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Autore Aggiornamento coefficienti 2024 gruppo catastale D

rubino
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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 11:24

Pubblicato in G.U. Anno 165° - Numero 120 Venerdì, 24 maggio 2024, il decreto dell’8 marzo 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Introduce importanti aggiornamenti per i fabbricati della categoria D non accatastati.

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2024 alle ore 12:26

Rubino Grazie della segnalazione, l' ho inserito qui:

Guide - DECRETO 8 marzo 2024 MEF MINISTE...

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 08:03

Buongiorno

Il Decreto viene pubblicato ogni anno, sempre in questo periodo, per introdurre il coefficiente dell'anno in corso......

"........Introduce importanti aggiornamenti per i fabbricati della categoria D non accatastati......." non introduce nessun importante aggiornamento, viene aggiunto il coefficiente nel caso di specie anno 2024.

Bisognerebbe conoscere l'utilizzo....ma questa è un'altra storia.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 08:36

Per chi legge ora nelle prime righe del decreto in questione, c' è scritto trestualmente:

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 09:13

Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 09:43

@Jarod

che Lei sia di parte, mi sta pure bene lo accetto, è la vita, ma cancellare il mio post che chiedeva chiarimenti a geoalfa in merito al suo post delle ore 8.36 non è assolutamente corretto. Cosa aggiunge al ragionamento ricopiare la prima parte del decreto "....Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)......" Può essere così gentile da spiegarlo????? a mio parere non aggiunge niente se non ricoprire il mio post. Lo spieghi Lei o altrimenti "DEVE" cancellare anche quello per par condicio.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 10:02

Per corretta indicazione:

Alla segnalazione dell'inserimento del Decreto fra le GUIDE:




Ho fatto notare che questo dell'8 marzo 2024 è il Decreto che aggiorna per il 2024 i fabbricati della categoria D non accatastati.

"geoalfa" ha scritto:
Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2024

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 10:11

@Geoalfa "........Ho fatto notare che questo dell'8 marzo 2024 è il Decreto che aggiorna per il 2024 i fabbricati della categoria D non accatastati......"

Lei da dove desume che la tabella serve solo per fabbricati non accatastati????


Mi ripeto Lei conosce come si utilizza la tabella??????

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Geometro
Kahless

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Qo'noS

 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 10:46

Ciao st-topos,

il Decreto riguarda solo i fabbricati in categoria D non accatastati, ed i coefficienti della tabella si riferiscono solo ad essi; quelli abitualmente utlizzati per i fabbricati già censiti non sono cambiati.

L'unico articolo del Decreto, parla infatti di "fabbricati di cui all'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"

E l'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dice testualmente (ti risparmio la ricerca su internet):

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Questo è il link alla Legge 160/2019, da lì puoi approfondire la lettura delle altre norme citate nel comma 746 ed il metodo di calcolo:

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Normatt...

Buona lettura!

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 10:57

Leggi bene, anzi molto bene.

Chiedo anche a te: come si utilizza la tabella

Quindi secondo te il Governo Italiano si preoccuperebbe dei fabbricati categoria D e E non accatastati perchè il proprietario non vuole presentare il docfa......il tutto succederebbe nel 2024??????

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jarod
Antonino S. Cutri'
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Gioia Tauro

 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 11:22

"st-topos" ha scritto:
Leggi bene, anzi molto bene.

Chiedo anche a te: come si utilizza la tabella

Quindi secondo te il Governo Italiano si preoccuperebbe dei fabbricati categoria D e E non accatastati perchè il proprietario non vuole presentare il docfa......il tutto succederebbe nel 2024??????



Invece che continuare a scrivere risposte senza dare nessun contributo reale se non "prentedere" che altri rispondano o facendo battute sarcastiche, se conosce la risposta la metta qui con tanto di riferimento di normativa. (per inciso entro stasera il suo intervento di prima e il mio saranno marcati come off-topic)

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rubino
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(GURU)

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Frequentatore del Catasto di Dakar, Senegal

 1 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 12:51

"Geometro" ha scritto:
Ciao st-topos,

il Decreto riguarda solo i fabbricati in categoria D non accatastati, ed i coefficienti della tabella si riferiscono solo ad essi; quelli abitualmente utlizzati per i fabbricati già censiti non sono cambiati.

L'unico articolo del Decreto, parla infatti di "fabbricati di cui all'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"

E l'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dice testualmente (ti risparmio la ricerca su internet):

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Questo è il link alla Legge 160/2019, da lì puoi approfondire la lettura delle altre norme citate nel comma 746 ed il metodo di calcolo:

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Normatt...

Buona lettura!



