della madre defunta ho nontato che vi era scritto nelle note sotto uno dei cespiti "con diritto di abitazione in favore del signor CAIO ", logicamente CAIO ha rinunciato all'eredità ma ha voluto riservarsi il diritto dequo
incuriosito da questa cosa, ho fatto un ispezione ipotecaria e il predetto diritto era trascritto.
Successivamente CAIO ha donato al figlio TIZIO i diritti di piena proprieta(500/1000) riservandosi il diritto di abitazione per la quota pari a 1000/1000(diritto trascritto)
ora nella visura attuale ho la seguente situazione:
TIZIO proprietario per la quota di 1000/1000
CAIO abitazione(diritto) per la quota di 1000/1000
Alla fine della storia CAIO è deceduto e giuridicamente il diritto di abitazione si è estinto.......
Ma come faccio a cancellarlo dalla banca dati catastale?
e più precisamente quale causale devo utilizzare?
se fosse usufrutto allora userei "RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO"
ma per la cancellazione del diritto di abitazione non esiste una causale specifica.....
*******
secondo voi se come causale uso "RETTIFICA D'INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA'"(voltura di affllusso) e nelle note specifico "CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE" secondo voi va bene?
Grazie a chi puo' darmi qualche dritta in merito.

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Autore Risposta

GIACOMO76

Iscritto il:
01 Giugno 2007

Messaggi:
350

Località
Pistoia

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:20

"CESKO" ha scritto:

secondo voi se come causale uso "RETTIFICA D'INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA'"(voltura di affllusso) e nelle note specifico "CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE" secondo voi va bene?



io l'ho fatto come dici tu solamente usando la causale "RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO" e specificando successivamente nelle note che si trattava di consolidamento del diritto di abitazione.
visto che non c'è una causale specifica.....
data di validità: morte dell'intestatario del diritto ed allego certificato di morte.

saluti,

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:30

"GIACOMO76" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:

secondo voi se come causale uso "RETTIFICA D'INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA'"(voltura di affllusso) e nelle note specifico "CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE" secondo voi va bene?



io l'ho fatto come dici tu solamente usando la causale "RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO" e specificando successivamente nelle note che si trattava di consolidamento del diritto di abitazione.
visto che non c'è una causale specifica.....
data di validità: morte dell'intestatario del diritto ed allego certificato di morte.

saluti,



quoto Giacomo76!

e se ti può essere di aiuto da wikipedia trovi anche questo:
""Diritto reale di abitazione
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: Navigazione, cerca

Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in locazione.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

Nota a parte merita invece l'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o - dopo le modifiche introdotte dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - in caso di affidamento condiviso, al coniuge con il quale la prole minore stabilisce la propria residenza abituale. Tale fattispecie, infatti, non integra in capo al coniuge assegnatario un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto di natura personale, in quanto disposta unicamente nell'interesse della prole (Cass. Civ., Sez. V, sent. 6192/2007).""

cordialità

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CESKO

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07 Novembre 2006

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8726

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:31

mmm.........
ottima osservazione, anche se c'è differenza fra i due diritti!
colpa della SOGEI che non ha inserito una causale adeguata per tale consolidamento....
se ci facciamo caso esistono tutte le causali possibili ed immaginarie, ma manca solo e/o proprio quella!
poi ho notato invece che con il programma "AGGIORNA" invece è possibile inserire la causale "ALTRE CAUSE DI VARIAZIONE" pero' esiste il problema di come pagarla, cosa diversa se fosse stata già presentata cartaceamente e succesivamente con "AGGIORNA" presentare l'evasione della D.V. cartacea inserendo gli estremi della voltura(protocollo e data)
Grazie

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:39

ancora :
Diritto di abitazione

Esattamente come per il diritto di uso, il diritto di abitazione differisce da quello di usufrutto in termini quantitativi: invero, è il più "limitato" dei tre diritti reali di godimento.

L'oggetto del diritto di abitazione, infatti, è necessariamente una casa che può essere abitata, dal titolare del diritto, limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

Anche il diritto di abitazione, come il diritto di uso, è personale: il titolare di tale diritto deve goderne personalmente e direttamente.

Generalmente, il diritto di abitazione viene riconosciuto, sulla casa coniugale, al coniuge cui vengono affidati i figli in sede di separazione o divorzio.

Un'ulteriore ipotesi in cui si riconosce il diritto di abitazione sulla casa coniugale è quella in cui un uno dei coniugi muore: il coniuge superstite, infatti, acquista il diritto di abitare la residenza coniugale al momento dell'apertura della successione e questo diritto dura finché egli rimane in vita.

Articolo a cura dell'Avv. Alessandra Messa

reitero il suggerimento di giacomo, credo sia l'unica maniera di superare l'enpasse.

cordialità

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:43

Sinceramente prima di oggi è la prima volta che ho visto tale diritto trascritto........
Cmq grazie Geoalfa e Giacomo

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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Località
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 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 19:52

Cesko,
se ti può essere di qualche utilità ti invio anche questo link:

www.condominioitalia.biz/Comunicato.asp?...

cordialità

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