Grazie per le risposte.
Nelle mie ricerche - approfondimento ho interpellato anche un notaio il quale mi ha girato la seguente risposta in merito alla RAPPRESENTAZIONE.
"" I rappresentati sono i soggetti chiamati all’eredità che non possono o
non vogliono succedere al defunto, di cui, secondo l’art. 468 c.c.,
devono essere, in linea retta, figli legittimi, naturali, legittimati e
adottivi, discendenti dei figli naturali o, in linea collaterale, fratelli e
sorelle.
Ma tale norma indica come rappresentati solo i figli e i fratelli/sorelle
del defunto o anche i nipoti di discendenza diretta (ex filio, cioè figlio
del proprio figlio) e di discendenza collaterale (ex fratre, cioè figlio di
fratelli/sorelle) ?
Il quesito, tra oscillanti e annose interpretazioni in dottrina e
giurisprudenziali (alcune strettamente letterali del dato normativo,
altre estensive), è finalmente approdato ad una definitiva
soluzione grazie alla Corte di Cassazione (II Sezione Civile,
sentenza n. 22840 del 28 ottobre 2009), per la quale non è
possibile estendere oltre i limiti dell’art. 468 c.c. l’applicazione
della rappresentazione.
Il legislatore difatti ha tassativamente disposto, sia per la successione
legittima che testamentaria, che essa operi a favore del figlio o di
fratelli/sorelle del defunto, escludendo dalla rappresentazione i
discendenti del nipote ex filio.
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-Cassazione civile 22840/2009 - la rappresentazione non opera se il
chiamato è il nipote.
Si legge nella sentenza che la cosiddetta "rappresentazione" non
opera se il chiamato all'eredità, che non può (perché defunto)o non
vuole accettare ( perché ha rinunciato all’eredità) è un soggetto
diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di
un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del
defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del
figlio (suo nipote).
La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli
artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all'infinito (sia nella
linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato
all'eredità è un figlio o un fratello del de cuius.
Di conseguenza, se in precedenza potevano essere considerati eredi
i cugini, alla luce di questa sentenza della Cassazione, ciò non
sarebbe possibile. ""
Alla luce delle vostre risposte direi che nella successione leggittima della signora MARIA devo inserire solo i cugini vivi alla data del decesso e basta.