Grazie, hai fatto bene ad inserirle il riferimento normativo che completa la notizia del mio post iniziale, in cui c'è scritto esattamente "... fabbricati della categoria D non accatastati", per quanto all'importanza dell'aggiornamento e se lo è o meno lasciamolo decidere a chi è tenuto a pagare le imposte su questi fabbricati ed a quei Colleghi a cui può essere utile l'informazione messa a disposizione in archivio; la sua consultazione è una possibilità che geolive mette a disposizione dei forumisti, esso è del tutto libero ed aperto a qualsiasi scopo, il nostro aiuto consiste nel mantenerlo efficace ed aggiornato, non sindacarne l'uso.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 16:16

@Jarod

ha scritto ".....a scrivere risposte senza dare nessun contributo reale....."

Faccio un passo indietro. Qualche giorno fa, a proposito di contributi reali, ebbi modo di riaprire una delle tante discussioni sulle spese catastali, a cui non si era (come al solito) arrivati ad una definizione condivisa, riportai quello che avevo sentito in un convegno (tesi che avevo già sostenuta in quella vecchia discussione).

Il solito, scusatemi ma io lo chiamo ignorante ("...che sa male, ciò che dovrebbe sapere, soprattutto per ciò che riguarda la propria attività o professione.....definizione fonte treccani) intervenne con una serie di impropreri, nei miei confronti, del mio commercialista e del relatore. Tutti gli altri hanno taciuto. Passa qualche giorno e solo allora si è incominciato a sentire qualche voce dissonante, incominciava a dire le stesse cose che io avevo sostenuto, ma fino a quel punto aveva vigliaccamente taciuto.

In questa discussione è successo più o meno la stessa cosa.

Sempre quel famoso personaggio, ha postato la notizia di questo decreto, senza conoscere, a cosa serve e quando si deve utilizzare , asserendo (sbagliando) ".....per i fabbricati della categoria D non accatastati...".

Ho già chiarito come la penso e non mi ripeto.

Per prima cosa Lei sig Jarod (volutamente do del Lei) sarebbe dovuta intervenire chiedendo a Geoalfa, Rubino, Geometro e a me chiarimenti e non solo a st-topos.

Avete preso tutti una brutta abitudine quando non sapete chiedete, quando poi si fanno delle affermazioni scomode queste non sono apprezzate come verità e arrivano cazzeggi di ogni specie.

Chieda a Rubino e agli altri: "ha mai utilizzato questa tabella, quando si utilizza, serve per dimostrare cosa?"

Io aspetto e resto ovviamente a disposizione, sperando di non fare come con Kemplen. Misi a disposizione le mie generalità in cambio di un confronto. Sto ancora aspettando.

PS: anche da Lei, sig Jarod, sto aspettando svariate risposte che non arrivano. Arrivano domande però.

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jarod
Antonino S. Cutri'
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Gioia Tauro

 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 16:59

"st-topos" ha scritto:
@Jarod

ha scritto ".....a scrivere risposte senza dare nessun contributo reale....."

Faccio un passo indietro. Qualche giorno fa, a proposito di contributi reali, ebbi modo di riaprire una delle tante discussioni sulle spese catastali, a cui non si era (come al solito) arrivati ad una definizione condivisa, riportai quello che avevo sentito in un convegno (tesi che avevo già sostenuta in quella vecchia discussione).

....
....
Chieda a Rubino e agli altri: "ha mai utilizzato questa tabella, quando si utilizza, serve per dimostrare cosa?"

Io aspetto e resto ovviamente a disposizione, sperando di non fare come con Kemplen. Misi a disposizione le mie generalità in cambio di un confronto. Sto ancora aspettando.

PS: anche da Lei, sig Jarod, sto aspettando svariate risposte che non arrivano. Arrivano domande però.



Lei arriva e pretende "risposte"? Se vuole "risposte" da me mi scriva un'email che le riassume tutte e cercherò di soddisfare la sua curiosità, io non ho il tempo di guardare ogni post, e quando sono "online" è solo per controllare spam. L'ho detto mille volte ma sembra sempre se questo "concetto semplice e chiaro" non venga recepito (altrimenti come potrebbe uno fare polemica???)

Io poi non devo chiedere niente a nessuno, se Lei ha aggiornamenti sulla normativa indicata da Rubino che copra le eventuali lacune, la invito, ANCORA UNA VOLTA, ad intervenire riportando i riferimenti corretti se esistono.

Per il resto visto che Lei non contestualizza neanche le mie risposte allora abbiamo un problema, perché se io QUI scrivo che lei non fornisce contributi reali mi riferisco OVVIAMENTE solo a questo topic.

Quindi aspetto questa email, per il resto in serata tutti questi messaggi verranno marcati come OFFTOPIC, perché è chiaro che non sono di alcun aiuto o non sono di nessun riferimento all'oggetto dell'argomento.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2024 alle ore 17:09

Faccia come creda......il mio pensiero l'ho chiarito.......non ho alcun problema.

Le auguro una buona giornata.

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